Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 39 del 28 / 09 / 2006

Codice 25.9
D.D. 20 luglio 2006, n. 1215

Autorizzazione idraulica n. 84/06 per la realizzazione di manufatti di sostegno in pietra ciclopica e reti di tenuta in adiacenza alla sponda sinistra del rio Bienna (variante alla precedente autorizzazione idraulica n. 68/05 - D.D. 932/25.09 in data 27/06/2005) in Comune di Arizzano (VB). Richiedente: Sig. Detta Nicola

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Detta Nicola (omissis), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

* le scogliere in massi ciclopici dovranno essere adeguatamente intestate alla morfologia del terreno circostante e dovrà essere opportunamente regimata l’acqua proveniente da monte;

* le opere in progetto dovranno essere raccordate al meglio e concordate con quelle in progetto nella zona sottostante dal comune di Arizzano ponendo particolare attenzione alla movimentazione del materiale in prossimità dell’alveo.

* l’opera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

* il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

* le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

* durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

* i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

* il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

* l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

* il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

* questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

* l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole