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Bollettino Ufficiale n. 39 del 28 / 09 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Novara

Determina n. 139 del 16.01.2005 - T.U. 1775/33 e LL.RR. 5/94, 22/96 e 61/2000, DPGR n. 4/R del 05.03.01 e DPGR n. 10/R del 29.07.03. Concessione preferenziale di derivazione d’acqua da un pozzo nel Comune di Invorio ad uso produzione di beni e servizi ed a uso civile. Ditta: Barazzoni S.p.A. - via Cesare Battisti, 46 - Invorio

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta Barazzoni S.p.A. con sede in Via Cesare Battisti, 46 nel Comune di Invorio - (omissis), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua sotterranea mediante il prelievo di 0,3567 l/sec dal pozzo ubicato nel territorio del Comune di Invorio, foglio di mappa n. 23 particella catastale n. 134, ad uso produzione di beni e servizi direttamente connesso al processo produttivo e ad uso civile per l’alimentazione dell’impianto antincendio;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/01/2006 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dal data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario dovrà corrisponderà alla Regione Piemonte anticipatamente, di anno in anno, l’importo di 1000,00 (Euro mille/00) corrispondente al canone annuo soggetto ad aggiornamento con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 20141:

Art. 7 - Condizioni particolari cui e’ soggetta la derivazione

La concessione e’ accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- e’ fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso e’ tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che l’Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone