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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2006, n. 66-3859

Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita’ dell’aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilita’

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”, è stata contestualmente approvata la “Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”.

Con il Piano in questione si è provveduto a definire i primi criteri per la zonizzazione del territorio, per la gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento complessivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, e sono stati approvati i primi due Stralci di Piano.

In particolare lo Stralcio di Piano 5 relativo alla mobilità - allegato, come detto, alla l.r. n. 43/2000 - si pone come obiettivo il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto, la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico mediante la razionalizzazione fluidificazione e decongestionamento della circolazione, nonché la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale. Nel medesimo Stralcio di Piano si prevede che la revisione, l’aggiornamento e l’integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, sono stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

Con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell’articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, sono state recepite le Direttive 99/30/CE e 00/69/CE e conseguentemente stabiliti nuovi limiti di qualità dell’aria ambiente per numerosi inquinanti; successivamente, con Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 è stata recepita la Direttiva 2002/3/CE, che stabilisce nuovi valori limite di qualità dell’aria per l’ozono.

In relazione ai nuovi limiti è stata elaborata la Valutazione della qualità dell’aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, approvata con D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 e si è provveduto, con D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002, ad aggiornare l’assegnazione dei Comuni del territorio piemontese alle Zone 1, 2 e 3 e a stabilire le disposizioni e gli indirizzi per la realizzazione dei Piani di azione di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo n. 351/1999, che hanno sostituito, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della legge regionale n. 43/2000, la regolamentazione sugli episodi acuti di inquinamento atmosferico, che era stata stabilita nella legge regionale citata, nonché nel primo documento di Piano e nel Piano stralcio 6.1 allegati alla medesima, sulla base della precedente normativa nazionale abrogata dal D.M. n. 60/2002.

Per aggiornare la situazione della qualità dell’aria sul territorio piemontese è stata messa a punto una nuova e più aggiornata metodologia. Sulla base dell’esperienza maturata e dei risultati raggiunti da ARPA dal punto di vista del monitoraggio e delle applicazioni modellistiche, è stato realizzato un sistema modellistico avanzato di tipo deterministico, che permette il calcolo dei valori orari, giornalieri ed annuali per ciascun parametro inquinante e per tutto il territorio regionale con una elevata risoluzione. Con tale sistema sono state effettuate le “Valutazioni della qualità dell’aria - anni 2004 e 2005" e sulla base dei risultati di tali Valutazioni sarà avviata la fase di consultazione con le Province ed i Comuni interessati, come previsto dalla l.r. n. 43/2000, che porterà ad una nuova e più dettagliata assegnazione dei Comuni piemontesi alla Zona di Piano e alla Zona di Mantenimento.

La Zona di Piano rappresenta l’area complessiva nella quale devono essere attuati i Piani di azione (articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999) al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme, nell’ambito dei Piani per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente contenenti le misure per garantire il rispetto dei limiti stabiliti entro i termini previsti dalla normativa vigente (articolo 8 del D.Lgs. n. 351/1999).

I Comuni per i quali le Valutazioni 2004 e 2005 confermano la regolarità della situazione saranno assegnati alla Zona di Mantenimento, per la quale i Piani per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente individuano le misure e le azioni necessarie per conservare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti stabiliti e per preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile (articolo 9 del D.Lgs. n. 351/1999).

L’analisi della situazione della qualità dell’aria del 2004 e del 2005 conferma una notevole criticità per gli inquinanti PM10, NO2 ed Ozono, che continuano a presentare frequenti e consistenti superamenti dei limiti, con ciò determinando il persistere dell’inquinamento atmosferico con conseguenti effetti sulla salute della popolazione esposta.

A questo proposito, v’è da osservare che i recenti studi epidemiologici condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate (tra cui ARPA Piemonte), stimano importanti impatti sulla salute umana, con effetti a breve e a lungo periodo sull’apparato respiratorio e cardiovascolare, che si riflettono, a loro volta, sulla morbosità (ricoveri ospedalieri, giornate di astensione dal lavoro) e sulla mortalità per cause naturali.

E’ pertanto evidente che le politiche, anche molto onerose, finora messe in campo a livello europeo, nazionale e regionale per la riduzione delle emissioni delle attività produttive, per il miglioramento dei combustibili e dei carburanti, per il controllo ed il miglioramento delle caratteristiche delle emissioni e dei mezzi di trasporto, per la riduzione dei consumi dovuti alla mobilità, per la razionalizzazione del traffico, per il miglioramento dell’efficienza energetica nella produzione di calore e di energia, non hanno dato i risultati sperati o comunque sufficienti a garantire il rispetto entro il 1° gennaio 2005 dei limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002. Altrettanto critica risulta la situazione nei confronti dei limiti ed obiettivi stabiliti per l’ozono dal Decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183.

Il superamento dei limiti comporta, inoltre, l’adozione di misure sanzionatorie da parte della Commissione Europea (cfr. SEC(2005)1658 del 13 dicembre 2005) che, applicate al Paese Italia, possono ricadere sul bilancio regionale qualora non risultino adottate tutte le possibili azioni di riduzione delle emissioni. In merito, va osservato che - stante la situazione di generalizzata criticità presente nei principali Paesi europei - la Commissione europea ha proposto al Consiglio l’approvazione di una specifica direttiva (COM(2005) 447 def del 21 settembre 2005) che prevede una “estensione temporale” per il raggiungimento dei limiti entro il 2009, solo limitatamente alle Regioni che abbiano in atto la realizzazione di un preciso pacchetto di misure.

Per beneficiare della suddetta “estensione temporale”, è quindi necessario individuare, in aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, nuovi e più efficaci provvedimenti ed azioni, che consentano di ridurre sensibilmente le emissioni primarie di PM10 e di Ossidi di Azoto, così come quelle dei precursori del PM10 e dell’Ozono, in tutti i settori in cui è possibile individuare un margine di riduzione delle emissioni.

A tal fine, tenendo conto delle misure di abbattimento dell’inquinamento atmosferico indicate dalla Commissione Europea nell’allegato XV, parte B punto 3, della citata proposta di direttiva del 21 settembre 2005 nonché del contenuto dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 351/1999 che dispone che i piani di azione prevedano misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite, è stato approntato lo Stralcio di piano sulla mobilità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Tale Stralcio, unitamente a quello sul riscaldamento ambientale, sarà parte del pacchetto di misure complessive che saranno presentate a breve alla Commissione europea, nel rispetto delle procedure previste.

Poiché la descritta situazione di criticità per il rispetto dei limiti è generalizzata in tutta la pianura padana - che, per la particolare condizione orografica e meteoclimatica, richiede azioni più incisive di riduzione delle emissioni in atmosfera concordate su area vasta tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della qualità dell’aria - sono stati avviati contatti con le altre Regioni del bacino padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Province Autonome di Trento e di Bolzano) che hanno condiviso la necessità di rendere sinergici gli sforzi e coordinare i singoli piani regionali, nell’ambito di una strategia unitaria e finalizzata all’individuazione di concrete ed efficaci azioni per il miglioramento della qualità dell’aria.

Il processo è stato formalizzato il 28 ottobre 2005 a Torino, con la sottoscrizione di un Accordo fra le Regioni della pianura padana, alla presenza di rappresentanti della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che hanno apprezzato nel merito e nel metodo l’iniziativa. Per l’Unione Europea, infatti, il territorio padano costituisce un unico ed uniforme insieme dal punto di vista delle problematiche della qualità dell’aria, che dovrebbero pertanto trovare una migliore soluzione dalla concreta realizzazione di azioni coordinate come previsto nell’accordo.

Pertanto, nell’ambito dell’Accordo di cui sopra, nel corso degli ultimi mesi, sono stati attivati appositi tavoli tecnici che hanno definito una piattaforma di interventi comuni, in materia di trasporti e mobilità, di emissioni da sorgenti stazionarie, a partire dagli impianti termici civili a biomasse, di modellistica e monitoraggio della qualità dell’aria, fermo restando l’utilizzo dell’Inventario delle emissioni quale strumento per la verifica dei piani e programmi di intervento.

Per quanto attiene al tavolo dedicato agli approfondimenti in tema di trasporti e mobilità, sono state concordate le seguenti linee di azione, ritenute necessarie per orientare e coordinare in modo sinergico gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, fatta salva l’autonomia decisionale delle singole Regioni di adottare ulteriori misure e provvedimenti rispondenti alle proprie e specifiche esigenze legate al contesto territoriale e normativo-istituzionale:

1. proseguire le politiche di sostegno e sviluppo del trasporto pubblico locale, orientate all’eliminazione dei mezzi più inquinanti e all’acquisto di veicoli a migliore tecnologia e bassi livelli di emissione;

2. definire ed adottare limitazioni progressive della circolazione dei veicoli più inquinanti, allo scopo di accelerare il rinnovamento del parco circolante ed orientare il mercato nella direzione di tipologie di veicolo a minore impatto;

3. promuovere ed agevolare l’installazione dei filtri antiparticolato e di analoghi dispositivi per la riduzione delle emissioni, sia sui veicoli nuovi, sia su quelli già circolanti;

4. individuare ed attuare i provvedimenti necessari per realizzare un programma progressivo che porti, entro il 2010, alla limitazione della circolazione per tutti i veicoli e motoveicoli più inquinanti, nonché all’obbligo dei filtri antiparticolato per tutti i veicoli diesel più recenti, individuando, per quanto possibile, misure economiche e fiscali per incentivare la realizzazione del processo.

I contenuti dell’allegato Stralcio di piano sulla mobilità rispondono alle suddette linee di azione concordate e saranno eventualmente integrati qualora l’accordo tra le Regioni del bacino padano preveda ulteriori interventi attuabili sul territorio piemontese. Peraltro si evidenzia che le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna hanno dato corso a provvedimenti analoghi a quelli disposti con la presente deliberazione, rispettivamente la prima con la D.G.R. n. VIII/003024 del 27.7.2006 e la seconda con la stipulazione di un accordo di programma per la qualità dell’aria in data 31.7.2006.

Le misure di sospensione del traffico veicolare contenute nell’allegato Stralcio di piano, predisposto ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, nonché dell’art. 6 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, sono immediatamente applicabili e costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati cui sono rivolte. Si tratta, perciò, di prescrizioni che, ai sensi del citato art. 6, devono essere adottate direttamente dalla Giunta per il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità di intervento a suo tempo approvati dal Consiglio, contestualmente alla citata l.r. 43/2000.

Le Province, di concerto con i Comuni assegnati alla Zona di Piano, confermano, integrano o modificano i propri Piani di Azione, elaborati ai sensi della D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623 per la parte relativa alla mobilità, tenendo conto delle linee guida di cui al paragrafo 2.2 e delle limitazioni alla circolazione stabilite a livello generale per tutto il territorio regionale nell’allegato stralcio.

I Comuni possono adottare eventuali provvedimenti: in attuazione dell’allegato Stralcio di piano, in attuazione dei Piani provinciali di azione secondo quanto previsto al punto 2.2. “Misure per la riduzione dovute alla mobilità nei Comuni assegnati alle zone di Piano”, per meglio garantire il rispetto dei divieti di circolazione stabiliti nell’allegato stralcio, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992.

Dato atto che il giorno 13 settembre 2006 la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l.r. 20 novembre 1998, n. 34, in merito allo Stralcio di Piano per la mobilità, allegato alla presente deliberazione, si propone alla Giunta di approvare il medesimo, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 43/2000, ad integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile previsti nello Stralcio di Piano 5 allegato alla legge regionale citata.

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60;

visto il Decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183;

vista la D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002;

vista la D.G.R. n. 38-2041 del 23 gennaio 2006;

la Giunta Regionale, con votazione unanime espressa nei modi di legge,

delibera

- di approvare, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, ad integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile previsti nello Stralcio di Piano 5 allegato alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, l’allegato Stralcio di Piano per la mobilità, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che le prescrizioni ivi contenute per tutti i veicoli di proprietà delle persone fisiche residenti in Piemonte utilizzati per il trasporto privato (2.1.2), per tutti i veicoli, fino a 3,5 ton, di proprietà di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (2.1.3) e per tutti i veicoli utilizzati per trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso (2.1.1) sono direttamente applicabili e, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte;

- di dare atto che le prescrizioni di cui al paragrafo 2.1 costituiscono aggiornamento dei Piani di azione predisposti dalle Province secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002 e di dare pertanto mandato alle Province di provvedere all’ulteriore aggiornamento dei propri Piani di Azione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2;

- di dare atto che i Comuni possono adottare eventuali provvedimenti: in attuazione del presente Stralcio di piano, in attuazione dei Piani provinciali di azione secondo quanto previsto al punto 2.2. “Misure per la riduzione dovute alla mobilità nei Comuni assegnati alle zone di Piano”, per meglio garantire il rispetto dei divieti di circolazione stabiliti nel presente stralcio, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992.

- di stabilire che le Province ed i Comuni attuano tutte le opportune iniziative di vigilanza sul rispetto dei contenuti dell’allegato Stralcio di Piano e di informazione e sensibilizzazione del pubblico sui medesimi, allo scopo di favorire una partecipazione responsabile di tutti i soggetti interessati e la più efficace attuazione degli stessi;

- di stabilire che la verifica dell’osservanza delle prescrizioni relative alle limitazioni della circolazione stabilite nell’allegato Stralcio di Piano è svolta dagli organismi di vigilanza preposti in base alle proprie competenze, secondo l’articolazione prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo n. 285/1992 “Nuovo codice della strada” in relazione all’espletamento dei servizi di polizia stradale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA’

INDICE

1. SITUAZIONE ESISTENTE

1.1 POLITICHE, PROVVEDIMENTI ED AZIONI GIA’ REALIZZATI

1.1.1 INIZIATIVE DI LIVELLO NAZIONALE

1.1.2 INIZIATIVE DI LIVELLO REGIONALE

2. NUOVE POLITICHE PER LA MOBILITA’ ED I TRASPORTI

2.1 MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE ALLA MOBILITA’ SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

2.1.1 MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE AI VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PER I SERVIZI INTEGRATIVI ALLO STESSO

2.1.2 MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE AI VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO PRIVATO

2.1.3 MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE AI VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI E PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI,, INDUSTRIALI, AGRICOLE E DI SERVIZIO

2.2 MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE ALLA MOBILITA’ NEI COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE DI PIANO

2.3 MISURE PER L’INCENTIVAZIONE DEL PROCESSO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE ALLA MOBILITA’

2.4 MISURE DI CONCERTAZIONE CON LO STATO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE ALLA MOBILITA’


1 SITUAZIONE ESISTENTE.

Le informazioni che derivano dalle Valutazioni della qualità dell’aria degli anni 2004 e 2005 sul territorio piemontese e dal Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria delineano, per vaste zone del territorio piemontese, una situazione di forte criticità in relazione agli inquinanti PM10, NO2 ed Ozono, che continuano a presentare frequenti e consistenti superamenti dei limiti.

I valori di PM10 permangono abbondantemente superiori ai valori limite imposti dalla normativa comunitaria: a fronte di un numero di 35 superamenti consentiti nell’arco dell’anno, si registrano da 43 a 75 superamenti in zone di fondo e da 80 a 200 superamenti nelle aree urbane. La media annua di 40 µg/m3, sempre nel 2005, è stata superata in quasi tutte le stazioni urbane, con valori oscillanti tra i 42 ed i 65 µg/m3.

Per il biossido di azoto, permane una condizione di criticità rispetto alla media annua nell’agglomerato di Torino e nelle zone di piano di Torino, Novara, Vercelli e Alessandria.

Per l’Ozono, i limiti sono superati praticamente su tutto il territorio regionale.

Ciò dimostra che nonostante gli sforzi compiuti e gli interventi finanziari posti in campo da parte di tutti i soggetti coinvolti (Stato, Regione, Province, Comuni), la situazione della qualità dell’aria degli ultimi anni non evidenzia significativi miglioramenti.

Recenti studi epidemiologici condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate (tra cui ARPA Piemonte), stimano importanti impatti sulla salute umana, con effetti a breve e a lungo periodo sull’apparato respiratorio e cardiovascolare, che si riflettono, a loro volta, sulla morbosità (ricoveri ospedalieri, giornate di astensione dal lavoro) e sulla mortalità per cause naturali.

Nel complesso, a carico della mortalità naturale, per ogni incremento di 10 µg/m3 della concentrazione di PM10, si calcola:

- un aumento dello 0,3% nei decessi a breve termine, ossia nel giro di pochi giorni da incrementi di breve durata;

- un aumento del 4% nei decessi a lungo termine, ossia nel giro di 10 - 15 anni in presenza di incrementi di lunga durata.

Tra le cause di morte in eccesso, rientrano anche i tumori dell’apparato respiratorio, anche in considerazione della presenza nel particolato in ambiente urbano, di molti cancerogeni che hanno il polmone come organo bersaglio.

Il superamento dei limiti comporta inoltre l’adozione di misure sanzionatorie da parte della Commissione Europea (cfr. SEC (2005) 1658 del 13 dicembre 2005) che, applicate al Paese Italia, possono ricadere sul bilancio regionale qualora non risultino adottate tutte le possibili azioni di riduzione delle emissioni. In merito, va osservato che - stante la situazione di generalizzata criticità presente nei principali Paesi europei - la Commissione europea ha proposto al Consiglio l’approvazione di una specifica direttiva (COM(2005) 447 def del 21 settembre 2005) che prevede una “estensione temporale” per il raggiungimento dei limiti entro il 2009, solo limitatamente alle Regioni che abbiano in atto la realizzazione di un preciso pacchetto di misure.

Poiché la situazione di criticità per il rispetto dei limiti è generalizzata in tutta la pianura padana - che, per la particolare condizione orografica e meteoclimatica, richiede azioni più incisive di riduzione delle emissioni in atmosfera concordate su area vasta tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della qualità dell’aria - sono stati avviati contatti con le altre Regioni del bacino padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Province Autonome di Trento e di Bolzano) che hanno condiviso la necessità di rendere sinergici gli sforzi e coordinare i singoli piani regionali, nell’ambito di una strategia unitaria e finalizzata all’individuazione di concrete ed efficaci azioni per il miglioramento della qualità dell’aria. A tal fine, il 28 ottobre 2005, a Torino è stato sottoscritto l’Accordo fra le Regioni del bacino padano in presenza di rappresentanti della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che hanno apprezzato nel merito e nel metodo l’iniziativa.

Fra le iniziative previste nel documento sottoscritto a Torino particolare rilievo assume la volontà di omogeneizzare le misure per la riduzione delle emissioni dovute alla mobilità, per quanto attiene alla definizione di vincoli e disincentivazioni all’utilizzo del mezzo individuale, all’incentivazione ed accelerazione del processo di inserimento sul mercato e di utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale (metano, GPL, ibridi, elettrici, idrogeno, ecc.), allo sviluppo della rete di distributori di carburante a minore impatto ambientale (metano, GPL, idrogeno, ecc.), alla promozione e sostegno del Trasporto pubblico locale.

L’aggiornamento dell’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA) conferma che la mobilità delle persone e delle merci rappresenta più di un terzo dei consumi energetici del Piemonte e costituisce la fonte di gran lunga più rilevante di emissioni di inquinanti a tutti i livelli: regionale, provinciale, urbano.

Nella tabella che segue sono indicate per ogni inquinante le emissioni relative al 2001, espresse in ktonnellate anno per la CO2 e in tonnellate anno per tutte le altre sostanze, dovute alla mobilità delle persone e delle merci e la percentuale che queste rappresentano rispetto al totale regionale delle emissioni, dovute all’apporto di tutte le sorgenti.



INQUINANTE    CH4    CO    CO2    N2O    NH3    NMVOC    NOx    PM10    SO2

EMISSIONI ANNUE
MOBILITA’    1.367,8    259.549, 4    10.272,7    1.307,7    1.084,5    32.307,2    63.103,6    10.217,6    1.804,2

INCIDENZA %
TOTALE EMISSIONI    0,5    75,9    34,1    4,1    3,2    35,6    64,1    57,7    11,3



Se si considerano gli inquinanti più critici per la qualità dell’aria sul territorio della Regione Piemonte, in particolare il PM10 e l’Ozono, questi dati assumono ancora maggior peso. Deve infatti essere ricordato che nell’ambito dell’inventario sono stimate esclusivamente le emissioni primarie degli inquinanti considerati, ovvero quelle emesse tal quale e direttamente in atmosfera dalle sorgenti (nel caso in esame dai veicoli), mentre non è valutata l’eventuale componente a carattere secondario, che si forma in atmosfera a seguito della parziale trasformazione di sostanze, chiamate precursori.

Recenti studi sulla composizione del PM10 atmosferico indicano che la componente secondaria, dovuta a polveri che si formano a partire dagli ossidi di zolfo e di azoto, dai composti organici e dall’ammoniaca (emessi in quantità significative dai veicoli) è molto rilevante. Secondo i dati riportati nella Relazione Conclusiva della Commissione Nazionale per l’Emergenza Inquinamento Atmosferico, la componente secondaria può arrivare a pesare, nelle zone rurali, fino al 70-80%, mentre nelle aree urbane, a causa della maggiore densità delle sorgenti primarie di polveri, il contributo complessivo delle polveri secondarie è dell’ordine del 50-60%.

Va sottolineato inoltre il peso che assumono le emissioni dovute alla mobilità nella formazione dell’Ozono, inquinante totalmente secondario, che si genera in atmosfera in presenza di radiazione solare a partire dagli ossidi di azoto e dai composti organici volatili.

1.1 POLITICHE, PROVVEDIMENTI ED AZIONI GIÀ REALIZZATI

Le azioni adottate ad ogni livello di governo per la riduzione delle emissioni dovute alla mobilità e ai trasporti sono state prioritariamente indirizzate al miglioramento delle emissioni dei veicoli ed al miglioramento delle caratteristiche dei carburanti.

1.1.1 Iniziative di livello nazionale

A livello nazionale rivestono particolare importanza le seguenti iniziative:

* campagne di rottamazione dei veicoli ante EURO, sostenute dallo Stato per accelerare il rinnovo del parco circolante, l’ultima delle quali nel luglio 2002. Con successivi provvedimenti legislativi, opportunamente modificati e approvati dal 2003 ad oggi, le iniziative di rottamazione si sono trasformate in incentivazioni per promuovere l’acquisto e la trasformazione di veicoli a metano o gpl;

* riduzione della percentuale di benzene nelle benzine e progressiva riduzione della percentuale di zolfo nel gasolio;

* accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Fiat e Unione Petrolifera per la diffusione dell’utilizzo del metano per autotrazione, che prevedeva, per l’anno 2001, l’utilizzo di 6,5 milioni di euro da destinare a contributi per l’installazione di distributori di metano e di 9 milioni di euro da destinare a contributi per l’acquisto di veicoli a metano;

* Iniziativa carburanti a basso impatto ambientale (ICBI), con la quale sono erogati contributi per l’installazione di distributori di metano a servizio delle flotte per il trasporto pubblico locale. In Piemonte tali contributi sono stati fruiti dalle Città di Torino, Alessandria, Novara, che hanno distributori già funzionanti e da Ivrea e Vercelli ancora in fase di costruzione. La Città di Verbania ha recentemente presentato un progetto per l’ammissione al finanziamento. L’iniziativa ICBI ha sostenuto anche la trasformazione a metano o gpl dei veicoli, dapprima quelli immatricolati fra il 1988 e il 1995 e, a partire dal febbraio 2006, quelli immatricolati fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2000.

1.1.2 Iniziative di livello regionale

Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”, è stata contestualmente approvata la “Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”.

Con il Piano in questione si è provveduto a definire i primi criteri per la zonizzazione del territorio, per la gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento complessivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 e sono stati approvati i primi due Stralci di Piano.

Lo Stralcio di Piano 5 “Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti” si pone come obiettivo il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto, la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico mediante la razionalizzazione fluidificazione e decongestionamento della circolazione, nonché la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale. In tale ottica sono state definite le prime misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla mobilità ed in particolare:

* nel punto 5.1 è stato introdotto l’obbligo, a partire dal 1 luglio 2001, del controllo dei gas di scarico (“bollino blu”) su tutto il territorio regionale per tutti i veicoli a motore immatricolati da almeno un anno;

* nel punto 5.2 sono state estese al territorio dei Comuni assegnati alle Zone 1 e 2 le disposizioni del D.M. 27 marzo 1998 relative al Mobility Management, che prevedono l’obbligo per le imprese ed enti con più di 300 dipendenti di adottare un piano degli spostamenti casa lavoro dei proprio personale, finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo privato individuale e alla miglior organizzazione degli orari.

Nel medesimo Stralcio di Piano si prevede che la revisione, l’aggiornamento e l’integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, sono stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

A seguito dell’emanazione del DM 60/2002, con la D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002, la Regione Piemonte ha provveduto a definire le nuove Zone di Piano ed a stabilire la regolamentazione e gli indirizzi per la realizzazione, da parte delle Province, dei Piani di azione di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 351/1999, in sostituzione dello Stralcio di Piano 6.1 allegato alla legge regionale 43/2000.

Gli indirizzi alle Province per la definizione dei provvedimenti per la mobilità erano tesi a ridurre gradualmente ma stabilmente le percorrenze nei centri abitati, a favorire l’ammodernamento del parco veicolare sia pubblico che privato, a incentivare l’utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale, a favorire il trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, a razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione.

La regolamentazione regionale individua una serie di provvedimenti strutturali attuabili nel breve periodo, che devono essere adottati in maniera stabile e sistematica nella Zona di Piano. Fra questi:

* l’obbligo per tutti i Comuni inseriti nelle Zone di Piano con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di attivare zone di limitazione totali (Zone pedonali) o parziale (ZTL) del traffico per l’intero anno e per almeno tre ore/giorno che riguardino almeno il 10% delle strade dei centri abitati. In tali zone di limitazione doveva essere posto il divieto permanente di circolazione per tutti i veicoli non conformi alle normative EURO III e ai ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO I. L’estensione delle zone di limitazione doveva essere gradualmente portata ad almeno il 20% delle strade e doveva essere gradualmente inserito il divieto permanente di circolazione per tutti i veicoli Diesel non dotati di sistemi di contenimento del particolato;

* la definizione degli interventi necessari per la regolamentazione delle operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani (tipologia di veicoli idonei, diversificazione di orari ed itinerari), l’individuazione e la realizzazione di tutte le misure, applicabili nel breve periodo, funzionali alla razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della circolazione e alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale;

* la promozione delle figure di Responsabile della mobilità dell’area della Zona di Piano (Mobility manager della Zona di Piano) e dell’istituzione delle strutture di supporto e di coordinamento tra i responsabili della mobilità aziendale, al fine di favorire l’applicazione in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, delle disposizioni dell’art. 3 del Decreto 27 marzo 1998;

* la previsione nell’ambito dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale a carico dei Comuni e delle Province di specifiche tali da garantire il rinnovo del parco con mezzi a basso impatto ambientale e migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio.

Gli indirizzi regionali prevedevano che le misure strutturali descritte al punto precedente fossero integrate da provvedimenti temporanei - quali targhe alterne, blocco totale del traffico, divieto temporaneo di circolazione di veicoli diesel non dotati di sistemi di contenimento del particolato - da adottare in caso di reiterati e marcati superamenti dei limiti di breve durata (orari o giornalieri).

Ai provvedimenti temporanei, che di norma si adottano per un limitato periodo di tempo, si può attribuire una azione di riduzione delle emissioni molto limitata; infatti, le targhe alterne imposte a Torino nei primi mesi dell’anno 2005 hanno ridotto mediamente la circolazione del 5,82% durante i giorni in cui sono state effettuate, il che equivale ad una riduzione annuale del traffico cittadino dello 0,25%. L’efficacia di tale intervento, in termini di riduzione delle emissioni, risulta marginale: 0,16% per l’NOx e 0,14% per il PM10 rispetto alle emissioni della città.

Per accompagnare le iniziative dei Piani provinciali di Azione, la Regione Piemonte, in attuazione della legge regionale 43/2000, ha messo a disposizione una serie di finanziamenti e incentivazioni per promuovere il miglioramento delle emissioni dei veicoli, per sostenere e migliorare il trasporto collettivo e per ridurre le percorrenze dei mezzi di trasporto privato:

* ammodernamento delle flotte per il trasporto pubblico locale con la sostituzione dei mezzi più vecchi con veicoli più confortevoli ed in linea con le normative vigenti, con finanziamenti per circa 190.000.000 euro tra il 2000 e il 2005;

* inserimento di mezzi a basso impatto ambientale (alimentati a metano o elettrici) nel trasporto pubblico locale. In Piemonte i veicoli a basso impatto ambientale (BIA) già in servizio per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) sono più di 260 e rappresentano il 7,5% dell’intera flotta;

* potenziamento della rete regionale per la distribuzione del metano per autotrazione con 33 nuovi impianti e un impegno finanziario complessivo di 5.000.000 euro a partire dal 2002. L’iniziativa consente alle imprese di accedere ad un contributo di 150.000 euro per la realizzazione di un impianto di distribuzione di metano;

* incentivi per l’utilizzo di veicoli a BIA (alimentati a metano e GPL) nelle flotte pubbliche e di pubblica utilità. Per l’iniziativa sono stati messi a disposizione degli enti locali 6.000.000 euro tra il 2002 e il 2005;

* a partire dal 1° gennaio 2004 esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i veicoli che alla prima immatricolazione risultano alimentati a metano o gpl;

* a seguito dello svolgimento della campagna di comunicazione “Vai col gas” per promuovere la diffusione del metano e gpl per autotrazione, nel corso del 2005 sono stati messi a disposizione 4.000.000 di euro per l’acquisto di nuovi veicoli (contributo unitario di 1500 euro) e per la trasformazione dei veicoli entro i primi tre anni dall’immatricolazione (contributo unitario di 650 euro).

A livello regionale sono state inoltre promosse importanti campagne di informazione e sensibilizzazione quali:

* “Bollino blu”, informazione e sensibilizzazione sull’obbligo del controllo dei gas di scarico;

* “Guida alla guida” e “Guida alla guida e al bollino blu”, informazione e sensibilizzazione sulla possibilità di riduzione dei consumi e quindi delle emissioni dovute alla mobilità;

* “Vai col gas”, informazione e promozione del metano e del gpl per autotrazione;

* “Diamoci una mossa”, promozione di forme alternative di mobilità (pedibus, bici, scuolabus) per i percorsi casa scuola.

2 NUOVE POLITICHE PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI.

La forte criticità della situazione della qualità dell’aria relativamente a PM10, NO2 ed Ozono e l’impatto che hanno sulla salute umana le elevate concentrazioni di PM10 e di Ozono impongono l’adozione di ulteriori politiche che assicurino il rispetto dei limiti in Piemonte.

Peraltro, per beneficiare della “estensione temporale” prevista nella proposta di direttiva COM(2005) 447 def del 21 settembre 2005, è necessario individuare, in aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, nuovi e più efficaci provvedimenti ed azioni, che consentano di ridurre sensibilmente le emissioni primarie di PM10 e di Ossidi di Azoto, così come quelle dei precursori del PM10 e dell’Ozono, in tutti i settori in cui è possibile individuare un margine di riduzione delle emissioni. Lo sforzo da compiere deve essere organico, protratto nel tempo, coordinato e corale tra tutti i soggetti (Regione, Province, Comuni) coinvolti ai vari livelli di attuazione dei piani di azione.

Il presente Stralcio di Piano per la mobilità tiene conto delle misure di abbattimento dell’inquinamento atmosferico indicate dalla Commissione Europea nell’allegato XV, parte B punto 3, della già citata proposta di direttiva del 21 settembre 2005, nonché del contenuto dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 351/1999, che dispone che i piani di azione prevedano misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite.

Si tratta, perciò, di prescrizioni che, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, devono essere adottate direttamente dalla Giunta per il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità di intervento a suo tempo approvati dal Consiglio, contestualmente alla citata l.r. 43/2000.

Lo Stralcio individua le azioni che, articolate nell’arco di quattro anni, consentono di raggiungere sul territorio piemontese una significativa riduzione delle emissioni di PM10 e di NOx, agendo contemporaneamente su:

* la limitazione della circolazione per i veicoli che hanno i più elevati valori di emissione per PM10 ed NOx;

* la riduzione del numero di chilometri percorsi.

Per la verifica dell’efficacia degli interventi di riduzione delle emissioni verrà utilizzato l’Inventario regionale (IREA), redatto secondo la metodologia CORINAIR ed elaborato con il software INEMAR, già adottato come metro di valutazione dalle Regioni firmatarie dell’Accordo del bacino padano.

Per assicurare elevate percentuali di riduzione delle emissioni, le misure per la limitazione della circolazione delle categorie di veicoli che hanno i più elevati valori di emissione devono essere applicate su tutto il territorio regionale. Questo garantisce una riduzione delle emissioni anche nelle Zone di Mantenimento, che consente di contribuire al rispetto del limiti a più lungo termine e alla conservazione della migliore qualità dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Al fine di ridurre il numero di chilometri percorsi dai veicoli privati, saranno messe in atto politiche per il sostegno e lo sviluppo del trasporto collettivo che consentano la razionalizzazione degli spostamenti sistematici (casa - lavoro, casa - scuola), così come politiche per la razionalizzazione del trasporto e la distribuzione delle merci. Tali misure saranno dedicate prioritariamente alle aree in cui vengono percorsi il maggior numero di chilometri, che sono peraltro quelle in cui la situazione della qualità dell’aria risulta maggiormente compromessa, vale a dire alle Zone di Piano, in modo tale da accompagnare le misure dei Piani provinciali di Azione.

2.1 MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE ALLA MOBILITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Sono di seguito indicate le prescrizioni che si applicano su tutto il territorio della Regione Piemonte, per tutti i veicoli utilizzati per trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso (2.1.1), per tutti i veicoli di proprietà delle persone fisiche residenti in Piemonte utilizzati per il trasporto privato (2.1.2) e per tutti i veicoli di proprietà di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte, utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (2.1.3). Le presenti prescrizioni sono direttamente applicabili e, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

Stante la generalizzata situazione di criticità presente in Piemonte, le misure che seguono costituiscono il livello minimo di intervento da realizzare uniformemente su tutto il territorio regionale. Pertanto, le Province ed i Comuni assegnati alle Zone di Piano, nell’ambito dei Piani di Azione, devono adottare le ulteriori e significative misure, così come indicato al paragrafo 2.2.

La riduzione delle emissioni primarie attesa dall’attuazione delle presenti prescrizioni è stimata per l’NOx nel 18,9 % delle emissioni totali regionali (dovute all’apporto di tutte le sorgenti) e per il PM10 nel 12,2 % delle emissioni totali regionali.

Annualmente si procederà alla verifica dell’efficacia delle misure e alla loro eventuale ricalibrazione anche in funzione dell’evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta. Una prima verifica verrà effettuata entro il 31 marzo 2007.

Le Province ed i Comuni attuano tutte le opportune iniziative di vigilanza sul rispetto dei contenuti del presente Stralcio di Piano e di informazione e sensibilizzazione del pubblico sui medesimi, allo scopo di favorire una partecipazione responsabile di tutti i soggetti interessati e la più efficace attuazione degli stessi.

La verifica dell’osservanza delle prescrizioni la relative alle limitazioni della circolazione stabilite nel presente Stralcio di Piano è svolta dagli organismi di vigilanza preposti in base alle proprie competenze, secondo l’articolazione prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo n. 285/1992 “Nuovo codice della strada” in relazione all’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Del pari, i Comuni e le Amministrazioni interessate provvedono a modificare i permessi di circolazione, transito e sosta già rilasciati, in maniera da renderli conformi alle disposizioni del presente Stralcio di Piano entro e non oltre il 1 ottobre 2007.

I veicoli per il trasporto di soggetti disabili sono esclusi dall’applicazione delle misure di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3.

I veicoli iscritti nei registri delle auto storiche (1) sono esclusi dall’applicazione delle misure di cui al punto 2.1.2.

I veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) con omologazioni precedenti all’EURO 1 sono esclusi dall’applicazione delle limitazioni di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3.

Sono, altresì, esclusi dal presente stralcio di piano i veicoli oltre 3,5 ton, le macchine agricole, le macchine operatrici e gli autocaravan, per i quali si provvederà con apposito provvedimento.

A partire dall’autunno 2009, ulteriori limitazioni della circolazione potranno essere estese ai veicoli Diesel EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato, con modalità che saranno stabilite tenendo conto dell’evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta.

2.1.1 Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso.

Sono di seguito indicate le misure per il miglioramento del trasporto pubblico locale, nonché le prescrizioni che si applicano su tutto il territorio della Regione Piemonte per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e ai servizi integrativi allo stesso:

1. i provvedimenti che stanzieranno fondi regionali destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale ovvero per i servizi integrativi allo stesso (sostituzione dei mezzi obsoleti, potenziamento e ammodernamento delle flotte deficitarie) prevederanno come finanziabili esclusivamente tipologie di veicoli conformati a standard qualitativi caratterizzati dall’utilizzo delle migliori tecnologie e da bassi livelli di emissione:

* veicoli alimentati a metano, preferibilmente omologati EEV;

* veicoli ibridi dotati di motori a combustione interna preferibilmente omologati EEV;

* veicoli elettrici;

* in subordine, veicoli alimentati a gasolio, dotati di sistemi per la massima riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto, preferibilmente omologati EEV.

2. entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l’abbattimento del particolato. Per i veicoli omologati EURO 1 dovrà essere valutata la convenienza tra l’installazione dei sistemi di abbattimento del particolato e la loro sostituzione;

3. il programma di sostituzione dei mezzi obsoleti terrà conto della necessità di provvedere entro il 2009 alla sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti (PRE EURO, EURO 0 ed EURO 1) al fine di consentire, a partire dal 1 gennaio 2010, l’utilizzo esclusivo di veicoli EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 dotati di sistemi per l’abbattimento del particolato e di veicoli EURO 4 e successivi, conformati alle migliori tecnologie e caratterizzati da bassi livelli di emissione, come descritti al precedente punto 1;

4. a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.

2.1.2 Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto privato.

Le misure che seguono si applicano sul territorio della Regione Piemonte a tutti i veicoli di proprietà delle persone fisiche residenti in Piemonte utilizzati per il trasporto privato:

1. nel periodo dal 6 novembre 2006 al 31 marzo 2007, è vietata la circolazione nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18,30, di tutti i veicoli alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1 e di tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all’EURO 2. È vietata altresì negli stessi orari la circolazione dei ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1, immatricolati da più di 10 anni;

2. i Sindaci dei Comuni assegnati alle Zone di Mantenimento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria possono prevedere, con proprio provvedimento, una diversa articolazione degli orari del divieto, per consentire alla propria cittadinanza la fruizione dei servizi essenziali.

3. dal 1 ottobre 2007, è vietata la circolazione dalle ore 8 alle ore 18,30 di tutti i veicoli alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1 e di tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all’EURO 2. È altresì vietata negli stessi orari la circolazione dei ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1, immatricolati da più di 10 anni;

4. dal 1 ottobre 2008 è vietata la circolazione, dalle ore 8 alle ore 18,30, di tutti i veicoli Diesel EURO 2, immatricolati da più di 10 anni;

5. per promuovere la rapida dismissione dei veicoli più inquinanti, sono previste a favore dei proprietari le incentivazioni di cui al punto 2.3.

2.1.3 Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio.

Le misure che seguono si applicano sul territorio della Regione Piemonte a tutti i veicoli, fino a 3,5 ton, di proprietà di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte, utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio:

1. dal 6 novembre 2006 al 31 marzo 2007 è vietata la circolazione dalle 8 alle 12 di tutti i veicoli alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1 e per tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all’EURO 2. È vietata altresì negli stessi orari la circolazione dei ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1, immatricolati da più di 10 anni;

2. i Comuni possono provvedere ad una diversa articolazione degli orari di cui al punto 1 per tener conto di quanto già individuato nell’ambito dei regolamenti comunali per il trasporto e la distribuzione delle merci.

3. dal 1 ottobre 2007 è vietata la circolazione, dalle ore 8 alle ore 18,30, di tutti i veicoli alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1 e per tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all’EURO 2. È altresì vietata negli stessi orari la circolazione dei ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1, immatricolati da più di 10 anni;

4. dal 1 ottobre 2008 è vietata la circolazione, dalle ore 8 alle ore 18,30, di tutti i veicoli Diesel EURO 2, immatricolati da più di 10 anni;

5. per promuovere la rapida dismissione dei veicoli più inquinanti, sono previste a favore dei proprietari le incentivazioni di cui al punto 2.3.

2.2 Misure per la riduzione delle emissioni dovute alla mobilità nei Comuni assegnati alla Zona di Piano.

Le Province, di concerto con i Comuni assegnati alla Zona di Piano, confermano, integrano o modificano i propri Piani di Azione, elaborati ai sensi della D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623 per la parte relativa alla mobilità, tenendo conto delle linee guida che seguono e delle limitazioni alla circolazione stabilite a livello generale per tutto il territorio regionale nel paragrafo 2.1.

Per consentire alla Regione di ottemperare alle verifiche annuali dell’efficacia dei piani previste dalla normativa, le Province relazionano alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno sulla situazione relativa all’anno precedente, circa: lo stato di attuazione del Piano di Azione ed in particolare degli interventi previsti nelle linee guida, la stima della riduzione del numero di chilometri percorsi in area urbana e la stima della conseguente riduzione delle emissioni ottenuta. A tal fine i Comuni interessati garantiscono alle Province la disponibilità dei dati necessari per la predisposizione della relazione annuale.

I Comuni assegnati alla Zona di Piano, nella predisposizione e nell’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico, e le Province, nella predisposizione e nell’aggiornamento del Piano del traffico per la viabilità extraurbana, tengono conto delle disposizioni del presente Stralcio di Piano.

Linee guida per integrazione e la modifica dei Piani Provinciali di Azione.

Le modificazioni ed integrazioni da apportare ai Piani di Azione devono essere finalizzate al raggiungimento, entro il 2009, di una riduzione del numero di chilometri percorsi nelle aree urbane non inferiore al 20% rispetto alla situazione che si viene a creare in seguito alla modificazione del parco circolante indotta dalle prescrizioni di cui al paragrafo 2.1.

Il procedimento di concertazione tra le Province ed i Comuni in Zona di Piano previsto negli indirizzi di cui alla D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623, necessario ai fini della modificazione e dell’integrazione dei Piani di Azione, deve basarsi sulle seguenti linee guida:

1. il processo di realizzazione e completamento delle zone di limitazione totale (Zone pedonali) o parziale (ZTL) del traffico con copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati, deve essere ultimato entro il 1 ottobre 2007, almeno per tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

2. nei Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10.000 abitanti il processo di realizzazione e completamento delle zone di limitazione totale (Zone pedonali) o parziale (ZTL) del traffico con copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati, deve essere ultimato entro il 1 ottobre 2008;

3. le Province, di concerto con i Comuni interessati, possono estendere le prescrizioni dei punti precedenti anche a Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ove ritenuto praticamente realizzabile;

4. le limitazioni del traffico nelle ZTL devono coinvolgere tipologie di veicolo ulteriori rispetto a quelle già interessate dalle prescrizioni del paragrafo 2.1. e possono essere più drastiche rispetto a quelle già indicate nella D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623.

5. tenendo conto che, secondo quanto già stabilito dallo Stralcio di Piano 5, approvato contestualmente alla legge 43/2000 e dalla D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623, tutte le imprese e gli enti con più di 300 dipendenti, site in Comuni assegnati alle Zone di Piano, devono predisporre il piano spostamento casa-lavoro, le Province verificano l’adempimento di tale obbligo e promuovono la nomina del Responsabile della mobilità dell’area della Zona di Piano (Mobility manager della Zona di Piano) e l’istituzione della struttura di supporto e di coordinamento tra i responsabili della mobilità aziendale. Il Responsabile della mobilità dell’area coadiuverà la Provincia nella predisposizione del Piani di azione anche al fine di individuare le azioni che possono essere messe in atto da imprese ed enti per ridurre l’utilizzo del mezzo individuale per gli spostamenti casa-lavoro.

2.3 Misure per l’incentivazione del processo di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità.

A favore dei proprietari dei mezzi interessati dalle misure per la riduzione delle emissioni dovute al trasporto privato, di cui al paragrafo 2.1.2 ed al fine di incentivare la più rapida dismissione dei veicoli per i quali sono stabiliti i progressivi divieti di circolazione, è in corso l’intervento stabilito con D.G.R. 147-3667 del 2 agosto 2006 che destina euro 5.000.000,00 a beneficio dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. medesima.

Inoltre, la Regione implementerà la propria azione con ulteriori agevolazioni, quali, ad esempio, buoni sconto per l’acquisto di un abbonamento annuale per il servizio di trasporto pubblico regionale, sia automobilistico (urbano ed extraurbano di linea), sia ferroviario (esercitato da Trenitalia e GTT), oppure per l’abbonamento annuale al servizio di CAR SHARING. Dette agevolazioni saranno disciplinate con successivi provvedimenti, che stabiliranno le modalità e le condizioni per l’accesso alle medesime.

A favore dei proprietari dei mezzi interessati dalle misure di cui al paragrafo 2.1.3 ed al fine di favorire la più rapida dismissione dei veicoli per i quali al medesimo paragrafo sono stabiliti i progressivi divieti di circolazione, la Regione prevederà specifiche incentivazioni nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2007 - 2013, nonché della programmazione regionale di settore già in essere o di prossima predisposizione.

Al fine di favorire la riduzione di emissioni di polveri nel trasporto pubblico, con D.G.R. 30-3124 del 12 giugno 2006, sono stati destinati euro 4.000.000,00 per la dotazione di sistemi di abbattimento del particolato ai mezzi già in circolazione.

Con successivo provvedimento, proposto dall’Assessore all’Ambiente di concerto con l’Assessore ai Trasporti, saranno definiti gli ulteriori criteri di riordino e di razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale cui dovranno uniformarsi gli Enti soggetti di delega di cui alla l.r. n. 1/2000. In particolare, dovranno trovare impulso i servizi alternativi - quali, ad esempio, i taxi collettivi ed i servizi a chiamata - effettuati con veicoli a basso impatto ambientale a sostegno dei quali potranno essere riconosciuti eventuali specifici contributi.

Alle Province saranno destinate risorse per porre in essere, in collaborazione con i Comuni, le opportune iniziative di informazione e di sensibilizzazione del pubblico sui contenuti del presente Stralcio di Piano, nonché per incentivare le iniziative delle imprese e degli enti con più di 300 dipendenti per ridurre l’utilizzo del mezzo individuale per gli spostamenti casa-lavoro.

2.4 MISURE DI CONCERTAZIONE CON LO STATO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE ALLA MOBILITÀ.

Le misure previste nel presente Stralcio di Piano sono adottate nel rispetto dei limiti che la vigente normativa nazionale pone a carico delle Regioni e degli Enti locali.

La situazione di criticità evidenziata dalla valutazione della qualità dell’aria del 2004 e del 2005 richiede che lo Stato Italiano ponga in essere ulteriori interventi in grado di coadiuvare, sostenere e completare le iniziative intraprese a livello regionale.

Pertanto la Regione Piemonte si farà carico di avviare una fase di concertazione a livello nazionale, finalizzata ad ottenere:

* il definitivo divieto di utilizzo e di circolazione dei veicoli più inquinanti;

* la promozione di una campagna di incentivazione alla rottamazione dei veicoli più inquinanti graduata in funzione delle caratteristiche di emissioni del veicolo acquistato in sostituzione, affinché:

- sia incentivato esclusivamente l’acquisto di veicoli con motorizzazioni non inferiori all’EURO 4, prevedendo per il Diesel anche l’obbligo di sistemi di contenimento del particolato;

- sia prevista la maggiorazione dell’incentivo in caso di acquisto di un veicolo con motorizzazione non inferiore all’EURO 4 alimentato a metano o gpl, oppure di un veicolo omologato EEV;

* la previsione di idonee misure per la riduzione delle emissioni dovute al traffico autostradale, quali ad esempio la limitazione della velocità.

(1) Veicoli che avendo compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati, quali l’ASI; FMI, registri storici istituiti dalle case automobilistiche, il Club Auto d’epoca Reporter, l’European Car Club Le Veterane. Vedi legge regionale n. 23 del 23 settembre 2003 e DGR n. 54-11659 del 2 febbraio 2004


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale