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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2006, n. 2-3795

Procedure per l’applicazione dell’art. 3 della L.R. n. 26 del 2 agosto 2006, riguardante la riscossione coattiva del prelievo supplementare del regime quote latte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Al fine dell’applicazione dell’art. 3 della L. R. n. 26 del 2.8.06, concernente l’attività di riscossione del prelievo supplementare del regime delle quote latte, vengono adottate le seguenti procedure:

1. I periodi lattiero-caseari per i quali attivare le procedure di recupero del prelievo vengono calendarizzati d’intesa con le Province.

2. Le Amministrazioni provinciali, per ogni periodo individuato, trasmettono alla Regione l’elenco dei soggetti debitori (acquirenti e produttori) e delle relative somme da riscuotere, con riserva di inviare successivamente le ulteriori posizioni debitorie che si dovessero progressivamente evidenziare a seguito dello sviluppo della connessa attività giudiziaria o di ricalcolo del prelievo.

Gli elenchi devono essere predisposti utilizzando gli appositi modelli forniti dall’Assessorato Regionale Agricoltura (Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, Settore Sviluppo Produzioni Animali).

3. La competenza delle Amministrazioni provinciali per le attività di cui al precedente punto 2, per le consegne è determinata dall’ubicazione della sede legale della ditta acquirente, mentre per le vendite dirette e la rateizzazione ex L.119/03, sulla base dell’ubicazione dell’allevamento.

4. Gli importi di prelievo supplementare determinati dalle Amministrazioni provinciali a seguito di attività di vigilanza e controllo, non già richiesti e non richiedibili da AGEA, vengono comunicati agli interessati dalle Amministrazioni competenti con riferimento alla sede del debitore e dalle stesse registrati nel sistema informativo nazionale. In caso di mancato versamento dei suddetti importi le province trasmettono in Regione i dati necessari per avviare la procedura di recupero del prelievo, con le medesime modalità di cui al precedente punto 2.

5. La Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, sulla base degli elementi contenuti negli elenchi di cui ai punti precedenti, provvede a intimare il versamento degli importi dovuti a ciascun soggetto debitore. Per i produttori ubicati in altre regioni e conferenti a primi acquirenti piemontesi, la Regione provvede ad inviare l’apposito elenco all’Amministrazione di competenza per la riscossione.

6. La medesima Direzione provvede altresì all’intimazione del prelievo a carico dei soggetti ubicati nel territorio piemontese e per gli importi individuati e segnalati da altre Regioni a seguito degli accertamenti e delle verifiche dalle stesse compiute per competenza territoriale, dandone preventiva informazione alle Amministrazioni provinciali interessate.

7. In caso di mancato versamento delle somme richieste, gli Uffici della Direzione Sviluppo dell’Agricoltura trasmettono alla Direzione Bilanci e Tributi l’elenco dei soggetti per i quali attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo.

8. Le Direzioni Regionali Sviluppo dell’Agricoltura, Bilanci e Tributi e la Struttura Speciale Avvocatura, ciascuna per le proprie competenze ed in collaborazione tra loro, si attivano nelle forme e nei modi più appropriati per l’attuazione della riscossione del prelievo supplementare, individuando la tempistica più rapida possibile, che verrà stabilita con determinazione della Direzione Sviluppo dell’Agricoltura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)