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Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 / 09 / 2006

Codice 21.2
D.D. 2 agosto 2006, n. 648

Legge Regionale 8/7/1999 n.18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” - “Programma annuale degli interventi 2004" - Formalizzazione dell’attribuzione dei contributi assegnati con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 ai Soggetti Beneficiari inseriti nelle ”Graduatorie Ordinarie" - Accertamento disponibilita’ sul “Fondo per la qualificazione dell’Offerta Turistica” - Correzione errori materiali

(omissis)

Vista la precedente D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 con la quale, fra altro, veniva definito di articolare la valutazione delle istanze presentate ai sensi del Programma annuale degli interventi 2004", rientranti nell’ambito della “Graduatoria Ordinaria”, mediante la formulazione di n. 2 graduatorie, definite sulla base delle tipologie degli interventi desumibili al paragrafo 1.4 del medesimo “Programma” e riferite in particolare a:

- istanze presentate da piccole e medie imprese inerenti alla tipologia di interventi di cui al paragrafo 1.4 lett. a)-c)-d)-e) del “Programma 2004" relative alla realizzazione di nuova ricettività alberghiera e di parcheggi pertinenziali alle strutture ricettive alberghiere, tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. A)-B)-C) del medesimo ”Programma"; (Graduatoria Ordinaria 1)

- istanze presentate da piccole e medie imprese, enti no profit e soggetti privati riferite alle tipologie di interventi di cui al paragrafo 1.4 lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)- g)-h)-i) del “Programma 2004" relative alla realizzazione di nuova ricettività extralberghiera (limitatamente alla tipologia classificabile ”Case Appartamenti per Vacanze/CAV-Residence"), al potenziamento ed al miglioramento di strutture “Case Appartamenti per Vacanze/CAV- Residence”, alla realizzazione, potenziamento e miglioramento di campeggi e villaggi turistici all’aperto, alla realizzazione di parcheggi pertinenziali alle “Case Appartamenti per Vacanza CAV/Residence”, alla realizzazione di alloggi-vacanza, alla realizzazione e potenziamento di servizi turistici, alla realizzazione di nuovi ristoranti tipici anche integrati o collegati con ospitalità ricettiva (secondo le previsioni della lett. h), al potenziamento di rifugi alpini ed escursionistici, tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. A)-B)-C)-D1)-D2)-E) del citato “Programma”; (Graduatoria Ordinaria 2)

atteso che con il medesimo atto deliberativo n. 62 - 2534 del 03/04/2006 venivano definite le percentuali di intervento sulla base delle quali conteggiare l’entità dei contributi in conto capitale da assegnare ai beneficiari contenuti nelle citate “Graduatorie Ordinarie”;

dato atto inoltre che con la citata D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 venivano quantificate in Euro 28.203.630.11 le risorse da utilizzare per il sostegno delle “Graduatorie Ordinarie”, stabilendo altresì che di tale stanziamento il 36,07% dovesse essere destinato a favore delle istanze contenute nella “Graduatoria Ordinaria 1)” e la restante quota, pari al 63,93%, a favore delle istanze inserite nella “Graduatoria Ordinaria 2)”, anche prevedendo, per entrambe le graduatorie, il parziale finanziamento di contributo, per esaurimento dei fondi, all’ultimo beneficiario di quelli finanziati, con possibilità di poter completare l’entità del medesimo utilizzando eventuali risorse che si rendessero disponibili sul “Fondo” riferito al “Programma 2004";

visto che con il citato atto n. 62 - 2534 del 03/04/2006 venivano anche approvate le “Graduatorie Ordinarie” e, nel rispetto delle percentuali di intervento definite con il medesimo atto, venivano assegnati i contributi ai Soggetti Beneficiari contenuti nella “Graduatoria Ordinaria 1)” per un totale di Euro 10.173.049,38 ed a quelli inseriti nella “Graduatoria Ordinaria 2)” per un importo pari a Euro 18.030.580,73;

atteso che con il medesimo atto deliberativo veniva anche stabilito di subordinare l’efficacia della concessione dei contributi assegnati alla sottoscrizione - da parte dei rispettivi Soggetti beneficiari - di un apposito “atto di accettazione del contributo” e di tutte le condizioni nel medesimo indicate, pena la revoca dei medesimi contributi;

ritenuto pertanto di dover formalizzare l’attribuzione dei contributi concessi con la precedente D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 ai Soggetti beneficiari inseriti nelle “Graduatorie Ordinarie 1) e 2)” che hanno regolarmente sottoscritto ed inviato l’"atto di accettazione" e di revocare la concessione dei contributi a quei Beneficiari che non hanno sottoscritto il citato “atto di accettazione” o che hanno trasmesso formale rinuncia;

visto l’allegato A) nel quale sono elencate, secondo l’ordine decrescente di punteggio della “Graduatoria Ordinaria 1)” approvata con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, le istanze finanziate in ordine alle quali i rispettivi proponenti hanno regolarmente sottoscritto “l’atto di accettazione” e, pertanto, a favore dei medesimi, viene formalizzata l’attribuzione dei relativi contributi, per un importo di Euro 4.941.950,00;

visto l’allegato B) nel quale sono elencate le istanze inserite nella “Graduatoria Ordinaria 1)”, approvata con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, i cui proponenti hanno trasmesso formale atto di rinuncia ai contributi o non hanno regolarmente trasmesso “l’atto di accettazione” ed in ordine ai quali viene revocato il contributo;

visto che nell’ elenco B) inerente la “Graduatoria Ordinaria 2)”, allegato alla D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, si sono riscontrati errori di trascrizione della denominazione della ragione sociale di alcuni Soggetti beneficiari o errori nella definizione dell’entità dei contributi o rettifiche da apportare a denominazioni societarie di Soggetti beneficiari a seguito di modificazioni dei patti sociali intervenute successivamente la presentazione delle domande;

considerato che con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 si dava atto che eventuali rettifiche di carattere formale conseguenti a errori materiali di trascrizioni o a modifiche della denominazione della ragione sociale dei beneficiari o a errata definizione di spese ammissibili o entità di contributi, che comunque non avessero modificato il punteggio e l’ordine della graduatoria approvata con il presente atto, avrebbero potuto essere apportate con atto dirigenziale;

visto che il Beneficiario “Marste di Marcuccio Stefano”, inserito nell’elenco B) allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, valutato idoneo con punti 20 nell’ambito della Graduatoria Ordinaria 2), con nota in data 22/05/2006 comunica di aver variato la propria denominazione sociale in “Azienda Agricola Clarus” e ne richiede la presa d’atto da parte della Regione;

visto il Certificato di attribuzione del Numero di Partita IVA all’impresa Individuale “Azienda Agricola Clarus”, della quale risulta essere titolare il Sig. Marcuccio Stefano, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Nizza Monferrato il 31/01/2005;

rilevato che nell’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)”, allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, la denominazione del Beneficiario “Dalil S.n.c. di Liliana Aimone Prina”, valutato idoneo con punti n. 22, la denominazione del Beneficiario “Azienda Agricola San Grato di Conti Massimo”, valutato idoneo con punti n. 19 e del Beneficiario “Borgna Claudio”, valutato idoneo con punti n. 16, sono state erroneamente trascritte, rispettivamente, come “Dalil S.n.c. di Liana Aimone Prina”, “Azienda Agricola - Allevamento S. Grato S.a.s.” e come “Borgna Claudio & C. S.n.c.”;

visto che il Beneficiario “Settime Ristorazione sas di Bosco Mariangela & C S.a.s.”, inserito nell’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, valutato idoneo con punti n. 16, con nota in data 10/05/2006 trasmette l’atto di modifica di patti sociali in data 23/11/2004, registrato ad Asti in data 02/12/2004 al n. 100653, con il quale viene modificata la denominazione della ragione sociale in “Settime Ristorazione S.a.s. di Ciattino Isabella & C. S.a.s.” e ne richiede la presa d’atto;

vista la visura della C.C.I.A.A. di Asti in data 28/02/2006 attestante la regolare iscrizione della Società “Settime Ristorazione S.a.s. di Ciattino Isabella & C. S.a.s.” nel Registro delle Imprese di Asti in data 21/07/2004;

vista la nota in data 20/07/2006 con la quale la Sig.ra Barberis Marisa, in qualità di presidente del Centro Sportivo “La Sirenetta”, inserito nell’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” con punti n. 17, beneficiario di un contributo in conto capitale di Euro 64.096,20 concesso per la realizzazione di servizi turistici in Savigliano, trasmette la copia del Verbale dell’assemblea straordinaria dei soci del citato Centro sportivo in data 01/06/2005 con il quale, in attuazione di quanto previsto all’art. n. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002, viene modificata la denominazione sociale del sodalizio in “Associazione sportiva dilettantistica La Sirenetta” e ne richiede la presa d’atto da parte della Regione;

visto il Certificato di attribuzione del Numero di Partita IVA alla “Associazione sportiva dilettantistica La Sirenetta”, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Savigliano in data 15/07/2005;

ritenuto pertanto di dover prendere atto degli errori materiali e delle variazioni societarie sopra evidenziati e di procedere con le opportune rettifiche;

visto che relativamente all’istanza della Società “Camping Village Isolino S.r.l.”, valutata idonea con punti n. 20 ed inserita nell’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato alla D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 con un contributo in conto capitale di Euro 193.600,00, pari al 5% della spesa ammessa a contributo per Euro 3.872.000,00 per il potenziamento del villaggio turistico “Village Isolino” in Verbania, nella fase istruttoria, al fine di non eccedere il massimale di contribuzione di Euro 100.000,00 per un periodo di tre anni definito con il Reg. CE n. 69/2001 - G.U.C.E. L. 10/30 del 13.1.2001, non veniva considerata la possibilità di assegnare alla medesima Società un contributo aggiuntivo sotto regime “de minimis” (sebbene richiesto in domanda) in quanto già beneficiaria di un contributo “de minimis” di Euro 100.000,00 concesso, ai sensi della L.R. n. 18/99 -"Programma annuale degli interventi 2001", con la predente Determinazione Dirigenziale n. 475 del 07/10/2002;

considerato che dalla data del 07/10/2002 di concessione del contributo in conto capitale “de minimis” ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2001" alla data del contributo concesso la con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 ai sensi del ”Programma annuale degli interventi 2004", il periodo di tre anni previsto dal Reg. CE n. 69/2001 - G.U.C.E. L. 10/30 del 13.1.2001 risulta superato e di conseguenza il contributo “de minimis” di Euro 100.000,00 richiesto può essere concesso in quanto non eccederebbe il massimale di cui all’art. 2, paragrafo 2 del medesimo Regolamento comunitario;

ritenuto quindi di dover concedere alla Società “Camping Village Isolino S.r.l” un ulteriore contributo aggiuntivo in conto capitale nel rispetto del principio “de minimis” (cumulabile con il precedente di Euro 193.600,00) nella misura di Euro 100.000,00 pari al 30% della spesa ammessa a contributo per Euro 3.872.000,00 per il potenziamento del villaggio turistico “Village Isolino”;

visto che relativamente all’istanza della Sig.ra Olivero Marilena, valutata idonea con punti n. 19 ed inserita nella citata “Graduatoria Ordinaria 2)” con un contributo in conto capitale “de minimis” di Euro 64.467,00 pari al 30% della spesa ammessa a contributo per Euro 243.000,00 per l’adattamento di un immobile a CAV in Montemale di Cuneo, nella fase istruttoria si era tenuto conto di un contributo “de minimis” di Euro 35.532,23 concesso al medesimo beneficiario, ai sensi della L.R. n. 18/99 - “Programma annuale degli interventi 2001", con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 475 del 07/10/2002 e pertanto, per non eccedere il massimale di contribuzione di Euro 100.000,00 per un periodo di tre anni definito con il Reg. CE n. 69/2001 - G.U.C.E. L. 10/30 del 13.1.2001, l’entità del contributo ”de minimis"", concesso ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2004", veniva ridotta di Euro 8.433,00;

considerato che dalla data del 07/10/2002 di concessione del contributo in conto capitale “de minimis” ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2001" alla data di quello concesso con la D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 ai sensi del ”Programma 2004", il periodo di tre anni previsto dal Reg. CE n. 69/2001 - G.U.C.E. L. 10/30 del 13.1.2001 risulta superato e di conseguenza il contributo “de minimis” può essere interamente concesso in quanto non eccederebbe il massimale di cui all’art. 2, paragrafo 2 del medesimo Regolamento comunitario;

ritenuto quindi di dover aumentare da Euro 64.467,00 a Euro 72.900,00 l’entità del contributo in conto capitale “de minimis” da concedere alla Sig. ra Olivero Marilena la con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2004", per l’adattamento di un immobile a CAV in Montemale di Cuneo;

visto che la Società PG Immobiliare S.r.l., inserita nell’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2" allegato alla D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 con punti n. 19, beneficiaria di un contributo in conto capitale di Euro 32.800,00 e di un contributo in conto capitale ”de minimis" di Euro 100.000,00, pari, rispettivamente, al 5% e al 30% della spesa ammessa a contributo per Euro 656.000,00 per l’adattamento di un immobile a CAV in Cannobio, con nota in data 11/05/2006 dichiara di aver beneficiato, in applicazione della regola “de minimis”, nei 3 anni precedenti alla data di concessione del sopraccitato contributo “de minimis”, un analogo contributo in conto capitale di Euro 79.440,00, concesso con la Determinazione Dirigenziale n. 150 del 30/04/2003, ai sensi della L. R. n. 18/99 - “Programma annuale degli interventi 2002";

ritenuto opportuno quindi, al fine di non eccedere il massimale di contribuzione di Euro 100.000,00 su un periodo di 3 anni definito con il Reg. CE n. 69/2001 - G.U.C.E. L. 10/30 del 13.1.2001, di dover ridurre da 100.000,00 a Euro 20.560,00 l’entità del contributo “de minimis” concesso alla sopraccitata Società con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2004";

visto che la Società Campeggio Valle Gesso di Fenocchio Fabrizio e C, S.a.s., inserita nell’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato alla D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 con punti n. 17, beneficiaria di un contributo in conto capitale di Euro 20.250,00 e di un contributo in conto capitale “de minimis” di Euro 100.000,00, pari, rispettivamente, al 5% e al 30% della spesa ammessa a contributo per Euro 405.000,00, per il miglioramento e potenziamento del Campeggio “Valle Gesso” in Entracque, con nota in data 04/05/2006 dichiara di aver beneficiato, in applicazione della regola “de minimis” nei 3 anni precedenti alla data di concessione del sopraccitato contributo “de minimis”, di un contributo in conto capitale di Euro 4.238,53 in data 18/12/2005 ai sensi del Regolamento comunitario Leader Plus - Azione 3.4 e di un contributo in conto capitale di Euro 12.500,00 in data 29/06//2005 ai sensi del medesimo Regolamento comunitario;

ritenuto opportuno quindi, al fine di non eccedere il massimale di contribuzione di Euro 100.000,00 su un periodo di 3 anni definito con il Reg. CE n. 69/2001 - G.U.C.E. L. 10/30 del 13.1.2001, di dover ridurre da 100.000,00 a Euro 83.261,00 l’entità del contributo “de minimis” concesso alla citata Società con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2004";

rilevato che alla Società “Le Volte di Pellegrino Gian Franco & C. S.a.s.”, inserita, con punti n. 18, nella “Graduatoria Ordinaria 2)” di cui all’elenco B) allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, per l’adattamento di un immobile a CAV in Montaldo Mondovì, è stato erroneamente concesso un contributo in conto capitale “de minimis” di Euro 86.500,00 pari al 50% della spesa ammessa a contributo per Euro 173.000,00 anziché di Euro 51.900,00 pari al 30% della citata spesa ammessa, come peraltro stabilito con la medesima D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 circa le percentuali di intervento da utilizzare per la definizione dell’entità dei contributi da assegnare nell’ambito delle “Graduatorie Ordinarie”;

dato atto che tale errore è da imputare ad un errato caricamento dei dati nel sistema informatico;

ritenuto quindi, al fine di correggere tale errore ed uniformare le percentuali di intervento finanziario dei contributi concessi nell’ambito della “Graduatoria Ordinaria 2)”, di dover ridurre l’entità del contributo assegnato alla Società “Le Volte di Pellegrino Gian Franco & C. S.a.s” da Euro 86.500,00 a Euro 51.900,00, in quanto correttamente conteggiata sulla base della percentuale del 30% della spesa ammessa a contributo per Euro 173.000,00;

ritenuto inoltre di poter completare l’entità del contributo in conto capitale concesso alla Società “Il Gambero Rosso S.a.s. di Usubelli Elena & C.”, in quanto parzialmente finanziato con la precedente D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 per esaurimento dei fondi, anche utilizzando le disponibilità che di seguito verranno accertate sulla “Graduatoria Ordinaria 2)” e procedere con la formale attribuzione al medesimo Beneficiario dell’intera entità del contributo;

visto l’allegato C) nel quale sono elencate, secondo l’ordine decrescente di punteggio della “Graduatoria Ordinaria 2)” approvata con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, le istanze finanziate in ordine alle quali i rispettivi proponenti hanno regolarmente sottoscritto “l’atto di accettazione” e, pertanto, a favore dei medesimi viene formalizzata l’attribuzione dei relativi contributi, per un totale di Euro 14.338.320,43;

visto l’allegato D) nel quale sono elencate le istanze inserite nella “Graduatoria Ordinaria 2)”, approvata con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006, i cui proponenti hanno trasmesso formale atto di rinuncia ai contributi o non hanno regolarmente trasmesso “l’atto di accettazione” ed in ordine ai quali viene revocato il contributo;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97

determina

* di formalizzare l’attribuzione dei contributi in conto capitale previsti al Paragrafo 1.8 lett. A), B) e C) del “Programma annuale degli interventi 2004" - previsto dalla L.R. 8/7/1999 - n. 18 ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica", concessi con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 ai soggetti beneficiari inseriti nella “Graduatoria Ordinaria 1)”, di cui all’elenco A), parte integrante del presente atto, con a fianco di ciascuno di essi indicata la denominazione e l’ubicazione dell’intervento, il punteggio ottenuto, la spesa ammessa a contributo ed il contributo concesso, per un totale complessivo di Euro 4.941.950,00;

* di revocare i contributi in conto capitale concessi, ai sensi della L.R. n. 18/99 - “Programma 2004" - ”Graduatoria Ordinaria 1)", con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 ai Soggetti beneficiari di cui all’elenco B), per farne parte integrante, per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi sinteticamente riportate;

* di modificare, per quanto espresso in premessa, l’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 sostituendo ai beneficiari “Marste di Marcuccio Stefano”, “Dalil S.n.c. di Liana Aimone Prina”, “Azienda Agricola - Allevamento S. Grato S.a.s.” e “Borgna Claudio & C. S.n.c.”, rispettivamente, i beneficiari “Azienda Agricola Clarus”, “Dalil S.n.c. di Liliana Aimone Prina”, “Azienda Agricola San Grato di Conti Massimo” e “Borgna Claudio”, fermo restando tutto quant’altro stabilito con il precedente atto deliberativo;

* di modificare, per quanto espresso in premessa, l’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 sostituendo ai beneficiari “Settime Ristorazione SAS di Bosco Mariangela & C S.a.s.” e “Centro Sportivo La Sirenetta”, rispettivamente, i beneficiari “Settime Ristorazione S.a.s. di Ciattino Isabella & C. S.a.s.” e “ Associazione sportiva dilettantistica La Sirenetta”, fermo restando tutto quant’altro stabilito con il precedente atto;

* di modificare, per quanto espresso in premessa, l’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 concedendo formalmente, alla Società “Camping Village Isolino S.r.l.”, in aggiunta e cumulabile a quello di Euro 193.600.00 (pari al 5% della spesa ammissibile) già assegnato con il medesimo atto, un ulteriore contributo in conto capitale “de minimis” di Euro 100.000,00 pari al 30% della spesa ammessa a contributo per Euro 3.872.000,00 per il potenziamento del villaggio turistico “Village Isolino” in Verbania;

* di modificare, per quanto espresso in premessa, l’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 aumentando da Euro 64.467,00 a Euro 72.900,00 l’entità del contributo in conto capitale “de minimis” concesso alla Sig. ra Olivero Marilena, con il medesimo atto deliberativo, per l’adattamento di un immobile a CAV in Montemale di Cuneo, fermo restando tutto quant’altro precedentemente stabilito;

* di modificare, per quanto espresso in premessa, l’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 riducendo da Euro 100.000,00 a Euro 20.560,00 l’entità del contributo “de minimis” concesso alla Società “PG Immobiliare S.r.l”, con il medesimo atto deliberativo, per l’adattamento di un immobile a CAV in Cannobio, fermo restando tutto quant’altro precedentemente stabilito;

* di modificare, per quanto espresso in premessa, l’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 riducendo da Euro 100.000,00 a Euro 83.261,00 l’entità del contributo in conto capitale “de minimis” concesso alla Società “Campeggio Valle Gesso di Fenocchio Fabrizio e C, S.a.s.”, per il miglioramento e potenziamento del Campeggio “Valle Gesso” in Entracque, fermo restando tutto quant’altro precedentemente stabilito;

* di modificare, per quanto espresso in premessa, l’elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” allegato D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 riducendo da 50% a 30% la percentuale di contribuzione e, di conseguenza, da Euro 86.500,00 a Euro 51.900,00 l’entità del contributo in conto capitale “de minimis da concedere alla Società ”Le Volte di Pellegrino Gian Franco & C. S.a.s.", fermo restando tutto quant’altro stabilito con il precedente atto deliberativo;

* di completare l’entità del contributo in conto capitale “de minimis” concesso alla Società “Il Gambero Rosso S.a.s. di Usubelli Elena & C.”, in quanto parzialmente finanziato con la precedente D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 per esaurimento dei fondi, utilizzando le disponibilità che di seguito verranno accertate sulla “Graduatoria Ordinaria 2)” e procedere con la formale attribuzione, al medesimo Beneficiario, dell’intera entità del contributo;

* di formalizzare l’attribuzione dei contributi in conto capitale previsti al Paragrafo 1.8 lett. A), B), C), D1), D2) e E) del “Programma annuale degli interventi 2004"- previsto dalla L.R. 8/7/1999 - n. 18 ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica", concessi con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 ai soggetti beneficiari inseriti nella “Graduatoria Ordinaria 2)”, di cui all’elenco C), parte integrante del presente atto, con a fianco di ciascuno di essi indicato la denominazione e l’ubicazione dell’intervento, il punteggio ottenuto, la spesa ammessa a contributo ed il contributo concesso, per un totale complessivo di Euro 14.338.320,43;

* di revocare i contributi in conto capitale concessi, ai sensi della L.R. n. 18/99 - “Programma 2004", ”Graduatoria Ordinaria 2)", con D.G.R. n. 62 - 2534 del 03/04/2006 ai Soggetti beneficiari di cui all’elenco D), per farne parte integrante, per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi sinteticamente riportate;

* di dare atto che, in conseguenza delle revoche dei contributi di cui agli allegati B) e D), parti integranti del presente atto dirigenziale, si viene a determinare una economia di spesa sulla “Graduatoria Ordinaria 1)” di Euro 5.231.099,38 e di Euro 3.697.748,00 sulla “Graduatoria Ordinaria 2)”; tali economie sono comunque da considerarsi come risorse disponibili sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica”;

* di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate al citato elenco B) - “Graduatoria Ordinaria 2)” in ordine alle entità dei contributi da concedere ai Soggetti beneficiari sopra riportati ed al fine di poter contabilmente effettuare le medesime modifiche, occorre utilizzare, delle risorse resesi disponibili sulla medesima “Graduatoria”, una quota pari a Euro 5.487,70"; di conseguenza la disponibilità effettiva che si viene a determinare sulla “Graduatoria Ordinaria 2)” ammonta a Euro 3.692.260,30;

* di accertare pertanto una disponibilità pari a Euro 5.231.099,38 sulla “Graduatoria Ordinaria 1)” e di Euro 3.692.260,30 sulla “Graduatoria Ordinaria 2)”, che producono una disponibilità complessiva di risorse pari a Euro 8.923.359,68 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica”, finalizzato al sostegno del “Programma annuale degli interventi 2004".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Paola Casagrande