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Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 / 09 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2006, n. 44-3787

Autorizzazione alle ASL della Regione Piemonte per l’acquisto di microinfusori, con relativo materiale di consumo, e loro cessione in prestito d’uso ai pazienti affetti da Morbo di Parkinson. Accantonamento di euro 48.000,00 sul Cap. 15450 del Bilancio 2006.

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Le attuali terapie per la malattia di Parkinson non sono purtroppo in grado di impedire la lenta progressione della malattia. La risposta alla terapia farmacologica è stabile nei primi anni ma può complicarsi successivamente con la comparsa di periodi di beneficio motorio alternati con periodi di ridotta efficienza. Questo tipo di situazione è definita deterioramento di fine dose. Generalmente i “blocchi motori” tendono a scandire gli intervalli fra un’assunzione e l’altra di levodopa.

Per contrastare i “blocchi motori” che si verificano, soprattutto in una fase avanzata della malattia, nel periodo intercorrente tra un’assunzione e l’altra di levodopa nella situazione definita di “fine dose” in tempi recenti è stata elaborata una strategia terapeutica che prevede l’infusione continua di apomorfina per via sottocutanea mediante l’utilizzo di una micropompa computerizzata ad alta precisione.

Per i portatori di malattie croniche invalidanti, identificati nei pazienti affetti da diabete mellito, talassemia e malattie oncologiche, la D.G.R. n. 125-3621 del 25 febbraio 1986 aveva autorizzato le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte ad acquistare microinfusori o altri mezzi meccanici portatili per la somministrazione di farmaci, nonché di apparecchiature per l’auto controllo domiciliare della glicemia, e a cederli in prestito d’uso, unitamente al materiale di consumo necessario all’utilizzo dell’apparecchio.

Al riguardo si ritiene che la definizione di “portatori di malattie croniche invalidanti” sia sicuramente estendibile ai pazienti affetti da morbo di Parkinson per i quali l’utilizzo terapeutico dei microinfusori risale a tempi successivi all’adozione della suddetta deliberazione.

Con la presente deliberazione si intende quindi autorizzare le Aziende Sanitarie Locali di residenza del paziente ad acquistare microinfusori o altri mezzi meccanici portatili per la somministrazione di farmaci, e a cederli in prestito d’uso, unitamente al materiale di consumo necessario all’utilizzo dell’apparecchio, ai pazienti affetti da morbo di Parkinson per i quali ne sia stato prescritto l’utilizzo da parte di una struttura di neurologia del servizio sanitario regionale.

La spesa aggiuntiva da sostenere a tale scopo per l’anno 2006 è quantificabile in circa 48.000 euro=.

La copertura finanziaria degli oneri economici derivanti dall’acquisto e dalla fornitura dei microinfusori, unitamente al materiale di consumo, ai pazienti affetti da morbo di Parkinson rientra nell’ambito delle quote stanziate sul Cap. 15450 del bilancio regionale per l’anno 2006 ed assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per le attività non incluse nei LEA di cui al D.P.C.M. 29.11.2001.

Tutto ciò premesso,

vista la D.G.R. n. 125-3621 del 25 febbraio 1986;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, unanime,

delibera

- di autorizzare le Aziende Sanitarie Locali di residenza del paziente ad acquistare microinfusori o altri mezzi meccanici portatili per la somministrazione di farmaci, e a cederli in prestito d’uso, unitamente al materiale di consumo necessario all’utilizzo dell’apparecchio, ai pazienti affetti da morbo di Parkinson per i quali ne sia stato prescritto l’utilizzo da parte di una struttura di neurologia del servizio sanitario regionale;

- di prevedere che, per l’anno 2006, la spesa per l’acquisto dei microinfusori o altri mezzi meccanici portatili per la somministrazione di farmaci nonché per il materiale di consumo sia pari a euro 48.000=;

- di approvare l’accantonamento di euro 48.000= sul Cap. 15450 del bilancio Regionale per l’anno 2006 per far fronte agli oneri derivanti dalla fornitura dei microinfusori ai pazienti affetti da morbo di Parkinson trattandosi le stesse di attività non incluse nei LEA di cui al D.P.C.M. 29.11 2001 (Acc. n. 101408);

- di stabilire che le somme a copertura degli oneri sostenuti dalle Aziende Sanitarie Locali per l’attuazione della presente deliberazione saranno assegnate nell’ambito della attribuzione delle quote per il finanziamento dei livelli assistenziali integrativi di quelli previsti dal D.P.C.M. 29.11.2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)