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Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 / 09 / 2006

Codice 25.3
D.D. 14 luglio 2006, n. 1186

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 30/06 per lavori di sistemazione del torrente Orco in localita’ Praie del Comune di Locana. Richiedente: Comune di Locana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Locana all’esecuzione degli interventi di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere interferenti con l’alveo e/o con la proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

2. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 3,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

4. l’ opera di difesa dovrà essere intasata di cls sino alla loro sommità mantenendo i giunti aperti per la parte in elevazione delle stessa, essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

5. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

6. l’estrazione del materiale d’alveo / le movimentazioni di materiale d’alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili) ; durante il corso dei lavori d’estrazione è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

7. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

8. l’eventuale diversa e non prevista asportazione / uso di materiale demaniale d’alveo, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Settore;

9. il materiale legnoso sradicato, potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall’alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;

10. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo (taglio da effettuarsi con divieto dello sradicamento delle ceppaie), dovrà essere oggetto di valutazione economica da parte del competente Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali adempimenti erariali;

11. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo, dovrà essere depositato esclusivamente nelle aree all’uopo individuate negli atti progettuali;

12. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

13. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori / dei tagli della vegetazione dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

14. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

15. ad ultimazione dei lavori, in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza del pubblico transito, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica del manufatto (area esondabile), interdetto l’accesso all’area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all’eliminazione di situazioni di pericolo contingente che il caso richiederà;

16. ad ultimazione lavori, in ragione del precedente punto, dovrà essere installato, in una zona adeguata in prossimità dell’opera, un idrometro al fine di rendere inequivocabile la definizione dei livelli di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere prontamente sospesa l’agibilità dell’attraversamento e l’accesso all’area;

17. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica; detto piano-programma operativo dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale ;

18. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 24 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

19. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

20. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

21. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

22. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

23. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

24. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, di cui al d.lgs 42/2004 vincolo paesistico, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc);

25. ai sensi dell’art. 7 del R.D. 1486/1914, al fine di consentire verifiche da parte di agenti del Servizio Provinciale Tutela Fauna circa l’eventuale recupero ittico, occorre dare preavviso dell’inizio lavori di almeno sette giorni (fax 011/8613973).

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi