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Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 / 09 / 2006

Codice 25.9
D.D. 5 luglio 2006, n. 1102

LR n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Lavori di sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Fiumetta nel comune di Omegna” presentato dal Comune di Omegna (VB) - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della LR n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di sistemazione idrogeologica del bacino del Torrente Fiumetta nel comune di Omegna” presentato dal Comune di Omegna, sia escluso dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della LR 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento, di seguito così elencate:

1. L’intasamento delle scogliere venga limitato al livello di piena ordinaria del corso d’acqua.

2. Il progetto definitivo dovrà tener conto della realizzazione della passerella ciclabile già autorizzata prevista in corrispondenza della sez. 35.

3. Nel II lotto il progetto definitivo dovrà essere concordato con la società Acque Cusio S.p.A. per la presenza di un sifone che attraversa in sub alveo in corrispondenza delle sezz. 3-5.

4. Tra le sezz.6 e 10 dovrà essere valutata la possibilità di arretrare la scogliera in maniera tale da seguire l’andamento del ciglio della scarpata.

5. Dovrà essere quantificato il materiale da movimentare specificando quanto di esso sarà asportato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare della DGR n.44-5084 del 14.01.2002.

6. In fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

7. Nelle successive fasi di progettazione dovrà essere approfondita l’analisi relativamente alla presenza di specie ittiche nel tratto di corso d’acqua oggetto di intervento. Nel caso in cui si evidenziasse la presenza di ittiofauna, prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Verbania, le operazioni di allontanamento della stessa. Le attività in alveo dovranno essere programmate in modo da evitare il più possibile il periodo riproduttivo delle specie ittiche rilevate.

8. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sugli habitat e sulla fauna acquatica, le attività di escavazione e rimodellamento in alveo dovranno essere condensate nel più breve arco temporale possibile. Durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Fiumetta e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

9. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

10. Il progetto definitivo dovrà contenere una prima quantificazione delle piante che dovranno essere abbattute, indicando anche le specie che saranno interessate dal taglio. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

11. Il progetto definitivo dovrà sviluppare gli interventi di recupero ambientale delle superfici interessate dai lavori, indicando le aree che saranno inerbite e quelle che saranno interessate dalla messa a dimora di specie arbustive ed arboree. In particolare il proponente dovrà verificare la possibilità di ripristinare una fascia arboreo-arbustiva ripariale a tergo delle difese spondali, attraverso la messa a dimora di specie arboree (da mantenere ad alto fusto laddove compatibile con le distanze da mantenere dal limite di sponda e dai confini delle proprietà di privati o in alternativa da governare a ceduo) ed arbustive autoctone adatte alle condizioni stazionali, almeno per tratti significativi, con la finalità di migliorare l’inserimento paesaggistico delle opere, di ricreare il corridoio ecologico ripariale interferito e di assicurare l’ombreggiamento del corso d’acqua. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte a ricostituire la vegetazione ripariale (salici, pioppi, ontano nero) e a creare luoghi di rifugio e di alimentazione per l’avifauna (biancospino, rosa canina, sambuco nero, sanguinello, evonimo). Dovrà inoltre essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nell’ambito delle prime tre stagioni vegetative successive alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree/arbustive ricostituite.

12. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Si ritiene opportuno che al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga inviato il progetto esecutivo delle opere approvate e comunicate le date di inizio lavori e di collaudo, onde permettere sopralluoghi e controlli così come previsto dalla normativa vigente.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della LR 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole