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Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 / 09 / 2006
Codice 16.4
D.D. 26 aprile 2006, n. 70
L.r. 22.11.1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione relativa al secondo quinquennio del progetto di prosecuzione ed ampliamento della cava di sabbia e ghiaia in localita Ceretto dei Comuni di Carignano e Carmagnola, esercita dalla Societa Unicalcestruzzi S.p.A
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. La società Unicalcestruzzi S.p.A. (omissis), con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi, 6, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e dellart. 146 del D.lgs. 42/2004, alla prosecuzione dellattività estrattiva in località Ceretto a far data dal 1 luglio 2006, sino al 30 giugno 2011, limitatamente al secondo lotto quinquennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dellarea della cava operante nella località citata.
2. La presente autorizzazione assorbe, a seguito della Conferenza di Servizi ex. l.r. 44/2000, in data 4 aprile 2006, le autorizzazioni dei Comuni di Carignano e Carmagnola ai sensi del combinato disposto della l.r. 20/1989 e D.lgs. 42/2004.
3. Le successive fasi quinquennali, previste nel progetto definitivo approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con D.G.R. n. 72-5849 del 15 aprile 2002, potranno essere autorizzate a seguito di istanze ex l.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.
4. La presente determinazione ha validità a decorrere dal 1 luglio 2006; pertanto la precedente autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 20 del 5 marzo 2003, relativa alla realizzazione del primo lotto quinquennale del progetto di riassetto definitivo, mantiene la propria efficacia sino alla scadenza in data 30 giugno 2006.
5. Contestualmente ai lavori di coltivazione relativi alla cava in località Ceretto, devono essere attuati i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti, dal progetto generale e complessivo approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la citata D.G.R. n. 72-5849 del 15 aprile 2002.
6. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
7. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 72-5849 del 15 aprile 2002 ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998 con la quale lAmministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto esecutivo di sistemazione dellarea di cava in località Ceretto dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), di cui il II lotto quinquennale in oggetto è parte.
8. La Società esercente è tenuta, prima della scadenza dellautorizzazione in corso, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 20 del 5 marzo 2003, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di Euro 3.620.000 (tremilioni seicento ventimila/00) ai sensi dellart. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola (TO) e allEnte di Gestione dellArea Protetta. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:
- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dellautorizzazione;
- esclusione dellapplicazione dellart. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dellart. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di questultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso
9. La fideiussione di cui al precedente punto 8 è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza allautorizzazione vigente rilasciata con determina dirigenziale n. 20 del 5 marzo 2003.
10. E facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dellimporto della suddetta fidejussione in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
11. La Società esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare ai sensi dellart. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dellAmministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nellarea interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. Latto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), allAmministrazione regionale e allEnte di Gestione dellArea Protetta.
12. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 72-5849 del 15 aprile 2002 ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998 costituisce motivo per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
13. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) e allEnte di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978 e 20/1989, nonché al Ministero allAmbiente ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dellart. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349.
14. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
15. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto