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Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 / 09 / 2006

Codice 12
D.D. 15 settembre 2006, n. 258

D.P.R. 1 luglio 1980 e D.P.R. 3 ottobre 1980. Determinazione data inizio vendemmia e rese unitarie delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Barolo e Barbaresco - Campagna 2006 - 2007

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

La produzione media unitaria, per la vendemmia 2006, delle uve nebbiolo, destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. Barolo e Barbaresco viene fissata rispettivamente in 80 quintali per ettaro in coltura specializzata, come previsto dall’articolo 4 dei relativi disciplinari di produzione;

La data di inizio della vendemmia per le uve nebbiolo destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. Barolo e Barbaresco viene fissata per venerdì 15 settembre c.a.

La presente determina sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.16 del Decreto del P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Enrico Zola