Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 / 09 / 2006

Codice 24
D.D. 24 luglio 2006, n. 202

Articolo 13 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 21 marzo 2006, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte”. Deroga per i parametri arsenico e nichel.

(omissis)

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27;

Visto, in particolare, l’articolo 13 del suddetto D.Lgs. n. 31/2001 concernente la disciplina delle deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B, dello stesso decreto legislativo;

Visti i decreti del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 22 dicembre 2004, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome”, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 15 del 20 gennaio 2005 e n. 34 del 11 febbraio 2005, che stabiliscono il Valore Massimo Ammissibile, le prescrizioni e le modalità dell’esercizio del potere di concessione della deroga per alcuni parametri dell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e tra questi anche i parametri arsenico e nichel;

Dato atto che in conformità ai decreti interministeriali sopra richiamati la Direzione Regionale Pianificazione delle Risorse Idriche:

* Con determinazione n. 95, in data 8 aprile 2005, ha consentito ai Sindaci e agli Enti gestori degli acquedotti di alcuni Comuni piemontesi, la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazioni di nichel superiori al valore limite di 20 µg/l previsto nell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile di 50 µg/l;

* Con determinazione n. 96, in data 8 aprile 2005, ha consentito ai Sindaci e agli Enti gestori degli acquedotti di alcuni Comuni piemontesi la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazioni di arsenico superiori al valore limite di 10 µg/l previsto nell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile di 40 µg/l;

Vista la nota in data 17 novembre 2005, prot 9140, con la quale L’Amministrazione regionale a seguito delle segnalazioni dei Gestori del servizio di acquedotto, delle Autorità d’Ambito e delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti:

1. ha aggiornato ed integrato i piani di intervento dei Comuni in deroga ed ha evidenziato i Comuni rientrati nelle condizioni di norma, i Comuni per i quali era ancora necessario prorogare i termini di deroga per consentire l’ultimazione dei lavori in corso di realizzazione, e alcuni nuovi casi di Comuni per i quali vi era la necessità di estendere le condizioni di deroga per consentire la realizzazione degli interventi di miglioramento programmati;

2. ha richiesto al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la proroga fino al 31 dicembre 2006 del valore massimo ammissibile per i parametri arsenico e nichel presenti nelle acque destinate al consumo umano dei seguenti Comuni:

a) per il parametro arsenico - Castelletto Sopra Ticino (NO), Dormelletto (NO), Locana, (TO) Alice Superiore (TO), Sambuco (CN), Pamparato (CN) e Pietraporzio (CN);

b) per il parametro nichel - Silvano D’Orba (AL), Rifreddo (CN) e Cirié (TO);

Visto il decreto in data 21 marzo 2006, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 150 del 30 giugno 2006, che:

1. conferma in 50 µg/l il valore massimo ammissibile (VMA) per il parametro arsenico e consente fino al 31 dicembre 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro indicato nell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, estendendolo ai Comuni di Locana, (TO) Alice Superiore (TO), Sambuco (CN), Pamparato (CN) e Pietraporzio (CN);

2. conferma in 50 µg/l il valore massimo ammissibile (VMA) per il parametro nichel e consente fino al 31 dicembre 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro indicato nell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

Preso atto che sulla base dei controlli effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, l’acqua distribuita dagli acquedotti in argomento è conforme a tutti gli altri parametri e la presenza anomala in eccesso dei parametri arsenico e nichel é dovuta alle caratteristiche naturali degli acquiferi e non a cause di inquinamento antropico;

Dato atto che gli interventi di risanamento necessari a superare la situazione di non conformità delle acque sono in corso di realizzazione e, salvo imprevisti, saranno ultimati entro il 31 dicembre 2006;

Considerato che il rifornimento idrico d’emergenza con sistemi alternativi aumenterebbe il rischio d’inquinamento microbiologico per la popolazione, anche per la difficoltà di garantire continui controlli qualitativi;

Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, dover intervenire per evitare l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ed il verificarsi di disagi e di condizioni igienico-sanitarie difficilmente controllabili;

Considerato che la deroga entro i valori massimi ammissibili per i parametri arsenico e nichel, fissati dal decreto interministeriale 21 marzo 2006 non pregiudica la tutela della salute pubblica;

Atteso che gli Enti gestori degli acquedotti sono in ogni caso tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acque della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

determina

a) I Sindaci dei Comuni di Castelletto Sopra Ticino (NO), Dormelletto (NO), Locana, (TO) Alice Superiore (TO), Sambuco (CN), Pamparato (CN) e Pietraporzio (CN), possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di arsenico superiore al valore limite di 10 µg/l, previsto dall’Allegato 1, Parte B, del D.lgs. 31/01, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l.

b) I Sindaci dei Comuni di Silvano D’Orba (AL), Rifreddo (CN) e Cirié (TO), possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di nichel superiore al valore limite di 20 µg/l, previsto dall’Allegato 1, Parte B, del D.lgs. 31/01, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l.

c) La deroga di cui sopra può essere consentita per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di risanamento, previsti nel piano d’intervento citato in premessa e comunque non potrà superare il termine massimo del 31 dicembre 2006.

d) A norma dell’art. 1, comma 4, del decreto interministeriale in data 21 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 150 del 30 marzo 2006, la deroga di cui alle lettere a) e b), non si applica alle industrie alimentari.

e) L’eventuale rinnovo é vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

f) Entro il 30 ottobre 2006 i soggetti gestori degli acquedotti in deroga sono comunque tenuti a presentare alle rispettive Autorità d’Ambito di cui alla l.r. n. 13/97, alle Aziende Sanitarie Locali e alle Direzioni regionali n. 27 “Sanità Pubblica” e n 24 “Pianificazione delle Risorse Idriche”, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati conseguiti.

g) Le Autorità d’Ambito e i Sindaci, sentito il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, sono tenuti, a dare adeguata informazione alla popolazione interessata del presente provvedimento, dei lavori di risanamento in atto e dei tempi entro i quali si concluderanno.

h) Gli Enti gestori degli acquedotti sono, in ogni caso, tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio