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Bollettino Ufficiale n. 38 del 21 / 09 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Alba (Cuneo)

Integrazione al Regolamento Edilizio Comunale con introduzione di disposizioni inerenti all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e relativi spazi esterni (delib. C.C. n. 68 del 28.07.2006)

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di allegare al Regolamento Edilizio Comunale l’appendice n. 3 “Prescrizioni in materia di eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e nei relativi spazi esterni” il cui testo si allega, quale parte integrante, al presente provvedimento;

2) di dare mandato agli uffici competenti per l’integrazione degli articoli 34, 49 e 54 del Regolamento Edilizio secondo il testo indicato in premessa;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 19/99, il Regolamento Edilizio, così come modificato, verrà trasmesso alla Regione Piemonte e diverrà efficace successivamente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

“... omissis...”

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, esperita la quale, dà atto che esso risulta approvato all’unanimità.

(la deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 il giorno 12.08.2006 ed è stata pubblicata, per estratto, all’Albo Pretorio del Comune di Alba per 15 giorni consecutivi, dal 02.08.2006 al 16.08.2006, senza opposizioni, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)

Alba, 13 settembre 2006

Il Dirigente
Alberto Negro

Appendice n. 3

Prescrizioni in materia di eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e nei relativi spazi esterni

Tutti gli edifici pubblici, privati aperti al pubblico ed i relativi spazi esterni devono essere strutturati in maniera tale da permettere la loro utilizzazione da chiunque ed in particolare modo da coloro che, per qualsiasi causa, hanno una ridotta capacità motoria o sensoriale.

1. Definizioni ed oggetto

Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti “barriere architettoniche”.

Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Le presenti norme si applicano agli edifici pubblici, privati aperti al pubblico ed ai relativi spazi esterni di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.

Si applicano altresì agli edifici pubblici, privati aperti al pubblico ed ai relativi spazi esterni, sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso.

Si applicano inoltre agli spazi ed agli edifici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al titolo VI del DPR 503/96.

Agli edifici pubblici, privati aperti al pubblico ed ai relativi spazi esterni esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, a cura dell’Amministrazione pubblica che utilizza l’edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. Le norme generali per gli edifici

2.1. Accessibilità

Negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio.

Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l’accesso all’edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;

b) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5 del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 236/89.

2.2. Visitabilità

Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

a) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;

b) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all’aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 5, del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 236/89 ,sono accessibili;

c) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;

d) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l’accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

3. Unità ambientali e spazi esterni

Per le unita’ ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 236/1989.

Per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 236/1989.

4. Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione.

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un “luogo sicuro statico”.

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;

- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- essere consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.

Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote; deve essere consentita l’accessibilità ad almeno un servizio igienico.

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 236/1989 che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

5. Strutture ricettive

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell’immobile e comunque nelle vicinanze di un “luogo sicuro statico” o di una via di esodo accessibile.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 236/1989 atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

6. Luoghi per il culto.

I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe.

A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 236/1989, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.

7. Altri luoghi aperti al pubblico.

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l’accessibilità agli spazi di relazione.

A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 236/1989 atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.

Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

8. Edifici scolastici

Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione.

Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all’art. 10 del DPR 503/96.

Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un’aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

9. Treni, stazioni, ferrovie

Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l’accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione.

In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20.

In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato.

Il sistema di chiamata per l’espletamento del servizio di assistenza, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l’attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.

Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.

10. Controlli

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica della conformità del progetto alla legislazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche compiuta dal settore Edilizia Privata della Ripartizione Urbanistica e Territorio.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Il Settore Edilizia Privata effettuerà annualmente controlli a campione sugli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e sui relativi spazi esterni i cui lavori sono stati dichiarati ultimati nell’anno di riferimento.

11. Sanzioni

In caso di realizzazione di opere negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e nei relativi spazi esterni vengono applicate le sanzioni previste dai commi 6 e 7 dell’art. 82 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia).

12. Ulteriori disposizioni

Per quanto non presente nel presente regolamento occorre far riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare alla Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ,al D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 ed al D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.