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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 37

Codice 26.2
D.D. 7 luglio 2006, n. 322

Ferrovia Torino-Ceres. Impianti di segnalamento. Autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80, al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. all’immissione in servizio degli adeguamenti dell’Apparato Centrale Elettrico ad Itinerari (A.C.E.I.) nella stazione di Mathi e dei nuovi impianti di protezione ai PP.LL. n. 49 - progr. Km 25+295. e n. 52 - progr. Km 26+435

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80 e per le considerazioni in premessa illustrate, di autorizzare l’immissione in servizio a seguito di adeguamento tecnico dell’Apparato Centrale Elettrico ad Itinerari (A.C.E.I.) nella stazione di Mathi e dei nuovi impianti di protezione ai PP.LL. n. 49 - progr. Km 25+295. e n. 52 - progr. Km 26+435

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, e del D.P.G.R. 22/07/2002 n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino