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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 37

Codice 26.2
D.D. 26 maggio 2006, n. 226

Ferrovia Canavesana. Comune di Cuorgne’. Autorizzazione al Sig. Bellino Marco, in qualita’ di proprietario, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, per l’ampliamento di un fabbricato di civile abitazione sul lotto distinto al C.T. del Comune di Cuorgne’ al F. 14 n. 273 sub. 4-6-7-8, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, al Sig. Bellino Marco, in qualità di proprietario, l’autorizzazione in deroga all’art. 49 del citato D.P.R. per l’ampliamento di un fabbricato di civile abitazione sul lotto distinto al C.T. del Comune di Cuorgnè al F. 14 n. 273 sub. 4-6-7-8 e distante mt. 27 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria Canavesana a condizione che al piede del rilevato, alla distanza di mt. 6 dalla più vicina rotaia, sia installata idonea recinzione che separi la proprietà privata con le sede ferroviaria;

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 5 dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 2/R del 14/02/2005, il Richiedente, anche tramite il direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino