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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 37
Codice 26.2
D.D. 26 maggio 2006, n. 225
Ferrovia Canavesana. Autorizzazione per il rilascio del condono edilizio al (omissis), ai sensi dellart. 60 del D.P.R. 753/80 e in deroga allart. 49 del citato D.P.R., per il mantenimento di unautorimessa ubicata diversamente da quanto autorizzato ed allinnalzamento della linea di colmo di un fabbricato, distinti al N.C.T. del Comune di Cuorgne al foglio X mapp. 345-455
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di rilasciare, ai sensi dellart. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, (omissis) lautorizzazione in sanatoria in deroga allart. 49 del citato D.P.R. per opere realizzate in difformità da una precedente autorizzazione rilasciata con D.D. n. 583 del 30/08/2001 e consistenti nella diversa localizzazione di un box auto e nella ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione ad una distanza minima di mt. 6,90 dalla più vicina rotaia della ferrovia Canavesana, sul lotto distinto al N.C.T. del Comune di Cuorgnè al foglio 10, particelle 345-355;
che il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 Legge sullinquinamento acustico;
che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;
che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;
che ai sensi del comma n. 5 dellart. 13 del D.P.G.R. n. 2/R del 14/02/2005, il Richiedente, anche tramite il direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dellultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.
La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.
Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o allatto comprovante lesistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dellautorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino