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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 37

Codice 26.2
D.D. 12 maggio 2006, n. 197

Ferrovia Canavesana. Comune di Volpiano. Autorizzazione al Sig. Pollino Valter, in qualita’ di legale rappresentante della Flavia Immobiliare S.r.l., ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, per la costruzione in variante di edifici plurifamiliari previsti ad una distanza di mt.13,50 e rifacimento della recinzione, sul lotto distinto al C.T. del Comune di Volpiano al F. XL mappali 226-227-232, in deroga agli art. 49

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, al Sig. Pollino Valter, in qualità di legale rappresentante della Flavia Immobiliare S.r.l., l’autorizzazione in deroga agli art. 49 e 52 del citato D.P.R. per la costruzione di edifici plurifamiliari e rifacimento recinzione sul lotto distinto al C.T. del Comune di Volpiano al F. XL mappali 226-227-232, ad una distanza di mt. 13,50 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria Canavesana, in variante rispetto alla distanza minima di mt. 14,30 già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 664/26.2 del 24/12/2004;

che la Società richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico della Società richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 5 dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 2/R del 14/02/2005, la Società richiedente, anche tramite il direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico della Società richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino