Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 37

Codice 16.3
D.D. 15 giugno 2006, n. 115

Regolamento (CE) 1260/99. Documento Unico di Programmazione 2000/2006 - Obiettivo 2. Linea di intervento 5.1b. Servizio di valutazione. Estensione del contratto Rep. 7242 con la ECOTER S.r.l.. per la valutazione ex ante del POR FESR 2007-2013. Impegno di euro 288.000,00 (capp. vari bilancio 2006)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di procedere all’estensione del contratto rep. n. 7242 del 2002 e regolante i rapporti tra Regione Piemonte e la Ecoter S.r.l. appaltatrice del servizio di valutazione per l’attuazione del DOCUP 2000/2006 Obiettivo 2 affidando alla stessa società l’esecuzione delle attività di cui all’allegato A della presente determinazione che dovranno essere svolte nel rispetto e secondo le esigenze delle tempistiche previste per la definizione dei documenti di programmazione relativi alle politiche comunitarie di coesione per il periodo 2007/2013 indicate nello stesso allegato;

- di impegnare in favore della società suddetta, quale corrispettivo per l’ultima annualità nonché quale somma dovuta per l’estensione del contratto, la somma di Euro 288.000,00 (o.f.i.), ripartendola secondo le seguenti modalità:

- per Euro 144.000,00 sul cap. 11617/06 (Acc.100532);

- per Euro 100.800,00 sul cap. 11605/06 (Acc. 100533);

- per Euro 43.200,00 sul cap. 11623/06 (Acc. 100534);

- di stabilire che alla liquidazione del corrispettivo previsto per l’estensione del contratto si procederà entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture o, se successiva, dalla data della prestazione del servizio, secondo le seguenti modalità:

- anticipo pari al 40% dell’importo dovuto per l’estensione (Euro 57.600,00 o.f.i.) alla presentazione dell’articolazione della struttura del Rapporto di valutazione ex-ante;

- il saldo (Euro 86.400,00) alla completa conclusione del negoziato con la Commissione europea sui contenuti del POR (FESR);

- di convenire che qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato entro i 60 giorni sopraindicati, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 9,25% intendendo tale misura comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto