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Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

Codice 25.6
D.D. 12 giugno 2006, n. 935

R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 4418 - Realizzazione attraversamento carrabile del Rio Cialangie e difese spondali in comune di Boves - Richiedente: Amministrazione Comunale di Boves -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Boves con sede a Boves - Piazza Italia, 64 (omissis) ad eseguire le opere secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

­ le opere di sistemazione spondale dovranno essere realizzate in perfetta aderenza alle sponde attuali;

­ le opere di sistemazione spondale dovranno essere poste ad una quota non superiore al piano di campagna e alle sponde opposte;

­ le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

­ il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;

­ le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

­ durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

­ le opere in argomento dovranno essere eseguite, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziate, dovranno essere eseguite senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

­ il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

­ l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

­ il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

­ questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

­ l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

­ il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. ( autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc..).

­ Il presente provvedimento, per le difese spondali e la blindatura del fondo, costituisce anche autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, mentre per la realizzazione dell’attraversamento sul Rio Cialangie il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

­ L’attraversamento potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo