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Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

Codice 25.6
D.D. 12 giugno 2006, n. 921

R.D. 523/1904 - Realizzazione derivazione idroelettrica sul Torrente Negrone in comune di Ormea - Proroga termini autorizzazione idraulica n. 4283 approvata con DD . n. 710/25.6 del 24/05/2005 - Richiedente: Societa’ Rineva Spa -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dalla presente autorizzazione, dei termini per l’esecuzione dei lavori in oggetto relativamente alla seguente autorizzazione:

Polizia fluviale n. 4283 approvata con Determinazione n. 710/25.6 del 24.05.2005

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione.

Tali disegni, congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi della originaria autorizzazione formano parte integrante della presente autorizzazione.

Ad ogni buon conto si riportano le seguenti condizioni da rispettare:

1) l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nella seguente autorizzazione:

- Polizia fluviale n. 4283 approvata con Determinazione n. 710/25.6 del 24.05.2005 e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) le opere di difesa dovranno essere realizzate in modo da evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d’acqua;

3) le opere di difesa dovranno essere poste ad una quota non superiore al piano di campagna e alla sponda opposta;

4) l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

5) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati ;

6) durante l’esecuzione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

7) il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

8) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9) il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

12) il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc....)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale

Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo