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Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 152-3672

Formazione Professionale Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalita’ di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare disposizioni generali sugli standard formativi per competenze ai sensi dell’art. 20 della L.R. 63/95, come in appresso specificato:

Titolo I - Principi e campo di applicazione

Articolo 1 - Principi generali

1) In piena sintonia con le Raccomandazioni UE sulla mobilità dei cittadini e sulla trasparenza delle certificazioni, i principi su cui si basa la presente deliberazione sono:

a) il diritto della persona in qualunque contesto al riconoscimento e valorizzazione delle proprie competenze ovunque acquisite e il conseguente il dovere dei sistemi e delle istituzioni a garantire tale diritto, salvaguardando l’unitarietà della persona

b) tale diritto è garantito dalla trasparenza delle certificazioni (cfr. la Decisione n.2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle competenze e delle qualifiche - Europass), trasparenza intesa come chiarezza nelle medesime nel dettagliare le competenze acquisite dalla persona, in modo che tali competenze siano leggibili, riconoscibili e messe in valore da tutti i sistemi (formazione, istruzione, lavoro) in cui la persona medesima transita.

c) il primato dell’apprendimento come acquisizione individuale indipendente dai luoghi in cui è prodotto

d) il primato della competenza come categoria fondativa dei sistemi di riconoscimento, formazione, valutazione e certificazione degli apprendimenti;

e) l’individuazione degli elementi sia di metodo (in primis standard di descrizione e certificazione delle competenze) che di contenuto (salvaguardando la distinzione tra sistemi professionali, che attengono al lavoro, e sistemi formativi ed educativi) che permettono ai sistemi e alle istituzioni di assolvere al dovere di cui al comma a), salvaguardandone, al contempo, le specifiche identità, tenendo conto e rispettando la complessa articolazione delle competenze istituzionali;

f) la necessità di individuare in modo univoco e su base condivisa i soggetti socio-istituzionali responsabili delle attività di riconoscimento e le loro competenze; l’individuazione delle nuove sedi per il confronto, la definizione e la formalizzazione delle decisioni che devono configurare il sistema di riferimento e, quindi, le regole di gestione e manutenzione dello stesso.

g) la valorizzazione dei dispositivi di registrazione (libretto formativo) già previsti, per consentire la capitalizzazione degli apprendimenti finalizzata alla spendibilità verso il sistema formativo/educativo (credito formativo) e il loro trasferimento tra livelli istituzionali diversi (regionale, nazionale, transnazionale) e verso il sistema lavoro, in termini di maggior occupabilità del cittadino, grazie alla leggibilità delle competenze acquisite;

Articolo 2 - Trasparenza delle certificazioni

1) Si intende per certificazione l’atto formale attraverso il quale l’Ente pubblico, in questo caso la Regione o le Province, attesta ad una persona, a seguito di valutazione, il possesso delle competenze che compongono un profilo professionale o parti ad esso riferibili e/o il raggiungimento di specifici obiettivi formativi, in esito ad un percorso formativo formale, non formale, informale.

2) La trasparenza delle certificazioni è condizione fondamentale per assicurare, nell’incontro domanda e offerta di lavoro, al cittadino e all’impresa leggibilità delle competenze acquisite in percorsi formali, non formali ed informali

3) La trasparenza delle certificazioni è inoltre condizione fondamentale per assicurare al cittadino il passaggio attraverso i sistemi di formazione e istruzione mediante il riconoscimento di crediti formativi in un’ottica di formazione lungo l’arco della vita

4) Si individuano come elementi della trasparenza: la leggibilità/comprensibilità, il rispetto della grammatica e della sintassi indicata dal modello in uso, l’utilizzo dei repertori in disponibilità, l’aggiornamento delle descrizioni dei profili in relazione ai cambiamenti posti in essere nel tempo/territorio di riferimento

5) Gli elementi di cui al punto precedente, per soddisfare le condizioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) devono essere applicabili nei sistemi formazione, lavoro e istruzione, nel rispetto dei diversi livelli istituzionali e della normativa di riferimento.

6) Oggetti della certificazione sono i profili professionali e i percorsi formativi, che conducono ai medesimi, le competenze di base e le competenze tecnico professionali; pertanto la trasparenza della certificazione è pienamente assicurata soltanto dalla trasparenza a monte della descrizione del profilo professionale di riferimento, descritto per competenze.

7) Le competenze descritte devono essere articolate per livelli ed organizzate secondo modalità coerenti con gli standard normativi e repertoriali nazionali ed europei, ove presenti. Tale coerenza è garantita dal sistema regionale che prevede la descrizione del profilo declinato in Competenze/capacità - Attività/azioni - Indicatori per la Valutazione - Argomenti di riferimento, come maggiormente dettagliato al Titolo II. L’indicazione di livello è collegata alle prove di valutazione.

8) La trasparenza del sistema viene altresì garantita dalle definizione esplicita data al titolo II dei repertori, dei termini standard professionali e standard formativi, standard di erogazione, profili formativi e percorsi formativi

Articolo 3 - Il sistema per competenze - articolazione nazionale/regionale

1) Non si può parlare esclusivamente di competenze, ma di “un sistema per competenze”, trasversale ai diversi sistemi della formazione professionale, del lavoro, dell’istruzione, che utilizzi uno stesso linguaggio per la descrizione degli standard (standard di descrizione, standard di certificazione e di registrazione) in relazione ai quali strutturare l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi, la progettazione e l’erogazione dei diversi tipi di offerta formativa.

2) La Regione Piemonte coordina la propria azione con quelle in atto da parte delle altre regioni all’interno del progetto interregionale “Descrizione e certificazione dei profili per competenze e famiglie professionali”, progetto di cui la Regione Piemonte è capofila. Tali azioni sono complessivamente rivolte alla definizione di princìpi e standard di architettura comuni, al fine di garantire la riconoscibilità, la certificabilità e la trasferibilità delle competenze acquisite e possedute dal singolo individuo nell’ambito dei diversi sottosistemi, su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, europeo.

3) Il processo attivato dalle regioni è teso a:

a) costruire repertori di standard minimi condivisi a livello nazionale, “declinati”, cioè differenziati e potenziati a seconda delle specificità locali, in repertori regionali. Le Regioni e Province autonome costituiscono infatti un importante snodo di governo territoriale ed è a questo livello che lo standard condiviso, inteso come elemento minimo necessario e sufficiente, può essere poi arricchito a secondo delle esigenze e delle peculiarità locali. Un sistema articolato su questo duplice livello rende possibile da una parte garantire il mantenimento e la valorizzazione delle specificità locali, dall’altra la trasparenza e inter-leggibilità di tali specificità, ma, soprattutto, il diritto alla mobilità formativa e lavorativa della persona.

b) costruire una cabina di regia a livello nazionale, le Regioni con i Ministeri e le parti sociali, con cui governare a regime i processi di cui sopra

4) All’interno di tale processo, la Regione Piemonte riconfigura, con la presente deliberazione, i propri standard formativi in corrispondenza alla normativa nazionale e agli Accordi maturati in conferenza unificata, con modalità compatibili con lo stato del dibattito a livello nazionale e mettendo coerentemente a regime gli strumenti che ha sperimentato negli ultimi anni. La Regione Piemonte si impegna altresì ad attuare nel proprio sistema modifiche coerenti con l’avanzamento del dibattito nazionale.

Articolo 4 Concertazione istituzionale e sociale ed operatività

1 In un mondo del lavoro in continua trasformazione, anche la definizione degli standard formativi deve essere costantemente aggiornata, garantendo nel contempo la leggibilità, riconoscibilità e comparazione alla descrizione corrente, di quanto acquisito precedentemente dalla persona.

2. L’attività regionale di costante ridefinizione degli standard formativi sarà organizzata in modo da garantire il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e sociali interessati al processo e, al contempo, la massima operatività

3. La concertazione istituzionale e sociale avverrà:

a) nelle riunioni periodiche con le Province sugli Standard, che assumeranno la forma di cabina di regia istituzionale sulle tematiche degli Standard formativi

b) nelle riunioni periodiche col gruppo di lavoro sugli Standard, costituito con le parti sociali e designato in tal senso dall’Assessore competente, anche in seno ad organismi già esistenti. Tale gruppo di lavoro costituisce sede permanente di confronto e accompagna l’intero processo, svolgendo funzioni consultive. Tale gruppo provvederà, inoltre, in seduta congiunta con la Commissione sull’analisi dei fabbisogni professionali ad individuare i settori sulla base dei quali definire le aree/famiglie professionali - anche tenendo conto dei risultati delle indagini sui fabbisogni formativi effettuate dagli organismi bilaterali - e collaborerà con la Regione a definire le modalità operative con le quali procedere alla descrizione delle diverse figure professionali all’interno delle famiglie individuate, anche individuando propri esperti di settore. Tale gruppo provvederà alla convocazione per gruppi di settore/comparto/area professionale, per validare i profili professionali.

4. L’ operatività, è garantita dall’utilizzo delle risorse già esistenti all’interno della struttura regionale e alle commissioni tecniche afferenti al Settore Standard formativi, affiancando ad esse supporti tecnico-operativi, previsti nell’adeguamento dei contratti sia per l’implementazione e lo sviluppo del sistema Collegamenti che per quello di Assistenza tecnica.

5. Le commissioni tecniche afferenti al Settore Standard formativi sono composte da funzionari della formazione professionale, con funzioni di referenti, da docenti e/o coordinatori delle Agenzie formative e nel tempo potranno recepire l’ingresso di nuovi soggetti ritenuti funzionali alle attività proprie delle commissioni. Le commissioni:

a) provvedono principalmente alle istruttorie per la standardizzazione dei profili formativi, alla predisposizione delle prove finali standard, al monitoraggio delle prove non standard predisposte dalle agenzie formative, alla progettazione/realizzazione di tutti quei materiali/strumenti che sono nel tempo reputati strategici per le attività di governance e/o supporto alle attività delle Agenzie

b) si attengono a quanto normato nell’allegato B - regolamento delle commissioni tecniche afferenti al Settore standard formativi - che ne specifica i compiti e le modalità di costituzione e funzionamento.

Articolo 5 - campo di applicazione

1. La presente deliberazione ha per oggetto la disciplina degli standard formativi, prevista all’art.20 della L.R. 63/95, attualizzata secondo il quadro comunitario e nazionale vigente e declinata per competenze, e gli artt. 14 e 24, della medesima Legge regionale, attinenti rispettivamente ai riconoscimenti e alle modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici.

2. Tale disciplina prende l’avvio dalla descrizione dei profili professionali per competenze, si snoda attraverso le regole per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi e il riconoscimento dei crediti e arriva alle prove di valutazione e alla certificazione finale dei percorsi formali e alle modalità di riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali e alla loro registrazione sul libretto formativo per il cittadino. Il quadro di riferimento e le indicazioni politiche sono illustrate nell’allegato A.

Titolo II - Articolazione del sistema regionale: strumenti e supporti - repertori - standard professionali, formativi e di erogazione

Articolo 6 - Strumenti e supporti: il sistema informativo integrato per l’informazione, la progettazione, la valutazione delle competenze, l’orientamento, il monitoraggio

1. I principi di cui al precedente titolo per essere attuati, richiedono l’utilizzo di supporti che li rendano effettivamente praticabili

2. Il sistema informativo integrato regionale, nel suo complesso, supporta l’intero processo di descrizione e certificazione, la suddivisione in componenti consente di articolare l’intervento su vari livelli di dominio e di connetterli tra di loro

3. il sistema Collegamenti è il sistema di dominio specifico per quanto attiene:

a) il repertorio dei profili professionali e formativi descritti per competenze e il loro raccordo con i codici ISTAT e ISCO e altri repertori che nel tempo potranno essere reputati significativi

b) il repertorio degli obiettivi formativi

c) i repertori di competenze e attività, utilizzabili anche:

i per la descrizione dei percorsi formativi

ii per l’implementazione delle prove di certificazione

iii per la creazione di nuovi profili e/o per l’aggiornamento di profili esistenti

iv per la compilazione del PFI in apprendistato

v per la certificazione del non formale e dell’informale

vi per l’interfaccia con i centri per l’impiego

vii per la compilazione del libretto formativo

viii per il supporto alle attività di incrocio della domanda e dell’offerta lavorativa

d) la progettazione dei percorsi formativi

e) le prove di valutazione, sia per obiettivi formativi, sia per competenze tecnico professionali, sia complessive sul profilo formativo

f) la gestione di tutte le attività di comparazione/confronto tra profili professionali e profili formativi individuali

g) le attività di validazione e monitoraggio delle attività di definizione di profili e/o obiettivi

4. Tutti i repertori del sistema Collegamenti sono aggiornabili. Le funzioni del sistema sono illustrate nell’allegato C

5. il S.INF.O.D. è il sistema di filtro ed interfaccia.

a) funziona come filtro da Collegamenti per quanto riguarda:

i la presentazione dei progetti sui bandi

ii l’estrazione degli item da utilizzare come sistema informativo per l’orientamento

iii l’estrazione degli item da utilizzare nella certificazione

b) funziona da interfaccia tra Collegamenti e Libra, ai fini della presentazione dei progetti e della certificazione finale, in modo da coniugare i dati di dominio con i dati amministrativi e con i nominativi degli allievi

c) funziona da supporto per la valutazione ex ante della dimensione congruenza e ne riversa i dati relativi su LIBRA

d) Le funzioni del sistema sono illustrate nell’allegato D

6. Libra è il sistema amministrativo per la gestione della formazione professionale, che contiene tutti i dati (esclusi quelli relativi agli standard e governati da Collegamenti e S.inf.o.d.) relativi agli operatori, ai corsi, alla costituzione delle commissioni di esame e agli allievi.

7. il Motore competenze è una specifica applicazione dell’interazione dei tre sistemi, che consente, a partire dal nominativo dell’allievo di ricostruire tutte le certificazioni possedute, di raffrontarle con i profili in Collegamenti e di rilasciare un’attestazione complessiva riferita ad uno o più profili. Costituisce la base del libretto formativo e permette anche di ricostruire e di correlare, anche parzialmente, a qualifiche, i diversi percorsi formativi attuati in apprendistato.

Articolo 7 - Repertori

1 Per consentire i passaggi fra i sistemi e la reciproca lettura fra i medesimi è necessario costruire repertori che parlano lo stesso linguaggio, che siano fra loro correlati e che possano essere condivisi dai diversi sistemi formazione, lavoro e istruzione. Il sistema regionale dei repertori comprende i repertori correlati ed aggiornabili di competenze, attività (che si è in grado di espletare/padroneggiare), profili professionali e profili formativi.

2. Repertori delle competenze e delle attività. La base della trasparenza e della trasferibilità dei crediti poggia su una descrizione, ovviamente diversa nei contenuti, ma omogenea nella struttura - per tutte le aree e famiglie professionali- delle competenze e dei loro livelli. Pertanto si costruisce un repertorio, continuamente aggiornabile, di competenze , declinate in capacità, che mettono in grado la persona di svolgere e/o presidiare alcune attività e/o di apprendere a farlo. Unitamente ai repertori delle competenze si costruiscono quindi anche i repertori delle attività, declinate in azioni concretamente osservabili e misurabili da un osservatore esterno, e valutabili secondo diversi gradi di padronanza.(allegato E; struttura descrittiva delle competenze)

3. La definizione di competenze data al precedente punto potrà subire delle evoluzioni nel tempo, soprattutto in relazione al confronto fra i diversi attori, a livello regionale e nazionale di cui al precedente articolo 3. Dovrà comunque essere garantita la reciproca corrispondenza ed alimentazione dei repertori.

4. Il repertorio delle professioni. Le professioni, intese come insieme di competenze riferite a specifici processi lavorativi, sono raccolte in un repertorio regionale soggetto ad aggiornamento costante anche in relazione con il repertorio delle professioni da realizzarsi a livello nazionale.

5. Il repertorio delle professioni viene definito dalla regione, in regia con le Province ed accordo con le parti sociali, sulla base di un percorso di concertazione istituzionale e sociale, secondo i principi evidenziati all’art. 4 della presente deliberazione. Il repertorio delle professioni è suddiviso in insiemi, di aree e famiglie professionali, o rispetto ad altre catalogazioni individuate dalla negoziazione a livello nazionale o regionale, al fine di garantirne l’interoperabilità.

6. La regione Piemonte auspica un repertorio nazionale delle professioni, che dovrà essere unico, contenente i diversi standard professionali minimi (riferibili alle figure nel tempo individuate a livello nazionale), suddiviso in accorpamenti omogenei, definibili come aree professionali, ulteriormente suddivisibili in famiglie professionali, per rendere leggibili sia le specificità, sia i diversi livelli di qualificazione

7. In via transitoria, per costituire il repertorio unico regionale delle professioni (che dovrà poi integrarsi con il repertorio unico nazionale), si prende come base di partenza e riferimento il repertorio dei profili formativi.

8. Completato il regime transitorio, il repertorio delle professioni conterrà esclusivamente gli standard professionali, rinviando al repertorio dei profili formativi le modalità per l’acquisizione dei medesimi in un percorso formale.

9. Al fine di garantire la trasparenza e la trasferibilità delle competenze, il repertorio unico regionale delle professioni poggia su una descrizione strutturalmente omogenea delle competenze e dei loro livelli.

10. I diversi repertori, di competenze, attività, professioni, si alimentano reciprocamente, evitando ridondanze e incongruenze interne alle descrizioni e incoerenze tra differenti descrizioni (o versioni successive di medesima descrizione).

11 Il repertorio dei profili formativi fa riferimento al repertorio delle professioni. Contiene i profili e gli standard formativi, intesi come principi e insieme di regole con cui possono essere conseguiti gli standard professionali e/o gli standard di obiettivi formativi per le competenze di base inserite nel repertorio. Gli standard formativi hanno come riferimento in esito il repertorio delle professioni e configurano profili formativi per conseguire in percorsi formali il profilo professionale, i requisiti di accesso, le modalità di erogazione della formazione, le prove di validazione, le modalità di certificazione.

12. Gli standard formativi sono quindi da distinguersi dagli standard professionali e da relazionarsi con i medesimi: descrivono i requisiti, in termini di processo relativi a percorsi formativi formali finalizzati al conseguimento di competenze proprie di profili/figure/aree professionali.

13. A seguito della definizione dei L.E.P. - livelli essenziali delle prestazioni - su base nazionale a norma dell’art.117. secondo comma, lettera m), gli standard formativi vengono adeguati per garantire il rispetto dei medesimi, per quanto riguarda il percorso formativo in diritto-dovere di cui alla L. 53/03,. I L.E.P non riferiti al percorso formativo, ma riferiti alla struttura formativa, vengono garantiti con l’adeguamento dei requisiti di accreditamento

14. Le modalità di validazione del raggiungimento degli standard formativi costituiscono altresì un punto di riferimento per la validazione delle acquisizioni nei percorsi non formali ed informali delle competenze

15. Il repertorio dei profili formativi comprende:

a) i profili professionali di riferimento, declinati per competenze, che indicano gli obiettivi professionali da raggiungere e sono corredati da una scheda anagrafica che indica i prerequisiti standard di ingresso

b) gli obiettivi formativi per le competenze di base e trasversali indicate in specifici atti normativi

16. I profili formativi sono classificabili per livelli.

Articolo 8 - Percorsi formativi

1. Si indicano come percorsi formativi i singoli progetti di formazione atti a raggiungere il conseguimento di competenze o un profilo formativo

2. I percorsi formativi sono progettati dalle agenzie formative e tali progettazioni sono presentate alle amministrazioni competenti in risposta ai bandi

3. Una volta approvati e/o autorizzati tali percorsi non possono subire variazioni, salvo espressa dichiarazione in merito contenuta nei bandi

4. Un profilo formativo può essere raggiunto con percorsi formativi differenti, purché rispondenti agli standard formativi.

5. Per alcuni profili approvati con atto amministrativo può essere previsto, dalla Regione in accordo con le Province, un percorso standard a cui le agenzie formative devono attenersi

6. Per alcune tipologie di utenza, il percorso formativo deve necessariamente prevedere obiettivi formativi di cui al precedente art.6, punto 14, lettera b), secondo le modalità indicate nell’allegato F - standard di erogazione

Articolo 9 - Standard di erogazione

1. Si definiscono standard di erogazione quell’insieme di prescrizioni a cui le agenzie formative devono attenersi in sede di presentazione delle domande e di erogazione del servizio.

2. Gli standard di erogazione relativi agli standard formativi sono indicati nella presente deliberazione e specificati nell’allegato E ed integrati dalle disposizioni delle amministrazioni competenti negli atti di indirizzo e nei bandi.

3 Fra gli standard di erogazione rientra la prescrizione dello stage per tutti i percorsi formativi.. Lo stage:

a) va effettuato nella misura oraria indicata nell’allegato E per i percorsi standard e standard validato e nella misura approvata in sede di istruttoria negli altri casi.

b) può essere finalizzato all’acquisizione di abilità tecnico-pratiche o all’osservazione dei cicli produttivi. Se di osservazione deve essere specificatamente autorizzato dall’amministrazione competente;

c) in particolari casi, determinati da particolari esigenze didattiche, Regione e Province possono autorizzare anche stage di simulazione:

d) può essere oggetto di credito formativo;

e) può essere virtualmente assolto nei corsi per lavoratori occupati e per i corsi serali e preserali. Regione e Province danno disposizioni in merito negli specifici atti di indirizzo e bandi

4. Al fine di garantire la massima possibilità di accesso ai percorsi formativi postdiploma e postqualifica, le agenzie formative sono tenute ad ammettere ai corsi gli utenti non diplomati che abbiano superato le prove predisposte, con il medesimo obiettivo, per l’ingresso nei percorsi Ifts, oltre alle altre prove selettive, se previste.

Titolo III - Il sistema regionale delle qualifiche

Articolo 10 - Profili formativi e denominazioni di qualifica o frequenza

1. Per agevolare la formazione lungo l’arco della vita e per consentire la massima spendibilità delle competenze acquisite nei diversi percorsi formativi, nonché maggiori opportunità di riqualificazione/aggiornamento, le qualifiche e specializzazioni previste nei profili formativi sono individuate come qualifiche ad ampio spettro, che possono essere specificate e/o differenziate da indirizzi

2. tutte le qualifiche e le frequenze sono inserite all’interno di un profilo di riferimento. Alcune qualifiche corrispondono in toto al profilo di riferimento

3. Si possono prevedere qualifiche più ristrette all’interno di un profilo di riferimento più vasto oppure qualifiche composte da competenze estratte da uno o più profili di riferimento

4. la denominazione delle qualifiche, nonché la determinazione delle stesse da inserire come qualifiche standard o in osservazione, sono strettamente correlate ai risultati annuali emersi dal monitoraggio dei fabbisogni professionali delle aziende;

Articolo 11 - Suddivisione delle qualifiche e loro attestazione

1. Le qualifiche e le specializzazioni si dividono in quattro categorie: Standard, Standard validato, in Osservazione e Nuove e/o sperimentali.

2. Le Qualifiche e le specializzazioni Standard sono definite negli obiettivi, nei contenuti, negli strumenti, nei requisiti d’ingresso, nelle ore (con una possibile variazione del 10% in meno) e nella tipologia di prova finale:

a) sono standard quando appaiono con questa dicitura sul sistema “Collegamenti”.. Il Settore standard formativi provvede, mediante il sistema Collegamenti a registrare, mantenendo evidenza della data e del contenuto, ogni modifica delle Qualifiche Standard."

b) il profilo formativo, cui la qualifica o la specializzazione è riferita, è definito su Collegamenti ed ha carattere prescrittivo;

c) le qualifiche possono prevedere anche diversi indirizzi,

d) qualora sia standardizzato anche l’indirizzo, anche il relativo profilo ha carattere prescrittivo

e) alcune qualifiche standard sono definite da Leggi, Regolamenti, deliberazioni di Settore. In tal caso seguono quanto prescritto nella normativa di riferimento Dato atto che tali qualifiche sono definite per rispondere a processi di Settore, la cui competenza nel merito attiene a Direzioni regionali diverse, l’allegato G dispone le modalità di standardizzazione di tali qualifiche, d’intesa tra la Direzione Formazione Professionale - Lavoro, competente sulla metodologia di standardizzazione e certificazione e le Direzioni competenti nei contenuti di Settore.

3. qualifiche standard validate sono qualifiche standard, i cui profili professionali sono stati validati dalle Parti Sociali e/o in rapporti interistituzionali

a) sono individuate con analoga dicitura sul sistema Collegamenti, con nota che specifica i soggetti che hanno validato.

b) se la validazione richiede un passaggio formale preventivo (determinazione o deliberazione di Giunta), il Settore Standard formativi, esperite le incombenze di cui al precedente punto 2, lettera e) provvede a che la dicitura “standard validato”, appaia una volta esperito tale passaggio. Per quanto non previsto al presente punto, vale quanto indicato nei punti precedenti.

4. Qualifiche in osservazione sono percorsi già svoltisi negli anni precedenti, di cui sono agli atti del Settore Standard Formativi le relative schede di percorso formativo. Tali schede sono state solo parzialmente esaminate dalle commissioni tecniche di cui all’art.4, al fine di garantire omogeneità di contenuti e di obiettivi fra corsi con la medesima denominazione, ma non si è ancora giunti ad un approfondito vaglio della qualifica in se medesima. Gli approfondimenti stanno procedendo all’interno delle commissioni.

5. Nuove qualifiche. Sono qualifiche non previste sul sistema Collegamenti ma che possono venire proposte dagli operatori in risposta ai bandi. Qualora, in seguito al processo di valutazione nei bandi vengano approvate sono inserite su Collegamenti come nuove qualifiche, i relativi percorsi formativi possono essere attivati e iniziano il percorso di valutazione all’interno delle commissioni tecniche, che si può evolvere nella definizione di qualifica in osservazione o qualifica standard o alla riconduzione a denominazioni già esistenti, secondo quanto specificato nei punti precedenti.

6. Nuovi indirizzi. Analogamente a quanto avviene per le nuove qualifiche e con le medesime procedure la regione e le Province possono ammettere sperimentalmente nuovi indirizzi di qualifiche standard e in osservazione

7. Frequenze con profitto e certificazione delle competenze/attività acquisite

a) si indicano come frequenze con profitto:

i) le attestazioni di svolgimento di un percorso che non prevede come esito finale una qualifica

ii) le attestazioni intermedie rilasciate su richiesta ad utenti che abbandonano un percorso

b) Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, del loro livello e/o delle attività che si è in grado di svolgere e con quale livello di autonomia, secondo le procedure specificate al Titolo IV

c) la denominazione dei percorsi di frequenza indica il contenuto trattato. Non è ammissibile una denominazione che adombri delle qualifiche, cioè non è ammissibile un’attestazione intestata “Tecnico di..”, ma si deve optare per denominazioni quali “Tecniche di..”, oppure di contenuto/materia trattata quale “inglese”.

d) I percorsi di frequenza hanno durata e contenuti non standardizzati , ad eccezione delle frequenze standard

e) Le frequenze standard sono individuate come tali sul sistema Collegamenti e si dividono in due gruppi: quelle previste da Leggi, Regolamenti, deliberazioni e quelle che costituiscono moduli sperimentali all’interno delle qualifiche standard;

f) le frequenze standard previste da Leggi, Regolamenti, deliberazioni sono disciplinate dall’atto normativo di riferimento;

g) le frequenze che costituiscono moduli sperimentali all’interno delle qualifiche standard sono definite nei contenuti e negli obiettivi con le corrispondenti schede di profilo su Collegamenti, analogamente a quanto avviene per le qualifiche standard.

8. Standard di presentazione. Gli standard per la presentazione delle domande relative ai percorsi che hanno in esito i diversi profili formativi sono specificati nei “Modelli” collegati ai relativi bandi.

9. Deroghe. La Regione e le Province possono concedere deroghe per i percorsi aventi in esito i profili formativi standard e in osservazione, per quanto riguarda il monte ore corso e i requisiti di accesso. Tali deroghe possono essere concesse a fronte di prerequisiti dell’utenza, idonei a configurare un’ attività corsuale che prende l’avvio da un credito collettivo.

10. In caso di deroga autorizzata di ore, nell’attestato di qualifica, è prevista la dicitura:

“al termine di un corso di nr. ore........*

*equivalente per contenuti e prova finale al corrispondente corso di nr..........ore (indicare standard ore).

...la riduzione oraria è stata resa possibile da idonei requisiti di ingresso degli allievi";

Articolo 12 - Variazione denominazioni e tipologia di attestazione

1) eventuali variazioni di denominazione e di tipologia di attestazione, che si rendano necessarie dopo la stipula dell’atto di adesione tra Amministrazione competente ed organismo titolare del corso possono essere autorizzate dal Settore Standard Formativi, previo parere o richiesta della Provincia competente, purché non ci siano variazioni nella durata corsuale , nella spesa e nella tipologia di utenza.

2) Il Settore standard formativi, in accordo con la Provincia competente, può altresì richiedere variazioni di denominazione e di attestazione qualora riscontri incoerenze rispetto a quanto indicato nei punti precedenti

3) per i corsi istituiti e/o autorizzati e/o finanziati da altri Assessorati oppure dai Ministeri , che necessitano dell’attestazione finale di qualifica o di specializzazione, il Settore Standard Formativi, previa valutazione di corrispondenza a quanto disposto con la presente deliberazione, può autorizzare la prova finale di qualifica, introducendo, se necessario, una denominazione e una tipologia di attestazione differente dalla denominazione del corso.

Articolo 13 - Prove finali

1 Le modalità delle prove finali di qualifica e di specializzazione, nonché delle frequenze con profitto che prevedono l’attestazione delle competenze e capacità acquisite sono normate nell’allegato.

2 Al fine di garantire il massimo livello di:

a) trasparenza e monitorabilità

b) riutilizzo in termini sistemici dei dati acquisiti

c) storicizzazione dei dati in funzione di certificazioni, comparazioni (cfr. utilizzo del motore di confronto)

d) attività di ricerca

la gestione delle prove (intendendo le attività di progettazione, creazione, validazione, pubblicazione, erogazione, elaborazione dei dati per fini valutativi e di certificazione) è inserita a pieno titolo nel dominio delle attività afferenti al sistema Collegamenti (come indicato al punto 3 dell’art. 4)

Articolo 14 - Attestazioni di qualifica - modelli per la certificazione

1 gli attestati di qualifica e specializzazione, nonché quelli di frequenza e profitto con certificazione delle competenze raggiunte e delle attività che si è in grado di svolgere, rilasciati dalla Regione Piemonte corrispondono nei contenuti e negli obiettivi formativi a quanto enunciato nelle corrispondenti schede descrittive di percorso formativo, che appaiono sul sistema S,inf.o.d. abbinate ad ogni singolo percorso;

2 tali schede sono atte ad individuare il profilo professionale e le competenze da acquisirsi al termine del percorso formativo;

3 ogni scheda deve essere compilata a partire dal sistema Collegamenti, secondo le linee guida per la progettazione approvate con determinazione del Settore Standard formativi e messe sul sito regionale e passibili di revisione periodica.

4. Al fine di rendere trasparenti le competenze acquisite e le attività che il soggetto è in grado di svolgere, ogni attestazione riporta, oltre al titolo del percorso, e alla denominazione di qualifica/specializzazione qualora prevista, anche le competenze e le attività

5 Al fine di assicurarne la validità su tutto il territorio nazionale, le certificazioni si attengono ai modelli di cui all’Accordo in Conferenza unificata del 28/10/04, declinati secondo il sistema regionale. Sono da considerarsi validi, , sia per i corsi finanziati che per quelli riconosciuti, solamente gli attestati prodotti mediante i modelli e le procedure disponibili sul sistema informativo regionale.

6. Ulteriori attestazioni specifiche, per le qualifiche normate, indicate da Leggi, regolamenti, Accordi in Conferenza unificata, sono ricondotte al sistema di certificazione di cui al punto precedente, con l’aggiunta delle indicazioni specifiche richieste. I modelli per tali certificazioni sono resi disponibili sul sistema informativo integrato. La loro disponibilità nel sistema costituisce modalità di approvazione.

Articolo 15 - Riconoscimenti

1. La possibilità del riconoscimento anche per attività corsuali effettuate da privati, è prevista dall’art. 14 L.R. 63/95., nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo ed ad altri articoli. All’art. 9, comma 2, della suddetta L.R. , i riconoscimenti sono delineati come competenze attribuite alle Province, salvo particolari casi che restano in carico alla Regione , e all’art. 18, comma 2, lettera i) si specifica che i criteri dei riconoscimenti sono da normarsi tramite direttiva annuale. L’allegato I - riconoscimenti - aggiornabile con determinazione ai sensi del successivo art.22, sostituisce la precitata direttiva annuale

2. I soggetti che fanno richiesta di riconoscimento dei corsi da loro gestiti devono comprovare i requisiti di cui all’art.14 della L.R. 63/95 ed essere accreditati secondo la normativa di riferimento, particolari casi di deroga a tale requisito sono illustrati nell’allegato I;

3. Il riconoscimento è accordabile ai corsi e non alla persona giuridica.

4. Si considerano riconoscibili ex art. 14 della L.R. 63/95, i corsi di cui è stabilito uno standard regionale , qualifiche standard- e che prevedono prova finale unificata. Altri casi di riconoscibilità e le relative modalità sono indicati nell’allegato H

5. La riconoscibilità dei corsi è subordinata al rispetto di tutte le regole di programmazione, descrizione, erogazione delle prove di cui alla presente deliberazione

Articolo 16 - Trasparenza e pubblicità delle qualifiche regionali

1) Tutti i profili (Standard, Standard validati, In Osservazione e Nuovi approvati) sono pubblicati sul sistema Collegamenti, con indicazione delle competenze in esito, esplicitate per capacità e livello e riferite ad attività che si è in grado di padroneggiare e relativo livello di autonomia. Tutte le denominazioni standard, standard validate (sia per le qualifiche che per le frequenze), in osservazione, nuove sono indicate come tali sul sistema collegamenti.

2) tale pubblicazione è valida ai fini delle certificazioni richieste all’art. 14 della L. 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) e schede di percorso formativo sono inserite, per la parte relativa al profilo in esito , dopo l’approvazione dei singoli percorsi, nel S.INFO.D. (sistema informativo per l’orientamento e la didattica) e sono messe a disposizione dei servizi per l’orientamento e per l’inserimento lavorativo e delle associazioni imprenditoriali;

4) il Settore Standard Formativi cura le modalità di erogazione di tale servizio, predisponendo, quando necessario, atti specifici;

Titolo IV - Tipologie , soggetti, procedure e dispositivi di certificazione delle competenze

Articolo 17 - Tipologia di certificazione in relazione al rapporto tra certificante e certificato

1) Con il termine di certificazione si intende in forma lata qualsiasi atto teso ad asserire il possesso di specifici requisiti. Il peso dell’atto stesso varia a seconda della tipologia del certificatore. La certificazione in generale, si classifica, in relazione al rapporto tra soggetto che rilascia la certificazione e il soggetto che ottiene il certificato in:

a) certificazione di parte prima (autocertificazione) - c’è coincidenza tra il soggetto che certifica e quello che viene certificato. L’amministrazione pubblica ha facoltà di controllo

b) certificazione di parte seconda - effettuate da un soggetto che è seconda parte rispetto al soggetto che ottiene la certificazione, cioè è diverso da lui, ma è in rapporto con lui, e l’ha assistito nel percorso che porta alla certificazione

c) certificazione di parte terza - fatta da un soggetto terzo cioè un soggetto che è diverso sia dal soggetto che viene certificato, sia dal soggetto che l’ha assistito ed è, di norma, un soggetto pubblico

2) Queste tre tipologie di certificazione relativamente al a certificazione, sia di qualifica che di competenza, sono specificate come segue:

a) certificazione di parte I (autocertificazione) - effettuata dal soggetto medesimo - le modalità di verifica e/o di compilazione assistita sono specificate dalle regole che normano il riconoscimento dei crediti in ingresso e la compilazione del libretto formativo

b) Certificazione di parte II - rilasciata dall’organismo titolare del percorso formativo in esito al quale viene rilasciata la certificazione;

c) certificazione di parte III - rilasciata dall’Ente pubblico, (Regione e Province) in seguito a precise procedure d’esame

Articolo 18 - Tipologia di certificazione e soggetti autorizzati a certificare

1) la certificazione di parte III - fatta dall’ente pubblico (regione e province) - è la certificazione di qualifica o specializzazione, a seguito dell’esito positivo della prova finale di fronte ad apposita Commissione. Le competenze vengono certificate con l’attestato di qualifica e/o specializzazione. Parimenti, qualora previsto da particolari dispositivi (es. accertamenti di professionalità), si possono, con le stesse modalità (commissione esaminatrice) certificare delle competenze:

2) certificazione di parte II - effettuata da una sede operativa accreditata e da personale appositamente formato. Tale attestazione interviene:

a) per i corsi che rilasciano frequenza e non qualifica

b) in caso di percorso svolto parzialmente - si attestano le competenze acquisite.

c) In caso di prova finale con esito negativo: si attestano esclusivamente competenze acquisite ed attività che il soggetto è effettivamente in grado di svolgere.

d) In caso di accertamento di competenze acquisite in percorsi non formali ed informali.

3) Quando la certificazione di parte seconda avviene all’interno di un percorso finanziato e/o autorizzato dall’Ente Pubblico, nella certificazione medesima può apparire il logo del/degli enti pubblici, ad indicare che tale certificazione è stata autorizzata e il procedimento per il rilascio è controllato.

4) E’ altresì prevista la certificazione di parte II autorizzata per la compilazione del libretto formativo, secondo le indicazioni di cui all’allegato L

5) Per consentire tale rilascio si costruisce un sistema virtuale di certificazione di parte seconda autorizzata, con le modalità di seguito esplicitate.

a) La regione, in accordo con le Province:

i) emana le procedure

ii) forma e certifica gli operatori abilitandoli ai diversi tipi di certificazione

iii) costituisce la commissione prevista all’art.8 dell’Accordo in Conferenza unificata del 28/10/4

iv) controlla il processo di certificazione

6) Le procedure, la composizione ed i compiti della commissione, nonché le tipologie di operatori abilitati e il loro percorso formativo sono indicati nell’allegato L

7) Nella tipologia di certificazione di parte seconda rientra senz’altro anche la certificazione dell’impresa presso cui la persona ha svolto attività di stage, tirocinio, apprendistato, lavoro. Tale certificazione vale senz’altro come certificazione di parte seconda e con l’evolversi del sistema saranno anche concertabili le modalità con cui consentire, in analogia al modello esposto nei punti precedenti, la certificazione di parte seconda con il logo pubblico (ad esempio, negli stage e nell’apprendistato, con predisposizione della documentazione da parte del tutor formativo dell’agenzia accreditata).

8) certificazione di parte I (autocertificazione) - è sempre effettuata dal soggetto, ma su supporti messi a disposizione dall’amministrazione ed agevolata dagli operatori abilitati alla certificazione di cui al precedente punto 4. Questa forma agevolata di autocertificazione consente un maggior collegamento tra competenze auto ed etero certificate e la riconduzione, anche parziale, a profili di riferimento.

Articolo 19 - Certificazione e crediti

1) Certificazioni rilasciate nell’ambito di percorsi di formazione formale

a) Nel sistema regionale i soggetti che realizzano e gestiscono i percorsi formativi sono responsabili della certificazione , ovvero dell’attestazione dell’avvenuto conseguimento di obiettivi di apprendimento da parte dell’individuo nell’ambito dei percorsi formativi di tipo formale , secondo le regole di cui al precedente art.13, punto 4

b) Qualora la certificazione venga rilasciata all’individuo che abbia completato l’intero percorso essa attesta il conseguimento dell’insieme degli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze ed attività e secondo i livelli conseguiti.

c) Qualora essa venga rilasciata all’individuo che ha svolto soltanto parte e parti del percorso essa attesta il conseguimento dei singoli obiettivi di apprendimento eventualmente conseguiti, sempre in termini di competenze e/o attività.

d) Tali certificazioni costituiscono credito formativo per l’ingresso in altri percorsi formativi, secondo le seguenti modalità:

i quando la certificazione comprende un’intera unità di competenza (intesa come l’incrocio tra la competenza certificata, declinata in capacità.e le attività, declinate in azioni), costituisce credito per percorsi che prevedono analoghe unità di competenza., che possono essere ridotti in corrispondenza.

ii Quando la certificazione non comprende un’intera unità di competenza., la struttura in ingresso, secondo regole definite nell’ allegato L, valuterà il credito da assegnare, comunque in misura inferiore, o al massimo pari, al credito per l’intera unità di competenza.

e) La struttura in ingresso, sempre secondo le regole di cui all’allegato L, è altresì abilitata a concedere crediti in ingresso rispetto a percorsi formali non della formazione professionali e a percorsi non formali ed informali.

f) il credito in ingresso consente la corrispondente diminuzione della frequenza al percorso formativo

2) Certificazione di competenze acquisite nell’ambito di esperienze di tipo non formale ed informale Questo tipo di certificazione può essere rilasciata su richiesta dell’interessato secondo le procedure di cui all’allegato L.

3) Qualora l’insieme delle certificazioni di competenza in possesso di un individuo evidenzi il possesso di tutte le unità di competenza di cui una figura professionale è composta, l’interessato ha diritto di accedere - senza obbligo di frequenza - all’esame di qualifica corrispondente alla figura.

Articolo 20 - La registrazione delle competenze e sistema informativo dedicato

1. Il sistema regionale garantisce al cittadino la possibilità di registrare e progressivamente aggiornare le certificazioni conseguite.

2 Tutte le certificazioni sono effettuate e conservate nel sistema informativo integrato di cui all’art.4 , a partire dall’erogazione delle prove dal sistema Collegamenti,con i necessari transiti in S.inf.o.d. e Libra. Questa procedura consente di:

a) riferire le certificazioni di competenze, in toto o in parte, ad un profilo di riferimento

b) certificare sia le competenze, che le attività

c) scendere ad un maggior livello di dettaglio e certificare anche capacità ed azioni. Questo maggior livello di dettaglio è utilizzabile:

i nel caso in cui non ci sia la competenza piena o la piena padronanza di attività, in tal caso si certifica comunque, in positivo, il sottoinsieme raggiunto

ii nel caso di aggiornamenti, in cui ad una qualifica o ad una competenza già conseguita, si aggiungono ulteriori specificità

iii quando è funzionale al percorso di crescita individuale

3.Ciascuno dei soggetti abilitati a rilasciare certificazioni ha l’obbligo di registrare la certificazione in un apposito database regionale informatizzato, costituito dalla sinergia dei sistemi informativi di cui al punto

4. Tale registrazione costituisce la base del Libretto formativo del cittadino.

Articolo 21 - Allegati

1.Gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, fanno parte integrante della presente deliberazione

2. Al fine di accompagnare l’evoluzione del sistema, il dirigente del Settore Standard formativi è autorizzato a variare con propri atti, previo accordo con le Province ai sensi dell’art.3, punto 3 comma a, tali allegati, escluso l’allegato A, di cui può esclusivamente aggiornare le Appendici e l’allegato G. Dalla variazione è altresì escluso l’art. 11 dell’allegato B.

Articolo 22 - Divulgazione della presente deliberazione

Si autorizza la direzione formazione professionale - lavoro a dare la massima divulgazione possibile alle presente deliberazione, sia in forma completa che parziale.

Si dà atto che la presente deliberazione non prevede impegni di spesa.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)