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Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2006, n. 17-3695

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione al CA CN 2 ad istituire un’Area a caccia specifica (ACS) con denominazione univoca “Salvaguardia della specie lepre europea e della piccola fauna alpina ”. Variazione della denominazione delle ACS “Venasca” e “Rossana”, istituite ai sensi della D.G.R. n 37-311 del 20.6.2005. Integrazione alla D.G.R. n. 105-3626 del 02/8/2006 relativa al piano dell’AFV “Castagnole M.to”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, il Comitato di gestione del CA CN 2 - “Valle Varaita” ad istituire l’ACS “Salvaguardia della lepre europea e della piccola fauna alpina”, limitatamente alla stagione venatoria 2006/2007;

- di variare, per le ragioni esposte in premessa, la denominazione delle ACS “Rossana ” e “Venasca” istituite con DGR n. 37-311 del 20.6.2005, individuando le stesse con la denominazione univoca “Salvaguardia della lepre europea e del fagiano comune”, fermo restando quant’altro stabilito con il citato provvedimento autorizzativo.

- di dare atto che l’ACS “Salvaguardia della lepre europea e della piccola fauna alpina” risulta costituita dalle seguenti porzioni territoriali:

- “Casteldelfino”, ubicata nell’omonimo comune ed avente superficie di Ha 158,6;

- “Sampeyre - Colle del Prete”, ubicata nel comune di Sampeyre ed avente superficie di Ha 186,4.

- L’ACS “Salvaguardia della lepre europea e del fagiano comune” risulta costituita dalle seguenti zone:

- “Venasca”, ubicata nell’omonimo comune, con superficie pari ad Ha 148,6;

- “Rossana” in comune di Rossana, di Ha 113,6.

Il perimetro delle ACS, come sopra costituite, deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione dell’area e della porzione territoriale che ne fa parte, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento. Nell’ACS “Salvaguardia della lepre europea e della piccola fauna alpina” l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento di fruizione allegato al presente provvedimento quale parte integrante. La suddetta ACS è finalizzata alla tutela della lepre (Lepus europaeus) e della piccola fauna alpina ed è consentita l’attività venatoria alle specie cinghiale (Sus scrofa), volpe (Vulpes vulpes) e corvidi. L’eventuale prelievo degli ungulati nell’ACS anzidetta dovrà avvenire nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000. L’eventuale rinnovo dell’ACS “Salvaguardia della lepre europea e della piccola fauna alpina”, al termine della validità della stessa, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento della specie oggetto di tutela e alla riduzione dei danni arrecati dai cinghiali all’interno e nei terreni limitrofi alla stessa;

- di integrare la D.G.R. n. 105-3626 del 02/8/2006, autorizzando nell’AFV “Castagnole Monferrato” l’apertura alle specie migratorie: tortora, colombaccio e corvidi da appostamento temporaneo il 6 - 9 - 10 settembre, che per mero errore materiale non era stata indicata nella relativa scheda di autorizzazione al piano di abbattimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)