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Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione di G.P. n. 419 del 3 agosto 2006 - Esito di procedura V.I.A. del progeto di prosecuzione della coltivazione delle cave tube medie lotti 6,7,8,9,10 e 11 e cave tube superiori lotti 1,2,3,3a - 2° Cantiere Basso nel Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: Beltramo F.lli s.n.c. con sede in Barge Via F. Filzi 2

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenza dei Servizi del 26 ottobre 2005 e del 27 giugno 2006, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di prosecuzione della coltivazione delle cave tube medie lotti 6,7,8,9,10 e 11 e cave tube superiori lotti 1, 2, 3, 3A -II Cantiere Basso nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte della Dott. Beltramo Maura, in qualità di legale rappresentante della Ditta Beltramo F.lli s.n.c., con sede in Barge, Via F. Filzi 2, in quanto gli interventi in progetto consistono nella prosecuzione ed ampliamento della coltivazione di un’esistente cava, ricompresa all’interno di un corso di cava, e non comportano particolari criticità ambientali né appaiono tali da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle estrazioni in atto.

2. Per Mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per tutta la durata dell’intervento dovranno essere mantenute le vie di transito ai limitrofi lotti di cava delle Tube Medie e Superiori;

- entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale eseguiti ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

- prima della ripresa della coltivazione dovrà essere realizzata la vasca di decantazione prevista in progetto per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dall’area di cava, che dovrà essere prontamente adeguata con il progressivo ribasso del piazzale previsto in corso di coltivazione;

- gli interventi di idrosemina e formazione del soprassuolo arboreo-arbustivo, da realizzarsi in corrispondenza delle aree a margine del fronte di cava dovranno essere completati entro la prima stagione vegetativa utile successiva all’ottenimento dell’autorizzazione comunale;

- la coltivazione dovrà procedere dall’alto verso il basso mediante ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la creazione di fronti laterali ed operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;

- i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti esclusivamente nella discarica consortile Galiverga;

- la conformazione del riporto in terra previsto sulle pedate dei gradoni risultanti dalla coltivazione dovrà garantire la stabilità globale e superficiale del materiale riportato, prevedendo in particolare, lungo il lato di valle del rilevato, appositi sistemi di contenimento (ad esempio reti) opportunamente dimensionati;

- entro il quinto anno di autorizzazione dovranno essere portati a termine i lavori di rimodellamento e rivegetazione del gradone compreso tra le quote 1070m e 1100m;

- in considerazione delle difficili condizioni del sito in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina;

- l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.

3. Di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 26 ottobre 2005 e del 27 giugno 2006, conservati agli atti dell’Ente; e cioè:

- Parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso in Conferenza dall’Ing Vailati a nome degli esperti nominati dalla Provincia nella Conferenza dei Servizi ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78e s.m.i.” che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, attiene sia la sussistenza delle condizioni per l’espressione di positivo giudizio di compatibilità ambientale sia il rilascio dell’autorizzazione per la prosecuzione della coltivazione della cava in oggetto per l’arco temporale di 5 anni a far data dalla presente deliberazione.

- Parere favorevole espresso in Conferenza ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. dal Comune di Bagnolo Piemonte, sede dell’intervento in progetto, con la riserva di formalizzare il relativo provvedimento oltre i termini della procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

- Parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario espresso in Conferenza da parte dell’ASL 17;

- Parere favorevole della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali espresso con ai sensi del D. Lgs. 42/2004, unicamente per quanto riguarda la prima fase quinquennale, e formalizzato con le condizioni contenute nella nota n. 21060 del 27.06.2006, acquisita agli atti della Conferenza ed allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- Parere della Regione Piemonte -Settore Verifica Attività Estrattiva formulato con nota n. 6735 del 14.06.2006; acquisita agli atti della Conferenza ed allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

4. Di respingere la richiesta formulata dal Settore regionale Verifica Attività Estrattiva con nota n. 6735 del 14.06.2006 rilevando che:

- le ditte impegnate nella coltivazione dei lotti limitrofi a quelli oggetto del presente intervento non hanno attualmente la necessità di ottenere il rinnovo del progetto o delle specifiche autorizzazioni

- la viabilità del sito di cava in oggetto non interferisce con quella dei lotti adiacenti.

Pertanto ottemperare alla richiesta regionale comporterebbe un onere assai gravoso, interamente a carico della Ditta proponente;

5. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. Di subordinare la suddetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, nonché di quelle formalizzate dalla Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali ai sensi del D. Lgs. 42/2004, con nota n. 21060 del 27.06.2006, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

8. Di rinviare il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

10. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1 nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 3 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio del parere tecnico e dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., nonché di quelle formulate dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali con nota n. 21060 del 27.06.2006;

11. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

12. Di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’Arpa Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

13. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

14. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

15. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000;

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)