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Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 395 del 20 luglio 2006 - Progetto di coltivazione e recupero ambientale del Corso di cava “Balma Oro” da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: Balma Oro S.r.l. - Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenza dei Servizi del 17 gennaio 2006 e del 09 giugno 2006, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

Preso atto inoltre che successivamente alla conclusione della 2^ Conferenza dei Servizi del 9 giugno 2006, con nota pervenuta in data 15.06.2006 con prot. n. 29014, il Corpo Forestale dello Stato ha formalizzato parere tecnico favorevole alla realizzazione del progetto ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., subordinatamente al rispetto di prescrizioni;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e recupero ambientale del Corso di cava “Balma Oro” da realizzarsi nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte della Ditta Balma Oro S.r.l., con sede in Barge, Via Bagnolo n. 78/A, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle estrazioni in atto. Inoltre, sotto l’aspetto dell’inquadramento ambientale, la sistemazione a gradoni prevista per il Rio Infernotto consentirà nel tempo di ottenere il recupero di una condizione di naturalità del Rio stesso;

2. per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta proponente è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzati ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

- alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la Ditta proponente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all’individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d’opera;

- prima dell’inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la vasca di decantazione per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dall’area di cava, che dovrà essere prontamente adeguata con il progressivo ribasso del piazzale previsto in corso di coltivazione;

- sia in fase di coltivazione sia al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione;

- tutte le sponde delle canalette non rivestite in pietrame dovranno essere prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura;

- il materiale di risulta della coltivazione dovrà essere conferito alla discarica consortile Balma Oro fino ad esaurimento delle volumetrie autorizzate e fino alla scadenza della specifica autorizzazione o in alternativa dovrà essere fornito alla Ditta Cave Negro come descritto in progetto;

- al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

- in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina;

- nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sulle pedate dei gradoni e sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo;

- l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

- entro il primo anno dal rilascio dell’autorizzazione comunale dovranno essere completati gli interventi previsti a monte del ciglio di cava (realizzazione canaletta, riprofilatura con inclinazione di 30°, sistemazione con rete metallica e geostuoie e inerbimento con idrosemina della zona di raccordo con l’intorno indisturbato);

- gli interventi di recupero ambientale previsti sui gradoni e gli interventi di profilatura e sistemazione delle incisioni del Rio Infernotto e Rio Pian del Mar dovranno essere realizzati in stretta successione temporale con l’avanzare della coltivazione non appena il fronte di cava abbia raggiunto la morfologia definitiva;

- entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

- al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero;

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 17 gennaio 2006 e del 09 giugno 2006, conservati agli atti dell’Ente; nonché dei pareri formalizzati successivamente alla conclusione della 2^ Conferenza dei Servizi del 9 giugno 2006 e cioè:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. di subordinare la suddetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", nonché di quelle formalizzate dalla Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali ai sensi del D. Lgs. 42/2004, con nota n. 18721 del 08.06.2006, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

7. di rinviare il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

9. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1 nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 3 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio del parere tecnico e dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., nonché di quelle formulate dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali con la già citata nota n. 18721 del 08.06.2006 e dal Corpo Forestale dello Stato con nota pervenuta in data 15.06.2006 con prot. n. 29014;

10. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

11. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

12. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

13. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

14. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

16. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)