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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 36

Codice 29.1
D.D. 18 maggio 2006, n. 92

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano, per cancellazione dal patrimonio indisponibile, iscrizione in quello disponibile ed alienazione dal patrimonio disponibile della stessa, immobile denominato Padiglione Chiarugi ed edifici annessi facenti parte dell’ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi (CN). Determinazioni del Responsabile U.O.A. Patrimoniale 1027 del 13.10.2005 e 336 del 24.03.2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi dell’art. 11 e 14 della L.R. n. 8/95 s.m.i., art. 3 della L.R. n. 69/96 e art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano, alla cancellazione dal patrimonio indisponibile, iscrizione in quello disponibile, dell’immobile denominato Padiglione Chiarugi ed edifici annessi facenti parte dell’ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi, di proprietà dell’A.S.L. 17, siti in Racconigi (CN), via Fiume n. 22, a catasto censiti:

Comune di Racconigi (CN):

* N.C.E.U. - Foglio 52, n. 27;

* N.C.T. - Foglio 52, n. 27;

come risulta dalle pagg. 3 (tre) e 4 (quattro) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 287 del 18/10/1999, che per per la parte da alienare hanno assunto i seguenti identificativi catastali:

Comune di Racconigi (CN):

* N.C.E.U. - Foglio 52, n. 27 sub. 2,;

* N.C.T. - Foglio 52, n. 27;

come dichiarato nelle Determinazioni del Responsabile U.O.A. Patrimoniale n. 1027 del 13/10/2005 e n. 336 del 24/03/2006;

2) di autorizzare ai sensi dell’art.15 della L.R. n. 8/95 s.m.i., art. 3 della L.R. n. 69/96 e art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano, all’alienazione dal patrimonio indisponibile, dell’immobile denominato Padiglione Chiarugi ed edifici annessi facenti parte dell’ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi, di proprietà dell’A.S.L. 17, siti in Racconigi (CN), via Fiume n. 22, a catasto censiti:

Comune di Racconigi (CN):

* N.C.E.U. - Foglio 52, n. 27;

* N.C.T. - Foglio 52, n. 27;

come risulta dalle pagg. 3 (tre) e 4 (quattro) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 287 del 18/10/1999, che per per la parte da alienare hanno assunto i seguenti identificativi catastali:

Comune di Racconigi (CN):

* N.C.E.U. - Foglio 52, n. 27 sub. 2,;

* N.C.T. - Foglio 52, n. 27;

come dichiarato nelle Determinazioni del Responsabile U.O.A. Patrimoniale n. 1027 del 13/10/2005 e n. 336 del 24/03/2006;

3) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria, ai fini dell’ottenimento di necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti, ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 s.m.i., d.lgs. n. 490/99 s.m.i. e d.lgs. n. 42 del 22/01/2004;

4) di dare atto che il ricavato della futura alienazione dell’ immobile oggetto della presente determinazione, stimato in Euro 2.640.000,00 (euro duemilioniseicentoquarantamila/00) sarà utilizzato per “effettuare interventi ed opere di ristrutturazione degli immobili di proprietà A.S.L., necessari per la sicurezza e l’umanizzazione, nonché per l’ammodernamento delle attrezzature tecnologiche, una volta esaurite le esigenze del Dipartimento di Salute Mentale, ai sensi dell’art. 32, c. 6 della Legge 27/12/1997 n. 449" in conformità a quanto previsto nelle Determinazioni del Responsabile U.O.A. Patrimoniale n. 1027 del 13/10/2005 e n. 336 del 24/03/2006;

5) di prendere atto della nota della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, in data 08/09/2005 prot. 11865/28.1, con la quale ha espresso il parere di compatibilità/conformità a livello aziendale e regionale su quanto previsto nella Determinazione del Responsabile U.O.A. Patrimoniale n. 1027 del 13/10/2005, rammentando che “I proventi che saranno introitati devono essere impiegati secondo le norme che regolano i beni degli ex O.P. di cui deve essere mantenuta adeguata rendicontazione”;

6) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, che l’alienazione dell’immobile di proprietà A.S.L. di cui trattasi, del valore determinato e ritenuto congruo in Euro 2.640.000,00 (euro duemilioniseicentoquarantamila/00), e l’utilizzo del ricavato della stessa, non contrastano con la programmazione a livello regionale ed aziendale, come d’altronde espressamente dichiarato nelle Determinazioni del Responsabile U.O.A. Patrimoniale n. 1027 del 13/10/2005 e n. 336 del 24/03/2006;

7) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n.17 dovrà procedere all’alienazione del bene oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia e nella stretta osservanza delle condizioni previste:

* nel parere di compatibilità/conformità espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, con nota in data 08/09/2005 prot. 11865/28.1;

* nell’autorizzazione all’alienazione dell’immobile di cui alla nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte prot. 2744/06 del 20/02/2006;

8) di dare atto che il bene immobile di cui sopra, oggetto delle presenti autorizzazioni, fa parte del patrimonio indisponibile dell’A.S.L. n. 17 di Savigliano.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli