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Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 / 09 / 2006

Codice 14.4
D.D. 8 marzo 2006, n. 147

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Rinnovo autorizzazione alla Ditta Maffei S.p.A da Castellarano (RE) ad effettuare modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di lavori di coltivazione miniera di pegmatite, in localita’ “tre fontane” del Comune di Sanfront (CN).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare - in rinnovo - ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Ditta Maffei s.p.a., avente sede in Castellarano (RE), via Reni, 2/L, ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori di coltivazione di una miniera di pegmatite, su una superficie di mq. 30.000, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n° 4, mappali n° diversi del Comune di Sanfront (CN), in località “tre fontane” a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. Non dovranno essere realizzate altre piste di accesso alla cava oltre a quelle già presenti; le canalette lungo tali piste dovranno essere ripristinate e mantenute in piena efficienza per tutta la durata della coltivazione.

2. In aggiunta alle vasche di decantazione intermedie lungo i fossi A e B dovranno essere create due piccole vasche di decantazione temporanee alla quota di circa m 1.230, all’uscita dei gradoni superiori, per ridurre al minimo l’erosione superficiale presso il cambio di direzione.

3. Come previsto in progetto, i fossi disposti lungo la massima pendenza dovranno avere il fondo rivestito in lamiera zincata, mezzi tubi in cls o pietrame.

4. Il recupero di ogni gradone dovrà essere iniziato a partire dal momento del suo esaurimento; in particolare, il recupero della zona di contatto tra la parte superiore del fronte e l’indisturbato ( a monte dell’ultimo fosso di 1.240 m) dovrà essere effettuato entro il 31.12.2007;

5. Il terreno vegetale di scortico dovrà essere accumulato in una zona stabile per essere riutilizzato nelle fasi di recupero ambientale (lungo il lato ovest come previsto nel precedente progetto approvato);

6. La coltivazione proceda dall’alto verso il basso evitando di interessare l’ammasso inferiore prima del completamento della coltivazione dei gradoni sommitali e dell’avvio delle operazioni di recupero ambientale;

7. La pendenza finale dei fronti sia ottenuta nel più breve tempo possibile evitando la realizzazione di fronti subverticali temporanei.

8. La coltivazione sia realizzata nel minore tempo possibile riducendo i tempi di esposizione del giacimento agli agenti atmosferici al fine di ridurre l’attuale stato di forte erodibilità del suolo dell’area cantiere.

9. I lavori dovranno essere terminati entro il 28.03.2010.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 in quanto trattasi di ricerca e coltivazione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger