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Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 / 09 / 2006

Codice 14.2
D.D. 7 aprile 2006, n. 217

Reg. (CE) n. 1257/1999 P.S.R. 2000-2006 - Azione I.7 “Mantenimento e miglioramento della stabilita’ ecologica delle foreste”. Interpretazione delle Norme di Attuazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) durante la fase di pre-istruttoria delle domande di adesione presentate ai sensi della Misura I.7 del P.S.R. Regione Piemonte 2000-2006, per valutare la continuità delle superfici ci si atterrà ai seguenti principi:

a) in generale, se sulla “Carta forestale e delle altre coperture del territorio” allegata ai diversi PFT due poligoni risultano separati da una strada o altra interruzione lineare, non è possibile considerare le superfici forestali come corpi unici in quanto questi già comprendono, e quindi non evidenziano, le eventuali interruzioni alle superfici boscate lineari o bidimensionali inferiori ai limiti di cui al D. Lgs 227 del 2001;

b) nel caso in cui la cartografia del PFT riporti una separazione tra due poligoni dovuta ad un corso d’acqua o ad un’infrastruttura lineare o ad una fascia con altri usi del suolo o (nel caso di foreste di protezione) a boschi a diversa destinazione di larghezza media inferiore ai 10 metri, i due poligoni possono essere considerati contigui, come già previsto da altre azioni del P.S.R. Regione Piemonte 2000-2006, ma la quantificazione della superficie ammissibile al premio deve essere fatta senza considerare tali tare;

c) nel caso di foreste classificate dai PFT a destinazione di protezione o considerabili a protezione diretta secondo i criteri indicati nelle Norme di attuazione dell’azione I.7, se il complesso risulta sostanzialmente omogeneo per quanto riguarda la composizione e la struttura, si può considerare che le interruzioni di copertura di origine naturale (affioramenti rocciosi, canaloni, ecc.) non determinino discontinuità tra i poligoni, purché la larghezza media di tali interruzioni non sia superiore a 50 metri. La quantificazione della superficie ammissibile al premio deve essere fatta senza considerare tali tare;

d) se la discontinuità risulta nella sovrapposizione tra catasto informatizzato e file shape della “Carta forestale e delle altre coperture del territorio” allegata ai diversi PFT, la valutazione della contiguità tra superfici verrà fatta in base alla “Carta forestale”;

2) qualora nel contratto venga prevista la redazione del PFA ed in seguito la realizzazione di alcuni interventi selvicolturali previsti nel piano stesso, il pagamento della 2^ e 3^ annualità non sarà legato alla consegna del verbale di martellata ed al successivo certificato di regolare esecuzione dei lavori, ma rispettivamente alla consegna del PFA ai competenti uffici della Regione Piemonte per la sua approvazione ed alla successiva consegna del verbale di assegno per gli interventi selvicolturali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Franco Licini