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Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 / 09 / 2006

Codice 14.4
D.D. 24 gennaio 2006, n. 39

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Frabosa Sottana (CN) ad effettuare modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico ed alla demolizione di tre impianti a fune esistenti, in localita’ “Caudano - Vallon” del Comune di Frabosa Sottana

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l’Amministrazione comunale di Frabosa Sottana ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico ed alla demolizione di tre impianti a fune esistenti, su una superficie di mq. 26.100, non boscati, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n° 29, mappali n° 180, 230, 234, 240, 241, 265, 266, 269, 270, 742, 745 e 760 del Comune di Frabosa Sottana (CN), in località “Caudano - Vallon”, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

2. tutte le aree di cantiere e le piste per i mezzi dovranno essere recuperate con idonea copertura vegetale non appena i singoli lavori saranno conclusi;

3. i plinti di fondazione dei sostegni di linea dovranno essere fondati sul substrato roccioso o su terreni con adeguate caratteristiche geotecniche; in fase di progettazione esecutiva, per ogni singolo sostegno dovranno essere effettuate le necessarie verifiche statiche in relazione alle pressioni ammissibili individuate nella relazione geotecnica per le varie tipologie di terreno;

4. in fase di realizzazione delle opere, il geologo professionista incaricato della direzione dei lavori per la parte geologica, dovrà comunque verificare puntualmente e direttamente l’effettiva rispondenza tra le caratteristiche geotecniche dei terreni definite in progetto e quelle reali in sito sull’intero sviluppo del tracciato;

5. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore ai 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

6. le operazioni di demolizione delle due sciovie denominate “rosa” e “argento” e della seggiovia biposto denominata “verde”, dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni di progetto prevedendo il recupero di tutti i materiali e la loro destinazione finale nelle discariche autorizzate; tutte le superfici oggetto di scavo (smantellamento della stazioni, dei plinti e delle loro fondazioni), nonché i tratti di pendio interessati dai profili delle due sciovie e della seggiovia biposto, dovranno essere rimodellate seguendo la morfologia locale ed inerbite prontamente con la tecnica dell’idrosemina potenziata;

7. l’area di deposito temporaneo presso la stazione di monte dovrà essere circondata da un fosso di guardia con scarico verso la cunetta della pista di accesso oggetto di sistemazione;

8. lo scavo lungo la nuova linea dovrà essere realizzato per lotti successivi (max 300 metri di lunghezza), provvedendo al ritombamento immediato e al pronto recupero delle superfici;

9. presso la stazione di monte verranno effettuati riporti di altezza considerevole (fino a 4 metri); per questo motivo, ed in considerazione della posizione al piede della nuova struttura, la preparazione del pendio con gradonatura, il riporto per strati successivi e la posa di georete inerbita, dovranno essere effettuati con particolare attenzione ed in tempi brevi;

10. lungo la pista di accesso alla stazione di monte le previste canalette trasversali dovranno essere in lamiera ondulata, con interasse di circa metri 15 e con scarico su accumuli di pietrame; per la posa di questi manufatti dovrà essere predisposto un piano di posa in materiale a granulometria più fine della massicciata in ghiaia prevista in progetto;

11. la posa di georete in juta inerbita, dovrà essere estesa a tutta l’area della stazione di monte di nuova realizzazione e nell’area derivante dal recupero delle stazioni di monte delle sciovie denominate “rosa” ed “argento”;

12. l’inerbimento dovrà essere effettuato tramite idrosemina in tutta la restante area interessata dai lavori entro tre mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra;

13. per quanto riguarda la trincea drenante, si suggerisce di valutare l’impiego di materiali inerti di tipo artificiale (Gabbiodren o similari) in considerazione della profondità di posa;

14. i lavori dovranno essere terminati entro trentasei mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico, realizzati da soggetto pubblico, con finanziamento regionale nell’ambito delle “Opere di accompagnamento ai XX Giochi olimpici”.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D. lgs. del 22.01.2004, n° 42 lettera D).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger