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Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 / 09 / 2006

Codice 14.4
D.D. 24 gennaio 2006, n. 36

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Roburent (CN) ad effettuare modificazioni del suolo necessarie all’ampliamento ed alla sistemazione di due piste di sci alpino denominate “Direttissima” ed “Elettrica” in localita’ “Bric Colme’ - Monte Alpet” del Comune di Roburent

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n.45, l’Amministrazione comunale di Roburent (CN) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori di ampliamento e sistemazione di due piste di sci alpino denominate “Direttissima” ed “Elettrica” su una superficie totale di mq. 31.517, di cui mq 27.662 boscati (bosco ceduo di faggio e bosco misto d’invasione con betulla, castagno, pioppo tremolo e salicone), sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n° 15, mappali n° 35 e al Foglio n° 16, mappali n° 30 e 32 del Comune di Roburent (CN), in località “bric Colmè e monte Alpet”, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

2. il geologo incaricato dovrà verificare durante le fasi di cantiere la qualità del materiale che verrà utilizzato per i riporti in progetto, valutandone le caratteristiche geotecniche al fine di attestarne l’idoneità all’uso previsto e la congruità con i parametri utilizzati per l’esecuzione delle verifiche di stabilità eseguite ai sensi del D.M. 11.03.1988;

3. dovranno essere scrupolosamente seguite le indicazioni procedurali nella realizzazione dei rilevati come da relazione geologica integrativa, avendo cura di predisporre un adeguato strato di base a granulometria differenziata da predisporre direttamente sul substrato roccioso con funzione drenante (come definito a pag. 3 dell’elaborato “Integrazione alla relazione geologica” del novembre 2005);

4. tutti i terreni di riporto che saranno messi a dimora per i rimodellamenti della pista, dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare, secondo le modalità costruttive descritte nella relazione di recupero ambientale, ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

5. occorrerà garantire una assoluta tempestività degli interventi di ripristino sulle scarpate di neoformazione, prevenendo azioni di ruscellamento delle acque meteoriche sugli scavi di fresca realizzazione; parallelamente, dovranno essere garantite ripetute operazioni di rinaturalizzazione, monitorando nel tempo l’attecchimento della copertura erbacea sulla pista e sulle aree interessate dai movimenti di terra;

6. i lavori di movimento terra dovranno essere completati entro il 31/08, in modo da poter effettuare l’inerbimento delle superfici entro il 15/09;

7. il taglio degli alberi, lo sgombero del materiale legnoso di risulta e l’estirpo delle ceppaie dovranno essere effettuati prima dei movimenti di terra, provvedendo a livellare con cura il terreno e a colmare le depressioni;

8. lo strato di terreno organico dovrà essere accantonato in aree pianeggianti per il reimpiego nella fase di recupero ambientale;:

9. nessun tipo di materiale dovrà essere scaricato negli impluvi limitrofi alle aree interessate dai movimenti di terra;

10. i riporti dovranno essere effettuati per strati successivi di altezza non superiore ai 50 cm, realizzando i gradoni previsti in progetto per migliorare la stabilità del rilevato; l’inclinazione delle scarpate del riporto non dovrà in ogni caso superare i 35°;

11. nelle zone di intervento le canalette trasversali dovranno essere estese a tutta la larghezza della pista; sulle scarpate in riporto le canalette dovranno avere il fondo rivestito con mezzi tubi o embrici; tali scarichi dovranno terminare con un breve tratto in pietrame per ridurre il rischio di erosione superficiale;

12. le superfici interessate dai movimenti di terra dovranno essere inerbite con idrosemina e protette con georete nei tratti di scarpata del riporto (tale operazione dovrà essere prima inserita nel computo metrico - estimativo);

13. i lavori dovranno essere terminati entro trentasei mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 in quanto trattasi di lavori di interesse pubblico, realizzati da soggetto pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D. lgs. 42/04 art. 142 lettera G).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger