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Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 / 09 / 2006

Codice 12.2
D.D. 31 agosto 2006, n. 227

L. 164/92 articolo 10 lettera c) e d) -, riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. “Asti”, per la vendemmia 2006

La Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei vini all’articolo 10 comma 1) lettera c) prevede la possibilità, al fine di conseguire l’equilibrio di mercato, di ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G.;

L’Accordo Interprofessionale per il Moscato siglato il 30 agosto 2006 ed in particolare il punto 2 “valori produttivi e vincoli di destinazione” evidenzia la necessità di conseguire il riequilibrio del mercato dell’ASTI e chiede alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento onde:

* ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella sola tipologia spumante fino ad un massimo di 5.700 litri/ettaro.

* ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella sola tipologia Moscato d’Asti fino ad un massimo di 6.750 litri/ettaro.

Il conseguimento dell’equilibrio di mercato per il vino a Denominazione di Origine Asti, non può prescindere dalla gestione della rimanente parte di vino non classificabile, e della parte costituente il possibile supero di produzione, ovvero la tolleranza del 20% sulla produzione massima di campagna del vigneto. Tali prodotti, ad eccezione della cernita vendemmiale sono sostanzialmente tra loro paragonabili, e la loro circolazione, non opportunamente vincolata a determinate tipologie, può causare un alterazione del mercato tramite la produzione di vini aromatici con caratteristiche simili a quelle della DOCG “Asti”

La Commissione Interprofessionale per il moscato, rappresentante tutta la filiera produttiva, nella stesura dell’accordo ha rilevato la necessità di vincolare la destinazione del prodotto escluso dalla classificazione, di quello costituente il “supero” di produzione, e di impedire la riclassificazione del mosto da Moscato D’Asti ad Asti, inserendo nell’accordo siglato, all’articolo 2, secondo capoverso, le seguente frase.

* Le uve Moscato Bianco ed i mosti per Asti spumante, eccedenti la resa come sopra determinata, possono essere destinate, fino ad un massimo di 44 quintali di uva ad ettaro, alle produzioni di seguito elencate:

* Mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche moscato (sino ad un massimo di quintali 20 per ettaro)

* Vino da tavola bianco secco

* Succhi d’uva

* Mosto muto per concentrazione

* Mosto bianco

* Distillati

* Mostarda d’uva o “cognà”

* Le uve Moscato Bianco ed i mosti per Moscato d’Asti, eccedenti la resa come sopra determinata, possono essere destinate, fino ad un massimo di 30 quintali di uva ad ettaro, alle produzioni di seguito elencate.

* Vino da tavola bianco secco

* Succhi d’uva

* Mosto muto per concentrazione

* Mosto bianco

* Distillati

* Mostarda d’uva o “cognà”

* Nell’ambito dei limiti di resa stabiliti nel caso di arricchimento per osmosi inversa o per concentrazione parziale a freddo, sarà quindi possibile compensare la riduzione di prodotto D.O.C.G. ASTI con pari quantità di prodotto indicato in accordo come destinato a prodotti non aromatici. Tale compensazione dovrà avvenire secondo le procedure dalla normativa vigente.

* La Regione Piemonte potrà concedere eventuali specifiche deroghe per altri utilizzi, purché non prodotti aromatici, su segnalazione di un apposita commissione costituita da: parte agricola, parte industriale, Consorzio di Tutela dell’Asti, vinificatori, Regione. Ognuna delle parti, entro il 10 settembre 2006, dovrà comunicare il nominativo di riferimento.

* Non consentire la riclassificazione del mosto da Moscato d’Asti ad Asti.

L’articolo 2 dell’accordo moscato pone particolare attenzione sulle tecniche di arricchimento del mosto destinato a produrre “Asti” D.O.C.G., individuando l’osmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo quali tecniche particolarmente vantaggiose sia in termini di qualità che di sottrazione di prodotto in eccedenza. Sia l’osmosi che la concentrazione parziale a freddo possono comportare una riduzione della massa di mosto fino al 20%. Gli indubbi vantaggi qualitativi e di mercato sono ostacolati dagli alti costi e dalla menzionata perdita di prodotto. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecniche menzionate, la Commissione paritetica ha deciso di consentire la compensazione del prodotto perso, proporzionalmente alla massa sottoposta al trattamento, e fino a rispettivamente :

* un massimo di 6840 litri di mosto ettaro (91,2 q.li /ha). Questo nel permanere del limite di 5700 litri di vino classificabile DOCG “Asti” tipologia spumante per ettaro.

* un massimo di 7500 litri di mosto ettaro (100 q.li /ha). Questo nel permanere del limite di 6750 litri di vino classificabile DOCG “Asti” tipologia moscato d’Asti, per ettaro.

Occorre pertanto introdurre una distinzione tra quantità di uve o mosti atti a divenire “Asti” D.O.C.G. e vino classificabile “Asti” D.O.C.G.: La quantità di uve o di mosti classificabili come V.Q.P.R.D. in presenza di pratiche di arricchimento quali l’osmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo può arrivare sino ad un massimo di 6840 litri ettaro per l’Asti spumante e 7500 litri per il Moscato d’Asti; la quantità di vino classificabile a VQPRD “Asti” non può superare i 5700 litri ettaro, mentre la quantità di vino classificabile a VQPRD “Asti” tipologia moscato d’Asti non può superare i 6750 litri ettaro.

Tale distinzione è resa necessaria per consentire la corretta compilazione dei documenti di viaggio e del registro di cantina, le cui annotazioni devono essere compatibili con la rivendicazione di Denominazione di origine.

La limitazione di resa classificabile scalare in base alle tecniche di arricchimento utilizzate, richiesta dalla commissione, è compatibile con l’articolo 10 comma 1) lettera c) della L. 164/92 in quanto la resa finale in vino classificabile D.O.C.G. rimane invariata nel suo limite, ovvero 5700 litri/ettaro per l’Asti e 6750 litri ettaro per il moscato d’Asti. La variazione interessa le uve atte a produrre il vino D.O.C.G. “Asti”, ovvero i mosti, ma non il prodotto finito denominato “vino”.

La legislazione in materia riguardo la limitazione delle rese classificabili e i vincoli di destinazione, sono volti a ridurre il prodotto finito immesso in circolazione al fine di garantire l’equilibrio di mercato e scongiurare le eccedenze di prodotto. La limitazione di resa classificabile così come richiesta dalla Commissione Interprofessionale del Moscato consegue gli obiettivi di legge aggiungendovi una forte spinta verso pratiche enologiche di elevata qualità.

Il Regolamento CE n° 1493/99 all’allegato VI sezione I stabilisce che per ogni V.Q.P.R.D. lo Stato Membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità di uve, di mosto o di vino. Al paragrafo 5 della stessa sezione ribadisce che il superamento della resa di cui al paragrafo 1 determina il divieto di usare per la totalità del raccolto, la denominazione rivendicata, salvo deroghe previste a titolo generale o particolare degli stati membri alle condizioni da queste ultime stabilite.

Quanto contenuto nel Regolamento CE anzidetto era già presente nell’articolo 11 del precedente Regolamento N°823/87 “Disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate”. Sulla base di tale articolata taluni stati membri della U.E. (Germania e Francia) hanno recepito la deroga determinando diverse destinazioni ai superi.

L’attuale assetto istituzionale fa si che all’interno dei Regolamenti CE la Regione si identifichi con lo Stato membro limitatamente all’attuazione Regolamenti applicativi, se non altrimenti espressamente indicato dal Regolamento stesso.

A fronte del quadro normativo comunitario e nazionale ed in base all’Accordo Interprofessionale siglato il 30 agosto 2006 ove le parti hanno richiesto l’emanazione di apposito provvedimento affinché venga vincolata la destinazione dei prodotti già specificati.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. del 30.03.2001

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la L.R. 11 Aprile 2001 n. 7

determina

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti” - come consentito dalla L. 164/92 art. 10 paragrafo c) - , viene ridotta:

* a 5.700 litri/ettaro (equivalente a 7.600 Kg/Ha) nella tipologia Asti spumante

* a 6.750 litri/ettaro (equivalente a 9.000 Kg/Ha) nella tipologia Moscato d’Asti

* qualora vengano utilizzate tecniche di arricchimento del mosto atto a divenire “Asti” o “Moscato d’Asti” D.O.C.G. quali l’osmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo, potranno essere classificate come “uve” o “mosto” atti a divenire “Asti” o “Moscato d’Asti” DOCG quantitativi di uve o mosti superiori alla resa vino ettaro su indicata sino a compensare le perdite di prodotto determinate dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate. La quantità di uve o mosto prodotto superiore a quanto determinato al primo punto dovrà essere proporzionali alla massa trattata e comunque non superiore a:

* un massimo di 6840 litri di mosto ettaro (91,2 q.li /ha). Questo nel permanere del limite di 5700 litri di vino classificabile DOCG “Asti” tipologia spumante per ettaro.

* un massimo di 7500 litri di mosto ettaro (100 q.li /ha). Questo nel permanere del limite di 6750 litri di vino classificabile DOCG “Asti” tipologia moscato d’Asti, per ettaro.

* La perdita di prodotto determinato dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate non può superare il 20% della massa sottoposta a trattamento.

* Non è consentita la riclassificazione del mosto atto a Moscato d’Asti ad Asti Spumante.

Le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di Asti spumante, eccedenti la resa come sopra determinata, possono essere destinate, fino ad un massimo di 44 quintali di uva ad ettaro, alle produzioni di seguito elencate:

* Mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche moscato (sino ad un massimo di quintali 20 per ettaro)

* Vino da tavola bianco secco che dovrà essere inviato alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia

* Succhi d’uva che potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.

* Mosto muto per concentrazione che dovrà essere sottoposto al trattamento entro il 31 dicembre dell’anno di vendemmia.

* Mosto bianco che se in attesa di commercializzazione sarà oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dell’Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.

* Distillazione

* Mostarda di uva per “cognà”

Le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di “Moscato d’Asti”, eccedenti la resa come sopra determinata, possono essere destinate, fino ad un massimo di 30 quintali di uva ad ettaro, alle produzioni di seguito elencate:

* Vino da tavola bianco secco che dovrà essere inviato alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia

* Succhi d’uva che potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.

* Mosto muto per concentrazione che dovrà essere sottoposto al trattamento entro il 31 dicembre dell’anno di vendemmia.

* Mosto bianco che se in attesa di commercializzazione sarà oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dell’Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.

* Distillazione

* Mostarda di uva per “cognà”

La Regione Piemonte potrà concedere eventuali specifiche deroghe per altri utilizzi, purché non prodotti aromatici, su segnalazione di un apposita commissione costituita da: parte agricola, parte industriale, Consorzio di tutela dell’Asti, vinificatori, Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo