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Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 / 09 / 2006

Codice 12.2
D.D. 30 agosto 2006, n. 224

L.164/92 articolo 10, comma 1) lettera c) - riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato - D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui o Acqui” - D.O.C. “Piemonte Brachetto” per la campagna 2006 - 2007 (vendemmia 2006).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai sensi dell’art.10, comma 1) lettera c) della L.164/92, per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, per la campagna 2006 - 2007 (vendemmia 2006) :

- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, viene ridotta a:

* 38,5 ettolitri/ettaro (equivalente a 55 q.li/Ha)

- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. “Piemonte Brachetto” , viene ridotta a:

* 43,05 ettolitri/ettaro (equivalente a 61,50 q.li/Ha)

Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione, di provvedere con separato provvedimento a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C o D.O.C.G.

La presente determinazione sarà pubblicata su bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell’Art.61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo