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Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 / 09 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2006, n. 21-3736

Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio in data 17 maggio 1999 relativo all’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve e dei prodotti vitivinicoli ottenuti da uve raccolte nella vendemmia 2006 (campagna vitivinicola 2006/2007)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Alle condizioni fissate nel Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e sue norme applicative, nonché dall’articolo 1 della Legge 20.02.2006, n. 82, nonché del punto 24 dell’Allegato I del Regolamento CE n. 1493/99 e fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni previste nei singoli disciplinari di produzione per vini a denominazione di origine controllata e vini a denominazione di origine controllata e garantita:

1. E’ autorizzato l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima di 2% vol., delle uve fresche o dei prodotti vitivinicoli derivanti dalla vendemmia 2006, (campagna vitivinicola 2006/2007) destinate alla produzione dei seguenti vini a denominazione di origine controllata o vini a denominazione di origine controllata e garantita:

Gavi

Asti

Brachetto d’Acqui

Dolcetto d’Acqui

Alta Langa

Albugnano

Barbera d’Asti

Barbera del Monferrato

Cortese dell’Alto Monferrato

Dolcetto d’Asti

Freisa d’Asti

Grignolino d’Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Monferrato

Piemonte, ad esclusione della tipologia Piemonte moscato passito

Ruché di Castagnole Monferrato

Dolcetto di Ovada

Langhe

L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è autorizzato per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste nei rispettivi disciplinari di produzione.

La Direzione 12, anche in relazione all’evolversi della situazione meteorologica e dei conseguenti processi di maturazione delle uve, è autorizzata ad integrare e/o modificare l’elenco dei vini a denominazione di origine controllata e dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui al presente punto con Determinazioni dirigenziali del Settore Sviluppo delle produzioni vegetali nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione.

2. E’ autorizzato, in quanto giustificato da ragioni tecniche connesse all’elaborazione dei vini spumanti, l’arricchimento delle partite (cuvée) di vino destinate all’elaborazione dei vini spumanti, nella misura massima di 2% vol., derivanti da uve raccolte nel territorio della Regione Piemonte nella vendemmia dell’anno 2006 (campagna vitivinicola 2006/2007), a condizione che dette uve appartengano a varietà idonee alla coltivazione, così come elencate nella D.G.R. n. 77 - 7840 del 25.11.2002 e s.m.i. qui di seguito riportate: Albarossa N., Aleatico N., Ancellotta N., Arneis B., Avanà N., Avarengo N., Barbera N., Barbera bianca B., Becuet N., Bonarda N., Brachetto N., Bussanello B., Cabernet Franc N., Cabernet Sauvignon N., Chardonnay B., Chatus N., Ciliegiolo N., Cornerea N., Cortese B., Croatina N., Dolcetto N., Doux d’Henry N., Durasa N., Erbaluce B., Favorita B., Freisa N., Gamay N., Grignolino N., Lambrusca di Alessandria N., Malvasia di Casorzo N., Malvasia di Schierano N., Malvasia nera lunga N., Manzoni bianco B., Merlot N., Moscato bianco B., Moscato nero d’Acqui N., Muller Thurgau B., Nascetta B., Nebbiolo N., Ner d’Ala N., Neretta Cuneese N., Neretto di Bairo N., Pelaverga N., Pelaverga piccolo N., Petit Verdot N., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Plassa N., Quagliano N., Riesling B., Riesling italico B., Rossese bianco B., Ruché N., Sangiovese N., Sauvignon B., Sylvaner verde B., Syrah N., Timorasso B., Traminer aromatico rosa RS., Teroldego N., Uvalino N., Uva rara N., Vespolina N.

3. E’ autorizzato l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima di 2% vol., delle uve fresche o dei prodotti vitivinicoli da esse derivanti, raccolte nella vendemmia 2006 (campagna vitivinicola 2006/2007) nella Regione Piemonte e destinate alla produzione di vini da tavola.

4. I Consorzi di tutela dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e le Associazioni dei produttori citati nelle premesse dovranno inoltrare alla Regione Piemonte - Direzione 12 - Settore Sviluppo delle produzioni vegetali - i dati agro - meteo - climatici ed i dati analitici inerenti i processi fenologici di maturazione delle uve che hanno giustificato le richieste di autorizzazione all’arricchimento.

Copia della presente Deliberazione sarà trasmessa, a titolo di notifica ed a cura della Direzione 12, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle filiere agricole, Polagr IV, via XX Settembre n. 20, 00186 ROMA, nonché all’ agenzia A.G.E.A. , via Torino n. 45, 00184 Roma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)