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Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 / 09 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Casalgrasso (Cuneo)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 18 Luglio 2006. “Approvazione modifica del Regolamento Edilizio vigente ai sensi art. 4, comma 10 Legge Regionale n. 19/1999.”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) - Di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come disposto al punto 2) successivo;

2) - l’art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente (in grassetto le parti modificate):

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell’Area Tecnica per l’Edilizia Privata e da numero 6 componenti designati dal Consiglio comunale, di cui uno, in conformità al disposto della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, art. 14, primo comma, deve essere un esperto scelto per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi; i componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.";

3) - Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9691;

4) - Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L.R. 08 luglio 1999, n. 19;

5) - Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 08 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

6) - Di incaricare il Responsabile del Procedimento per gli ulteriori adempimenti di legge.