Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Codice 23.1
D.D. 3 luglio 2006, n. 63

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Lavori di completamento delle opere di arginatura e protezione spondale sul torrente Maira in Comune di Savigliano”, presentato dal Comune di Savigliano (CN) - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di completamento delle opere di arginatura e protezione spondale sul torrente Maira in comune di Savigliano” presentato dal comune di Savigliano (CN), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. A interventi realizzati, la nuova sistemazione dovrà essere oggetto di una variante al PAI, in seguito alla quale, a termini e nei limiti delle norme vigenti, potrà essere eliminata l’area RME attualmente in essere, mantenendo inalterati i limiti delle fasce fluviali vigenti, anche al fine di garantire per il futuro condizioni di naturalità al contorno del corso d’acqua.

2. Dovranno essere messe in pratica le misure di mitigazione ambientale indicate nel capitolo 6 “Interventi di mitigazione e di recupero ambientale” della “Relazione di verifica di compatibilità ambientale” allegata al progetto preliminare e nei chiarimenti forniti a seguito della C.d.S. del 30 maggio 2006.

3. Dovrà essere assicurato il corretto raccordo morfologico tra le opere di difesa e la sponda naturale.

4. Al fine di migliorarne la funzionalità e l’inserimento ambientale e paesaggistico, si richiede di rivedere la progettazione degli interventi relativi alla realizzazione di fasce arboreo-arbustive rispetto a quanto ipotizzato nella tavola cod. 876026AH. In generale si consiglia di posizionare le specie arbustive tenendo una distanza di rispetto dalla sommità spondale o dal piede dell’argine pari a 4 metri in modo da ridurre l’ampiezza della fascia da espropriare. Si consiglia inoltre di verificare la distanza di rispetto che deve essere mantenuta nei confronti dei proprietari confinanti nel caso di impianto di specie arbustive, in modo da ridurre il più possibile la fascia di superficie inerbita ed i relativi costi di manutenzione. Dovranno essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone, cercando di evitare eccessive geometrizzazioni e prevedendo una siepe multiplanare lungo il corso del torrente.

5. In particolare, in destra orografica dalla sez. 240 alla 210 si consiglia di sostituire la fascia arboreo-arbustiva prevista in progetto con una fascia composta da sole specie arbustive, in modo da migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico della stessa nel contesto. Si consiglia di utilizzare la stessa soluzione progettuale anche in sinistra orografica, dalla sez. 140 alla 90, realizzando una fascia arbustiva continua al posto delle macchie arbustive previste. Laddove la fascia arbustiva ha un’ampiezza significativa, si richiede di inserire altre specie oltre a quelle previste in progetto, quali evonimo, sanguinello, sambuco nero, in modo da creare luoghi di rifugio e di alimentazione idonei per l’avifauna.

6. Tutte le attività di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale dovranno essere eseguite anche nelle aree cantiere che si verranno a creare per la realizzazione dell’intervento in oggetto.

7. Le opere a verde di recupero ambientale dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno).

8. Vista l’importanza della buona riuscita degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale previsti, al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’ambito delle prime tre stagioni vegetative successive alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree/arbustive ricostituite.

9. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.

10. Dovrà essere costruita una savanella meandriforme all’interno dell’alveo oggetto di intervento, come definita dal proponente nella relazione dei chiarimenti, in modo da mantenere un alveo di morbida distinto da quello di piena, per consentire durante tutto l’anno, una sufficiente profondità dell’acqua tale da garantire il ricostituirsi di un ecosistema acquatico.

11. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sugli habitat e sulla fauna acquatica, le attività di escavazione e rimodellamento in alveo dovranno essere condensate nel più breve arco temporale possibile. Durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Maira e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

12. A tutela della fauna ittica, l’esecuzione delle opere dovrà avvenire in due fasi distinte, operando prima su una sponda e poi sull’altra, garantendo sempre la disponibilità di una sezione d’alveo non interferita dai lavori.

13. Dovrà essere previsto l’accantonamento dello strato superficiale di suolo, ovvero del terreno vegetale, il quale dovrà essere stoccato in cumuli di ridotte dimensioni e dovrà essere impiegato nelle operazioni di recupero ambientale.

14. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Maira, in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

15. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l’inizio e il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 40/1198.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa