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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Codice 23.1
D.D. 12 giugno 2006, n. 55

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Interventi di messa in sicurezza area artigianale di None a seguito esondazione del torrente Chisola” presentato dal comune di None (TO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Interventi di messa in sicurezza area artigianale di None a seguito esondazione del torrente Chisola” presentato dal comune di None (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. Poiché tutte le autorizzazioni già rilasciate in precedenza, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 40/1998, sono nulle, le stesse dovranno essere confermate dopo la conclusione della presente fase procedurale.

2. Prima dell’esecuzione dei lavori il proponente dovrà verificare con i consorzi irrigui (Consorzio Irriguo Agricoltura e Futuro, Consorzio Irriguo Bealera del Molino Volvera), operanti nell’area interessata dagli interventi, le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo esistente e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l’effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza.

3. Dovrà essere garantita l’accessibilità ai fondi, la viabilità interpoderale ed la continuità del reticolo irriguo. Le strade bianche che verranno utilizzate in fase di cantiere dovranno essere mantenute fruibili ai mezzi agricoli.

4. Il prelievo di inerti nelle aree di pertinenza fluviale dovrà avvenire unicamente nelle aree da individuare nel progetto esecutivo in apposite tavole, complete di piante e sezioni significative dei lavori previsti.

5. Poiché gli interventi previsti in alveo potrebbero determinare conseguenze negative sulla qualità dell’acqua e sugli ecosistemi acquatici e che l’allargamento della sezione provocherebbe una diminuzione del battente idraulico, con conseguente riduzione dell’ossigenazione ed aumento della temperatura dell’acqua, gli interventi in progetto non dovranno comportare modifiche morfologiche dell’alveo di magra.

6. Gli scavi finalizzati al reperimento degli inerti dovranno consentire il mantenimento di un assetto naturale del corso d’acqua e dovranno essere finalizzati alla ricostruzione di fasce riparali caratterizzate, per quanto possibile, dalla presenza di nicchie ecologiche specializzate, tali da consentire lo sviluppo di microhabitat di interesse naturalistico. Dovranno essere quindi evitati scavi a sezione trapezia o estremamente regolari favorendo, ad esempio delle sezioni d’alveo su due o più livelli che consentano lo sviluppo di unità ecosistemiche differenti (fasce di vegetazione igrofila ed acquatica, fascia arborea ed arbustiva).

7. Nel tratto di torrente compreso tra il ponte di Volvera ed il ponte di None non dovrà diminuire l’indice di sinuosità attuale, al fine di mantenere gli attuali meandri dove in particolare sono state individuate le aree di reperimento degli inerti necessari alla realizzazione dell’argine.

8. Le modalità di conduzione dei lavori e l’organizzazione del cantiere, con indicazione dei mezzi meccanici utilizzati, dovranno essere contenute in un apposito documento redatto prima dell’inizio dei lavori e trasmesso dal Direttore dei lavori all’ARPA e al Comune di None.

9. A lavori di disalveo eseguiti si dovranno favorire (anche nelle aree immediatamente limitrofe agli ambiti di stretta pertinenza fluviale) interventi di miglioramento ambientale come ricostruzione di boschi, siepi e alberate, rigenerazione di zone umide ove presenti. In tali aree dovrà essere vietato l’accesso a mezzi motorizzati e comunque vietato l’utilizzo di tale aree per l’impianto di pioppeti o nuove attività agricole.

10. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovranno essere preservati gli esemplari di farnia presenti sulle sponde delle strade secondarie e dei canali irrigui e dovranno essere integrati con l’opera, evitandone l’abbattimento, gli esemplari di quercia di dimensioni elevate presenti nell’area interessata dalla realizzazione dell’argine. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

11. Durante i lavori di taglio della vegetazione dovrà essere evitato l’abbandono del materiale legnoso in alveo; quello non diversamente riutilizzabile (arbusti, ramaglia) dovrà essere ridotto in scaglie sul posto, a mezzo di idonee attrezzature (cippatura), e comunque collocato al di fuori dell’alveo.

12. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Torino, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente.

13. Durante il periodo riproduttivo dell’ittiofauna locale dovranno essere evitate interferenze dirette con l’alveo di magra.

14. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Chisola attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali (savanelle) e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

15. Dovranno essere debitamente descritte sia la tipologia che l’estensione delle regimazioni provvisorie dell’alveo in grado di permettere la movimentazione dei materiali e dei macchinari nonché le piste di transito ed i guadi necessari per l’accesso al sito di lavoro su superfici non bagnate.

16. Al fine di non interferire con il libero deflusso delle acque che scorrono nei corsi d’acqua interferenti con i lavori stradali, l’Impresa dovrà garantire la funzionalità di tutti i corsi d’acqua interessati dai lavori.

17. L’Impresa dovrà inoltre garantire la funzionalità degli argini esistenti, anche in situazioni transitorie, sia per quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilità sia per quanto attiene alla quota di sommità arginale che dovrà rimanere sempre la medesima.

18. Nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d’acqua, non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; l’alveo non dovrà essere occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere.

19. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Chisola, durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutte le misure precauzionali e le manutenzioni dei mezzi d’opera necessarie per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

20. Al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, l’impresa dovrà eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile; controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi; adottare idonei sistemi di deviazione delle acque con apposite casseformi al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo; adottare, per campi e cantieri, apposte vasche di sedimentazione per prevenire possibili apporti di inerti ai corsi d’acqua superficiali e o alle falde acquifere.

21. Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterrane e del suolo, occorrerà provvedere all’impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri che dovranno, inoltre, essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta del liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia.

22. Per quanto riguarda la polverosità prodotta dalla fase di cantiere, dovranno essere attuate particolari cautele atte a minimizzare il rilascio delle polveri e organizzando le attività secondo criteri che tengano conto dei periodi di maggior presenza di recettori sensibili. In caso di periodi particolarmente siccitosi, favorevoli al sollevamento delle polveri in atmosfera, durante le lavorazioni si dovrà provvedere alla bagnatura del piazzale di cantiere e delle strade percorse dai mezzi operativi, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati (a tal proposito si ricorda la presenza di recettori sensibili quali Cascina Caviassa, gli edifici nei pressi di Via Moncenisio, e l’Autodemolitore); tale operazione è effettuabile con apposite macchine attrezzate con apparecchiature irroratrici. Sarà inoltre necessario garantire copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri.

23. Qualora venga utilizzata per l’accesso al cantiere la strada vicinale denominata del Broglio, poiché per raggiungerla è necessario transitare all’interno del centro abitato di Volvera, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo i disagi alla viabilità urbana ed alla popolazione e, prima dell’avvio dei lavori, dovranno essere concertati con il locale comando di Polizia Municipale tutti gli aspetti operativi utili a garantire la sicurezza della viabilità comunale.

24. L’impresa è tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettino i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente da almeno tre anni alla data di esecuzione dei lavori. L’impresa dovrà altresì privilegiare l’utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento; impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati; imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi; per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza dell’uso di pale caricatrici piuttosto che escavatori; rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura. Nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere dovrà essere privilegiato il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori.

25. Nel caso di interventi in prossimità di ricettori sensibili (ad esempio Cascina Caviassa), o di insediamenti anche isolati posti nell’intorno dell’area di intervento, dovrà essere effettuata una previsione dei livelli acustici indotti e verificare il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica vigente, se disponibile, adeguando di conseguenza il cronoprogramma dei lavori e la durata delle operazioni di cantiere. Inoltre per il recettore rappresentato dalla Cascina Caviassa è necessario prevedere un monitoraggio delle polveri durante la fase di cantiere più prossima ad esso.

26. L’impresa dovrà garantire la messa in sicurezza degli eventuali materiali di scavo, qualora previsto ed autorizzato un loro successivo riutilizzo, non contestuale agli scavi stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, utilizzando basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato opportunamente rullato e ben compattato di spessore non inferiore a 20 cm in aree non soggette a bonifica ai sensi dell’art. 17 del D.L. 22/97.

27. Dovranno essere ottemperate le misure di mitigazione indicate nel “Documento di verifica di compatibilità ambientale” allegato al progetto, così come aggiornate nel maggio 2006.

28. Le opere a verde di recupero e di riqualificazione ambientale, di mitigazione e di compensazione dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno). Il proponente, come intervento di mitigazione ambientale, dovrà prevedere la messa a dimora di specie arbustive autoctone adatte alle condizioni stazionali (come ad esempio biancospino, evonimo, sanguinello, frangola), almeno per tratti significativi lungo il corso d’acqua, con la finalità di ricreare il corridoio ecologico ripariale interferito, di assicurare l’ombreggiamento del corso d’acqua stesso e di creare una fascia tampone tra le aree destinate a coltivo e le sponde del torrente Chisola.

29. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi nel primo triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

30. Al termine dei lavori, l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da ridurre il più possibile gli effetti di “banalizzazione” dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario. Dovranno inoltre essere individuati e realizzati idonei interventi di mitigazione ambientale atti ad aumentare l’ossigenazione delle acque del torrente Chisola nel tratto interessato dai lavori.

31. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l’esecuzione degli interventi, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

32. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

33. Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

34. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all’ARPA Piemonte Dipartimento di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa