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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Codice 23.1
D.D. 27 marzo 2006, n. 11

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Difesa arginale in sinistra idraulica del fiume Tanaro nei Comuni di Castagnito, Neive e Guarene (CN)” presentato dalla Provincia di Cuneo. Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Difesa arginale in sinistra idraulica del fiume Tanaro nei comuni di Castagnito, Neive e Guarene (CN)” presentato dalla Provincia di Cuneo, sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. In sede di progettazione definitiva, dovranno essere valutate le condizioni di rischio residuo nell’ area RME interessata dall’ intervento.

2. Considerato che l’argine viene progettato con riferimento ad una portata duecentennale posta pari a 3700 m3/s, valore intermedio tra quello della Q200 indicata nella Direttiva “Piena di progetto” ad Alba (3050 m3/s) e quello stimato durante l’alluvione del 1994 (4200 m3/s), ai sensi dell’art. 10 comma 3 delle Norme di attuazione del PAI la Provincia di Cuneo dovrà comunicare all’Autorità di Bacino del fiume Po la suddetta variazione della portata adottata rispetto al valore definito nella Direttiva “Piena di progetto”.

3. Per quanto riguarda i limiti delle espropriazioni dei terreni adiacenti alla tangenziale ANAS, in fase di progettazione definitiva dovrà essere posto in essere il necessario raccordo con l’ANAS stessa al fine di affrontare eventuali problematiche al riguardo.

4. Nella eventuale regimazione o nell’attraversamento delle utenze irrigue esistenti, dovranno essere salvaguardati i diritti acquisiti e garantita la possibilità di una corretta manutenzione delle utenze medesime da parte dei legittimi fruitori.

5. Dovranno essere messe in pratica le misure di mitigazione ambientale indicate nei capitoli 6.9.1, 6.11 e 8 della “Relazione di verifica di impatto ambientale” allegata al progetto preliminare.

6. Poiché l’intervento in progetto si sviluppa su terreni ad uso agricolo, nel caso in cui si verifichino frazionamenti delle proprietà delle aziende agricole, il proponente dovrà favorire gli interventi di ricomposizione fondiaria, predisponendo contestualmente al Piano di Esproprio, un Piano di ricomposizione fondiaria e dovrà assumersi l’onere dei costi legali ed amministrativi della ricomposizione.

7. Poiché l’intervento in progetto interferisce con le aree agricole esistenti in vicinanza dell’argine, dovrà essere consentito l’accesso ai fondi anche durante la fase di cantiere.

8. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.

9. Poiché i lavori di costruzione dell’argine insisteranno per breve tratto ad una distanza di pochi metri dal sensibile ambiente acquatico degli Stagni di Neive, occupando aree di pertinenza ecologica con salici e formazioni igrofile interposti tra lo stagno e l’insediamento industriale adiacente, e poiché la movimentazione di terra e materiali costruttivi comporta il rischio che possano giungere per dilavamento dalla zona di cantiere all’ambiente acquatico sostanze indesiderate, soprattutto in caso di sversamenti accidentali, in grado di alterare anche solo parzialmente la qualità dell’ecosistema acquatico e ripariale, il proponente dovrà creare a valle della zona di realizzazione dell’argine una canalizzazione che consenta di evitare l’afflusso di acque di cantiere allo stagno e dovrà organizzare le attività in modo da prevenire il rischio di sversamenti ed intervenire sollecitamente per intercettare eventuali sversamenti. I lavori dovranno attenersi ai principi del minimo ingombro, in modo da limitare la sottrazione di aree umide, e della salvaguardia degli ambienti acquatici. A tal fine, nella fase di approntamento del cantiere, il proponente dovrà concordare con ARPA Piemonte, Settore Valutazione Ambientale Via/Vas, la definizione della zona di ingombro di cantiere che non dovrà essere valicata dai mezzi d’opera e dalle maestranze e definire la puntuale collocazione della canaletta destinata ad intercettare acque provenienti dall’area di cantiere. In tale occasione dovrà inoltre essere definito un programma di monitoraggio incentrato sugli elementi del biotopo che potrebbero essere interferiti e sull’attività di recupero ambientale a termine lavori.

10. A tutela dell’avifauna di pregio nidificante nell’area umida “Stagni di Neive”, in prossimità di tale area dovrà essere effettuata la sospensione dei lavori durante tutto il periodo di nidificazione e di riproduzione delle specie di uccelli presenti (da inizio marzo a fine luglio).

11. Nel tratto della difesa arginale dalla sezioni 16 alla sezione 18 e sino al termine dell’opera, nella fascia di contatto con le infrastrutture viarie si dovrà prediligere la messa a dimora di specie arbustive e arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali, in modo da incrementare la funzione di deflettore per l’involo dell’avifauna potenziale ospite dell’area vasta, rispetto all’impiego di piante tappezzanti.

12. Vista l’importanza della buona riuscita degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale previsti, al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’ambito delle prime tre stagioni vegetative successive alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree/arbustive ricostituite.

13. Tutte le attività di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di naturalità.

14. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

15. Dovranno essere comunicati al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa