Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Codice 23.1
D.D. 27 febbraio 2006, n. 7

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Realizzazione di opere finalizzate all’attenuazione del rischio idrogeologico nelle aree Isola (Fiume Sesia), Guardella e Torame (Torrente Sessera)”, presentato dal Comune di Borgosesia, localizzate nel Comune di Borgosesia (VC). Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Realizzazione di opere finalizzate all’attenuazione del rischio idrogeologico nelle aree Isola (Fiume Sesia), Guardella e Torame (Torrente Sessera)”, presentato dal Comune di Borgosesia, localizzate nel comune di Borgosesia (VC), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. In sede di progettazione definitiva, in accordo con AIPO, autorità idraulica competente, dovrà essere rivista la portata di progetto sul fiume Sesia, tenendo anche conto dei dati indicati dal PAI e del contributo chilometrico assunto per il Sessera.

2. In sede di progettazione definitiva dovrà essere confermato, con specifica dettagliata verifica idraulica, che l’asportazione di materiale litoide sul Sesia è dettata da esigenze di manutenzione idraulica a carattere locale (officiosità delle sezioni poste a valle del ponte di S. Pietro e Paolo) e che non induce modifiche sull’assetto morfologico attuale dell’alveo e sulla sua prevedibile evoluzione.

3 Il progetto definitivo dovrà essere corredato da elaborati tecnici di carattere geotecnico e geologico dai quali risulti delineato l’assetto geomorfologico finale del fiume Sesia a seguito degli interventi di asportazione del materiale dall’alveo. In ordine all’intervento sul torrente Sessera dovranno invece essere analizzate le presenze di vecchi alvei e la loro interazione con l’opera prevista (correnti subalvee), nonchè gli aspetti di dettaglio nella zona di attestazione della scogliera.

4 In sede di progettazione definitiva dovranno essere valutate le condizioni del rischio residuo nelle aree RME interessate dagli interventi.

5 Nel progetto definitivo dovranno essere riportate le tavole del Piano Regolatore Vigente riportanti lo sviluppo delle arginature. Inoltre, considerata la scelta progettuale di mantenere, per quanto possibile, le residue superfici di espansione golenale del corso d’acqua, si ritiene necessario che il proponente puntualizzi le motivazioni che hanno determinato il posizionamento dell’arginatura a monte della località Torame, tratto perpendicolare al torrente Sessera, per il quale si evidenzia una non coincidenza con le perimetrazioni delle classi di destinazione d’uso riportate sulla tavola di P.R.G.C. n. 3C.13 (“Progetto del Territorio Urbano” - scala 1:2000).

6 In fase di progettazione definitiva si dovrà produrre un’idonea cartografia con la precisa ubicazione dei cantieri, l’indicazione delle aree destinate allo stoccaggio di materiali e le eventuali postazioni in cui si effettuerà il rifornimento mezzi. Qualora il rifornimento avvenga all’interno del cantiere, dovranno essere previste delle zone idonee (pavimentazione impermeabile, canalette di raccolta, cordoli di contenimento, ecc..), al fine di minimizzare l’impatto in caso di sversamenti accidentali. Si dovranno inoltre indicare, sulla medesima cartografia, i percorsi compiuti dagli automezzi in entrata e uscita dal cantiere.

7 Qualora venissero stoccate le terre derivanti dallo sbancamento iniziale per la realizzazione delle opere, dovranno essere indicate, anche attraverso apposita cartografia, l’ubicazione e la modalità di conservazione di eventuali cumuli di terreno.

8 Nell’eventualità che venisse utilizzato altro terreno o materiale inerte per la realizzazione dell’opera, sarà opportuno specificarne la provenienza; a tal proposito si evidenzia che ai sensi della L. 443/2001 e s.m.i. le terre di scavo ricollocate in altro sito a qualsiasi titolo, provenienti da altri siti rispetto al luogo in cui verranno utilizzati, non sono considerate rifiuti e pertanto sono escluse dalle procedure ex D.Lgs. 22/97, solo se ne era stato previsto l’utilizzo nel progetto approvato dalla competente Autorità Amministrativa previo parere dell’ARPA, ovvero all’interno di eventuale procedura di VIA, sempre che, come detto all’art. 1 comma 17 della L. 443/2001, “[...] la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti” (v. D.M. 471/99).

9 Dovrà essere valutata, compatibilmente con le necessità di sicurezza idraulica, la possibilità di realizzare le difese spondali con massi senza cementarne gli interstizi, al fine di non comprometterne l’utilizzo come zona di rifugio per la fauna ittica.

10 Dovrà essere predisposta una valutazione previsionale d’impatto acustico ai sensi della LR 50/2000 e della DGR 02/02/2004 n. 9-11616 sottoscritta dal proponente e dal tecnico abilitato che l’ha predisposta, con riferimento al piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune di Vercelli nell’aprile 2004.

11 Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con i Servizi Faunistici della Provincia di Vercelli, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente nei tratti di alveo interessati dalle opere, con suo conseguente spostamento a monte o molto più a valle degli interventi e dovranno essere realizzate idonee opere provvisionali per impedire l’accesso della fauna ittica all’area interessata dai lavori.

12 Poiché nei tratti interessati dai lavori, e per una distanza ragionevolmente consistente dagli stessi verso valle, per la fauna ittica si determinerà un forte disturbo per la mitigazione del quale non può essere adottato alcun provvedimento, dovrà essere prevista una compensazione ittiogenica rapportata ai prelievi piscatori, da attuarsi in accordo con i Servizi Faunistici della Provincia di Vercelli e la F.I.P.S.A.S. Verdelli, che gestisce l’attività lungo i tratti di corsi d’acqua indicati, e quantificata in:

a. kg 2.500 di trote fario di pezzatura compresa tra i 18 e i 24 cm da immettere al termine dell’intervento;

b. n.150.000 uova embrionate di trota fario da immettersi ogni anno per due anni successivi al termine dei lavori.

13 Poiché gli interventi in progetto interessano l’alveo del torrente Sessera e del fiume Sesia, in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque.

14 Le acque di lavaggio dei piazzali o del cantiere dovranno essere opportunamente decantate prima di essere scaricate nel corpo idrico superficiale.

15 Durante la fase di realizzazione dell’opera si dovrà provvedere a regolare bagnatura delle strade sterrate, specialmente nei periodi meno piovosi, al fine di contenere la dispersione delle polveri in atmosfera. Inoltre, qualora i mezzi trasportino materiale polverulento, dovranno essere opportunamente coperti da telone, onde evitare la dispersione delle polveri.

16 Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.

17 Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque dei corsi d’acqua interessati dai lavori e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni dei corsi d’acqua.

18 Poiché il fattore limitante al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è rappresentato dall’Indice Biotico e il Sesia, solo dal 2004, risulta conforme agli standard per essere idoneo alla vita dei pesci (artt. 4 e 10 e Allegato 2B del D. Lgs. 152/1999), al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di “banalizzazione” dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

19 Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

20 Vista l’importanza della buona riuscita degli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale, al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’ambito della prima stagione vegetativa successiva alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa