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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Codice 23.1
D.D. 6 febbraio 2006, n. 4

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Lavori di adeguamento del rilevato arginale secondario in destra del fiume Po in localita’ Nuova Casale del Comune di Casale Monferrato”, presentato dall’AIPO, localizzato nel Comune di Casale Monferrato (AL) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di adeguamento del rilevato arginale secondario in destra del fiume Po in località Nuova Casale del comune di Casale Monferrato” presentato dall’AIPO, localizzato nel comune di Casale Monferrato (AL), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. In sede di progettazione definitiva, dovranno essere presi in puntuale considerazione dall’AIPO, in qualità di Autorità Idraulica competente e nella fattispecie di proponente l’intervento, le osservazioni e i richiami normativi formulati dall’Autorità di bacino del fiume Po, con nota prot. n. 246 del 24/01/2006, adottando le eventuali modifiche progettuali conseguenti.

2. Nel progetto definitivo dovranno essere valutate le alternative relative ai siti di approvvigionamento del materiale necessario per l’adeguamento dell’argine in progetto, in modo da limitare le interferenze con le aree di ghiareto funzionali come sito di alimentazione e di riproduzione di alcune specie di avifauna, tutelate dalla direttiva comunitaria 79/409/CEE “Uccelli”. I lavori di reperimento del materiale dovranno comunque svolgersi in modo da non interferire con l’alveo bagnato. Le alternative localizzative dovranno essere concordate con le Direzioni regionali Territorio Rurale e Pianificazione delle Risorse Idriche e con il Parco fluviale del Po tratto Vercellese/Alessandrino.

3. Durante le operazioni di asportazione del materiale inerte dall’alveo del fiume Po si dovrà operare con tutte le cautele necessarie ad evitare qualsiasi contaminazione delle acque superficiali. In particolare dovranno essere costantemente tenute in cantiere sostanze o apparecchiature dedicate all’immediata gestione e bonifica rispetto ad eventi incidentali che dovessero comportare sversamenti di sostanze inquinanti sia nelle acque che sul suolo all’interno dell’alveo.

4. Nel caso in cui, contrariamente alle previsioni progettuali, si dovessero rendere necessari interventi di asportazione in fregio all’alveo bagnato, il percorso delle acque dovrà essere parzialmente deviato in modo tale da non interferire direttamente con la risorsa idrica.

5. Dovranno essere messe in pratica tutte le misure di mitigazione ambientale indicate al capitolo 4.4 della Relazione ambientale.

6. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere. Nel caso in cui sia previsto il taglio di fitocenosi ripariali con funzione di corridoio ecologico, queste dovranno essere ricostituite in modo da ripristinare la funzionalità delle connessioni ecosistemiche.

7. Nell’ambito del progetto definitivo il proponente dovrà produrre una chiara progettazione, in cui siano descritti, rappresentati e collocati planimetricamente gli interventi di ricostituzione delle formazioni ripariali e di recupero ambientale previsti al paragrafo 4.4.1.2 della relazione ambientale. Le scelte progettuali dovranno essere concordate con le Direzioni Territorio Rurale e Pianificazione delle Risorse Idriche e con il Parco fluviale del Po tratto Vercellese/Alessandrino.

8. Le opere a verde di recupero e di riqualificazione ambientale dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie erbacee rustiche autoctone adatte alle condizioni stazionali, come indicato nella relazione ambientale allegata al progetto. Vista l’importanza della buona riuscita degli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale, al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’ambito della prima stagione vegetativa successiva alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ricostituite.

9. Poiché l’intervento in progetto interferisce con le aree agricole esistenti in vicinanza dell’argine, durante la fase di cantiere dovrà essere consentito l’accesso ai fondi.

10. Come misura di mitigazione del sollevamento di polveri, in condizioni di siccità, si dovranno bagnare le piste e i mezzi di cantiere, in particolare nel periodo in cui i lavori verranno eseguiti nei pressi dei ricettori abitativi e ricreativi presenti.

11. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

12. Dovranno essere effettuate le seguenti attività di monitoraggio, da concordare preventivamente con ARPA in termini di modalità e tempistica di esecuzione:

a. impatto acustico;

b. acque superficiali (in caso di interessamento diretto dell’alveo bagnato).

13. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori e il luogo del deposito del Progetto esecutivo, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

14. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere ad ARPA, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente provvedimento.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa