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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Codice 26.4
D.D. 16 marzo 2006, n. 117

Lago Maggiore. Comune di Lesa. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo a lavori di dragaggio fondale lago. Richiedente Cantiere Nautico Solcio S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, per quanto di competenza, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 96 della L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, all’effettuazione da parte della S.p.A. “Cantieri Nautici Solcio”, con sede in Solcio di Lesa, Via Al Campeggio, 10 dei lavori di dragaggio dello specchio acqueo situato in prossimità del proprio cantiere nautico e più precisamente nello specchio acqueo antistante il foglio 13, mappale 854 come da progetto grafico allegato redatto dallo Studio Tecnico Associato 2MG in data 6.3.2006.

L’area oggetto dei lavori, se interessata dalla navigazione, dovrà essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del lago idonee.

Eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.1.1997, n. 19 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 2.12.1992”.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti