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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Codice 12
D.D. 7 agosto 2006, n. 196

Legge 20 febbraio 2006, n. 82: “Disposizioni di attuazione della normativa Comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”. Fissazione del periodo delle fermentazioni - campagna 2006/2007 (vendemmia 2006)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. nel territorio della Regione Piemonte il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie è compreso tra il 10 agosto 2006 ed il 23 novembre 2006.

2. Per la produzione dei vini tradizionali regionali il periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie è compreso tra il 10 agosto 2006 ed il 01.05.2007. Sono individuati tradizionali, ai soli fini dell’applicazione delle norme citate in premessa, i seguenti vini: Piemonte Moscato passito, Casorzo passito o Malvasia di Casorzo passito, Caluso passito, Strevi ed ogni altro prodotto vinicolo le cui caratteristiche rispondano alle definizioni di cui all’articolo 1 - punto uno, lettera a - della Legge 20.02.2006, n. 82 e di cui al punto 24 dell’allegato I del Regolamento CE n. 1493/99. La detenzione delle vinacce ottenute dalla produzione di detti vini tradizionali è vietata a decorrere dal trentesimo giorno a far data dal loro ottenimento come risultante dalla documentazione ufficiale di cantina e, comunque, non oltre la data del 31.05.2007.

3. Le comunicazioni relative a fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori dei periodi stabiliti ai precedenti punti 1 e 2, per le quali vige l’obbligo di immediata comunicazione ai sensi dell’articolo 9 - punto 3 - della Legge 20.02.2006, n. 82 devono essere indirizzate a: Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio periferico di Torino - via Bertola n. 34 - Torino e comunicate mediante telegramma o telefax.

4. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 9 - punto 4 - della Legge 20.02.2006, n. 82, sono considerati “mosti parzialmente fermentati frizzanti” i prodotti vinicoli riconducibili alla definizione di cui al punto 3 dell’allegato I del Regolamento CE n. 1493/99, nonché i seguenti vini a D.O.C. o D.O.C.G.: Brachetto d’Acqui nella tipologia rosso (ex D.M. 24.04.1996), Asti nella tipologia Moscato d’Asti (ex D.M. 29.11.1993 e s.m.i.), Malvasia di Casorzo (ex D.M. 26.05.1997), Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (ex D.M. 28.02.1995), Piemonte nelle tipologie Brachetto e Moscato (ex D.M. 22.11.1994).

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Enrico Zola