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Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 / 08 / 2006
Codice 25.9
D.D. 19 aprile 2006, n. 619
Ditta: Comune di Cannero Riviera (VB). Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per la posa di zattera elioterapica a lago situata antistante i mapp.li censiti al N.C.T. n. 534, 537 e 388 del Fg. 10. Lago Maggiore - Comune di Cannero Riviera
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
che al Comune di Cannero Riviera (VB), possa essere rilasciata lautorizzazione per la posa di zattera elioterapica a lago nel Comune di Cannero Riviera (VB) situata antistante i mapp.li censiti al N.C.T. n° 534, 537 e 388 del Fg. 10.
Il presente nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici prevede la posa di una zattera elioterapica a lago, che è stata posta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione che, debitamente vistati da questUfficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) restano a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare delle opere stesse;
2) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità dellopera in argomento;
3) resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4) il Comune di Cannero Riviera (VB) è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato, dovrà verificare ed ottenere, se non già in possesso anche parziale, ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole