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Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 / 08 / 2006

Codice 25.9
D.D. 19 aprile 2006, n. 618

Ditta: Concord s.r.l. Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per la realizzazione di n. 10 scale e n. 1 scivolo per l’accesso a lago situati sui mapp.li censiti al N.C.T. n. 82 e 83 del Fg. 38. Lago Maggiore - Comune di Cannobio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che alla ditta Concord s.r.l., nella persona del proprietario Sig. Albertella Massimo Paolo, con sede legale in Arona (NO) in Corso Liberazione 18, possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di n° 10 scale e n° 1 scivolo per l’accesso a lago nel Comune di Cannobio situati sui mapp.li censiti al N.C.T. n° 82 e 83 del Fg. 38.

Il presente nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici prevede la realizzazione di n° 10 scale e n° 1 scivolo per l’accesso a lago, che sono state poste nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) restano a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare delle opere stesse;

2) resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

3) il Sig. Albertella Massimo Paolo quale proprietario della Società è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, dovrà verificare ed ottenere, se non già in possesso anche parziale, ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole