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Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 / 08 / 2006

Codice 14.4
D.D. 23 gennaio 2006, n. 21

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione alla Ditta Limone Impianti Funiviari e Turistici S.p.A. da Limone Piemonte (CN) ad effettuare modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di un impianto di innevamento, in localita’ “Panice” del Comune di Limone Piemonte

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n.45, la Ditta L.I.F.T. S.p.a., avente sede in Limone Piemonte (CN), via Roma, 38, ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di un impianto di innevamento su una superficie di mq. 960, non boscati, sui terreni iscritti al N.C.T. ai Fogli n° 33 e 34, mappali n° diversi del Comune di Limone Piemonte (CN), in località Panice, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. non dovranno risultare scavi aperti in trincea dopo il 31 ottobre di ogni anno;

2. nessun tipo di materiale dovrà essere scaricato negli impluvi limitrofi alle aree di intervento;

3. nell’attraversamento dell’alveo a quota 1.570 m s.l.m. si dovrà provvedere alla protezione della tubazione mediante la costruzione di una soglia di fondo; inoltre l’alveo originario dovrà essere ripristinato senza modificazione delle sponde;

4. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

5. tutte le superfici interessate dai movimenti di terra e dall’attività di cantiere dovranno essere inerbite mediante tecniche di semina potenziata (tipo idrosemina) a fine lavori, avendo cura nel seguire i periodi di semina più idonei ai fini dell’ottimizzazione dei recuperi ambientali e garantendo la manutenzione e la eventuale ripetizione di tali interventi nel tempo;

6. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

7. i lavori dovranno essere terminati entro diciotto mesi dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi degli artt.8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare della presente autorizzazione dovrà inoltre provvedere:

a) al versamento cauzionale di euro 516,46 che potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1) Tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino;

2) Direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte - via Garibaldi, 2 - Torino.

3) Mediante versamento sul c/c postale n° 10364107, intestato a Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, numero e data della Determinazione.

b) ad effettuare il versamento della somma di euro 216,91, quale corrispettivo al rimboschimento di una superficie di mq. 70 - al netto delle superfici già autorizzate come piste da sci ed impianti a fune.

La somma di euro 733,37 è accertata sul Capitolo 9920/2006 della parte entrata del Bilancio regionale; mentre, ai fini della restituzione del deposito cauzionale, la somma di euro 516,46 è impegnata sul Capitolo 40525/2006.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger