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Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 / 08 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2006, n. 27-3704

Misure urgenti in merito all’attivita’ venatoria nelle Zone di Protezione Speciale in applicazione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, ed integrazioni alla D.G.R. n. 51-3143 del 12/06/2006 di approvazione del calendario venatorio regionale 2006-2007

A relazione dell’Assessore Taricco:

Viste la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, entrambe dal titolo “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

vista la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

vista la D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006 di individuazione del nuovo sistema delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della Direttiva 79/409/CEE;

visto il decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251 “Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”, che detta norme per l’applicazione della suddetta Direttiva e per la gestione delle ZPS;

considerato che l’articolo 3, comma 1, prevede delle limitazioni all’attività venatoria in dette aree;

considerato, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che “in via transitoria, per la stagione venatoria 2006-2007, è fatto divieto di esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale;”

considerato che, su espressa richiesta della Regione, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno specificato, con lettera prot. n. 0001344 del 24/08/2006, che tale divieto è da riferirsi solo ai territori compresi nelle ZPS, e non a tutta la superficie venabile regionale;

visto il calendario venatorio regionale 2006-2007, approvato con la D.G.R. n. 51-3143 del 12/06/2006;

constatato che, con le modalità previste dalla Legge 157/92 e dalla l.r. 70/96, il calendario venatorio regionale 2006-2007 prevede aperture anticipate rispetto alla terza domenica di settembre alle specie tortora, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza in alcuni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e in alcune Aziende faunistici-venatorie (AFV) e agri-turistico venatorie (AATV);

considerato che alcune ZPS ricomprendono territori di detti Ambiti e di dette Aziende, e che pertanto è necessario ottemperare alle disposizioni del suddetto decreto-legge n. 251 in tali contesti;

considerata pertanto l’urgenza inderogabile di definire l’applicazione di tali misure prima dell’apertura dell’attività venatoria, prevista in alcuni casi già il 6 settembre;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di integrare l’allegato B “istruzioni operative supplementari” della D.G.R. n. 51-3143 del 12/06/2006 di approvazione del calendario venatorio regionale 2006-2007, inserendo al punto 3 “Divieti”, la seguente lettera ab): “esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale, nelle Zone di Protezione Speciale individuate in applicazione della Direttiva 79/409/CEE con D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006";

- di garantire una pronta ed adeguata comunicazione delle limitazioni all’attività venatoria di cui alla presente deliberazione e della localizzazione delle ZPS nell’ambito del territorio regionale;

- di trasmettere la presente deliberazione alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni sul cui territorio sono localizzate le ZPS ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio;

- di stabilire che per la stagione venatoria 2006-2007 è fatto obbligo all’ente gestore della ZPS, al Comitato di gestione dell’ATC o del CA, o al concessionario dell’Azienda faunistica-venatoria o agri-turistico-venatoria interessato dalla presenza di ZPS nei territori da loro gestiti di porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alla presente deliberazione;

- di dare mandato alla Direzione Territorio rurale di provvedere con urgenza a fornire ai Comitati di gestione e ai concessionari di aziende faunistiche interessati dalla presenza di ZPS nei territori da loro gestiti, le relative cartografie nei formati e nelle scale adeguate, ai fini di una corretta informazione sulla loro dislocazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)