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Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea in Comune di Balocco per uso produzione beni e servizi assentita alla ditta Cavalleri Ottavio S.p.A. con determinazione n. 3266 del 05.07.2006. Pratica n. 1651

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 22.05.2006, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta Cavalleri Ottavio S.p.A., con sede legale in Via Anemone, 20/A del Comune di Dalmine (BG) (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea freatica in Comune di Balocco, lt/sec 1 massimi d’acqua, cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 30.000 da utilizzare per produzione beni e servizi;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che Il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2006 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a ”Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”. Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Relativamente all’anno in corso detto canone sarà di Euro 1.000 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3, punto h3 del D.P.G.R 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del disciplinare n. 35 del 3/8/2006.

(omissis)

Art. - 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 14.

(omissis)