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Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Delibera n. 372 del 136 luglio 2006. Esito di procedura VIA del progetto di impianto di cogenerazione Alba Power a servizio dello stabilimento Ferrero e della rete di teleriscaldamento Egea della Città di Alba

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 13 marzo 2006 e del 30 giugno 2006, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di impianto di cogenerazione Alba Power a servizio dello stabilimento Ferrero e della rete di teleriscaldamento Egea della Città di Alba, presentato da parte del Sig. Pier Paolo Carini, nato a Genova il 4 novembre 1964, in qualità di legale rappresentante della Alba Power S.p.A. con sede legale in Alba, Via Vivaro 2, così come definito conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e nel rispetto delle prescrizioni di seguito esplicitate in quanto:

(omissis)

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e soprattutto in fase di esercizio dell’impianto, nonché ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Relativamente al comparto Atmosfera- Energia:

a. considerato che il Comune di Alba, a seguito della valutazione della qualità dell’aria, è stato inserito in zona di piano, l’impianto deve essere installato ed esercito utilizzando la migliore tecnologia disponibile e mantenendo in atto idonei sistemi per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto e di ossido di carbonio;

b. il turbogas, avente potenzialità elettrica pari a 41,650 MWe, deve essere alimentato esclusivamente con gas metano, il cui consumo massimo è di c.a 11106 Sm3/h;

c. gli effluenti derivanti dal turbogas devono rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti al gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%, a 0°C e 0,101 MPa:

Tipo di sostanza inquinante    Valori limite di
    emissione
    mg/Nm3 (*)
Ossidi di azoto (come NO2)    45
Monossido di carbonio (CO)    30
(*) valori limite orari

d. dopo i primi sei mesi di marcia commerciale, si stabilisce in funzione delle prestazioni effettivamente conseguibili dall’impianto, un livello soglia di attenzione come media giornaliera per gli ossidi di azoto NOx pari a 35 mg/mc (riferiti al gas secco ed a un tenore volumetrico di O2 del 15 % a 0°C e 1013 hPa). Il livello soglia di attenzione deve intendersi quale soglia posta ai fini dell’autocontrollo aziendale e livello di garanzia di funzionamento ottimale dell’impianto che, qualora superato, deve comportare l’adozione di misure e/o interventi gestionali tesi ad evitare un ulteriore peggioramento emissivo, nonché il superamento del limite orario di emissione di cui al punto precedente;

e. le caldaie ausiliarie, della potenza di 58 MWt, devono essere alimentate esclusivamente con gas metano, il cui consumo è c.a 3561 Sm3/h;

f. gli effluenti derivanti dalle caldaie ausiliarie devono rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti al gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3%, a 0°C e 0,101 MPa:

Tipo di sostanza inquinante    Valori limite
    di emissione
    mg/Nm3 (*)
Ossidi di azoto (come NO2)    150
Monossido di carbonio (CO)    100
(*) valori limite orari

g. gli effluenti derivanti dal turbogas e dalle caldaie ausiliarie devono inoltre rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti al gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3%, a 0°C e 0,101 MPa:

Tipo di sostanza inquinante    Valori limite
    di emissione
    mg/Nm3 (*)
Biossido di zolfo (SO2)    35
Polveri    5
(*) valori limite orari

h. l’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, ad eccezione delle fasi critiche di avvio ed arresto degli impianti per il tempo strettamente necessario, il rispetto dei limiti di emissione fissati;

i. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8 ore ai competenti Organi di controllo;

j. devono essere rilevate in continuo le concentrazioni di NO, NO2, CO e O2 libero, nonché la temperatura, l’umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi. I dati generati dal sistema di misura devono essere registrati in continuo, unitamente ai valori medi orari della portata di gas naturale alimentato alla centrale, della potenza elettrica prodotta, nonché della potenza termica fornita al sito industriale e altre utenze termiche collegate (rete di teleriscaldamento);

k. prima dell’avvio della centrale, il gestore deve presentare all’Arpa - Dipartimento provinciale di Cuneo e alla Provincia di Cuneo, il progetto esecutivo e le modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo sopra indicati, secondo modalità concordate con l’Arpa stessa. In particolare, i dati rilevati in continuo dal sistema di monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo sopra indicati devono essere resi disponibili in tempo reale via WEB all’Arpa- Dipartimento provinciale di Cuneo che dovrà renderli noti - nelle forme richieste - alla Provincia, al Comune di Alba e ad eventuali Comuni limitrofi;

l. prima della messa in esercizio dell’impianto di cogenerazione, il proponente deve produrre un piano per il monitoraggio della qualità dell’aria che preveda campagne di misura dei parametri chimici ante-operam e post-operam nonché durante la fase di cantiere. I contenuti tecnici e le modalità di realizzazione di tale piano e di gestione dell’informazione ottenuta devono essere concordati con la Provincia, il Comune di Alba e con l’Arpa- Dipartimento Provinciale di Cuneo, le campagne di misura dovranno in ogni caso essere tali da interessare almeno due stagioni dell’anno prima e dopo l’avvio della centrale e successivamente dovrà essere prevista almeno una campagna all’anno per tutta la vita utile della centrale;

m. entro 6 mesi dall’avvio degli impianti, devono essere comunicate agli Enti di cui sopra, inoltre, le modalità di segnalazione di eventuali superamenti del livello soglia di attenzione e/o dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi in tali circostanze, nonché un modello comportamentale con il quale gestire il regime di funzionamento degli impianti, al fine di mitigare le ricadute in caso di situazioni meteorologiche particolarmente critiche e/o di rischio di superamento dei valori limiti e delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria;

n. il gestore deve altresì ottemperare - su segnalazione delle Autorità competenti, visto l’inserimento dell’impianto in Comune inserito in Zona di Piano di Azione per la riduzione del rischio di superamenti dei limiti della Qualità dell’aria, all’eventuale adozione di particolari regimi di esercizio che consentano la riduzione delle emissioni per periodi limitati, qualora si verifichino reiterati superamenti delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002, n 60;

o. entro dodici mesi dalla messa a regime dell’impianto di cogenerazione devono essere dismesse le attuali caldaie presenti nello stabilimento Ferrero S.p.A. (denominate Idrotermici, CCT e Galleri), tutte le caldaie ed i motori esistenti presso la centrale E.G.E.A. di via Vivaro ad eccezione del generatore di vapore necessario per il fabbisogno del vicino Ospedale Civile, nonché dei due motori di cogenerazione necessari alla regolare copertura del fabbisogno elettrico del pompaggio del fluido della rete di teleriscaldamento;

p. entro dodici mesi dalla messa a regime la ditta dovrà fornire alla Provincia di Cuneo, all’ARPA Dipartimento provinciale di Cuneo e al Comune di Alba una relazione tecnica firmata da tecnico abilitato che, sulla base dei dati delle emissioni registrate dai sistemi di monitoraggio in continuo, sulle risultanze dei previsti monitoraggi della qualità dell’aria o sull’adozione di eventuali ulteriori pianificazioni nazionali, regionali o provinciali finalizzati al raggiungimento di un miglioramento effettivo della qualità dell’aria, valuti la necessità dell’adozione di ulteriori sistemi di contenimento delle emissioni. A tal fine si reputa opportuna la predisposizione dell’impianto per l’inserimento sulla linea fumi di un sistema di abbattimento degli ossidi di azoto;

q. i motori eserciti presso la rete di tele riscaldamento associati a gruppi di pompaggio (rete di teleriscaldamento e acquedotto) dovranno limitare la loro produzione energetica al sostentamento elettrico delle macchine associate e all’integrazione termica al teleriscaldamento qualora l’energia prodotta dalla centrale Albapower S.p.A. non fosse sufficiente al sostentamento della rete;

r. dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni previste dal provvedimento dirigenziale di AIA, in particolare in merito alle modalità di monitoraggio e controllo che verranno ivi dettagliatamente specificate;

- Relativamente al comparto Rumore:

s. dopo l’entrata in esercizio a regime dell’impianto, deve essere effettuata una campagna di misurazioni di rumore ambientale, allo scopo di verificare in modo sperimentale l’effettivo impatto acustico della nuova opera.

- Relativamente al comparto Suolo/sottosuolo - acque di scarico - rifiuti

t. si rimanda alle prescrizioni previste dal provvedimento dirigenziale di AIA, in particolare in merito alle modalità di monitoraggio e controllo che verranno ivi dettagliatamente specificate;

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori:

u. al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto deve essere trasmesso, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell’ARPA di Cuneo ed al Comune di Alba un certificato di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritto da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni di VIA, nonchè del provvedimento di AIA.

3. di dare atto del parere favorevole espresso in Conferenza circa il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

4. di rinviare il rilascio della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale a successivo separato provvedimento da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 90 gg. dalla data della presente deliberazione;

5. di dare atto del parere favorevole con prescrizioni espresso in Conferenza da parte del Comune di Alba ai sensi del DPR 380/2001e s.m.i. e formalizzato con nota n. 18924 del 21.06.2006 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

6. di rinviare la formalizzazione del predetto permesso di costruire ai sensi del già citato DPR 380/2001e s.m.i. a successivo, separato provvedimento del Comune di Alba, da assumere oltre i termini del presente procedimento ed entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

7. di dare atto del parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs 42/2004 formalizzato da parte del Settore regionale Gestione Beni Ambientali con nota prot. 21582 del 29.06.2006 che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2);

8. di dare atto del parere favorevole espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo con nota prot. n. 264/44991 del 12.05.06 ai fini della sicurezza antincendi; detto parere si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3);

9. di dare atto che, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., è stato considerato acquisito l’assenso dell’ASL 18 in quanto il suddetti Ente non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente, né esprimendola in Conferenza dei Servizi, la propria volontà;

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 3, 5, 7 e 8 sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come risultante a seguito delle integrazioni depositate dal proponente in data 16.05.2006, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., del D.Lgs 42/2004, del DPR 380/2001e s.m.i. e del D.P.R. 37/98;

12. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

13. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

14. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione dei progetti, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione dei progetti medesimi, la procedura è integralmente rinnovata;

15. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

16. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)