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Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Delibera n. 307 del 22 giugno 2006. Esito di procedura V.I.A. del progetto di prosecuzione attività estrattiva della cava in località Pret Basso lotti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 nel comune di Bagnolo Piemonte

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenza dei Servizi del 28 settembre 2005 e del 31 maggio 2006, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava in località Pret Basso lotti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte del Sig. Picotto Valter, (omissis) in qualità di socio della ditta C.R.V. S.n.c. di Picotto Claudio & C., con sede legale in Cavour (TO), Via Antica di Pinerolo 39, in quanto gli interventi in progetto - viste le attuali condizioni ambientali del sito - non ne determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per tutta la durata dell’intervento dovrà essere mantenuto l’accesso al corso cave Pret Basso; mentre l’accesso a Pian Frollero dovrà essere garantito fino alla realizzazione del nuovo tracciato previsto nel progetto per l’autorizzazione del corso cave Bolla;

- entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzati ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

- prima della ripresa della coltivazione dovrà essere realizzata la vasca di decantazione prevista in progetto per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dall’area di cava, che dovrà essere prontamente adeguata con il progressivo ribasso del piazzale previsto in corso di coltivazione;

- prima della ripresa della coltivazione dovrà essere realizzato il collettore previsto lungo il versante a valle della zona di intervento per lo scarico finale delle acque provenienti dall’area di cava nel Rio Comba Mora; tale struttura dovrà essere realizzata con rivestimento in pietrame, munita di soglie in pietra e relativi pozzetti per la dissipazione dell’energia cinetica;

- con riferimento alla zona di raccordo tra il ciglio di cava e l’intorno indisturbato, a completamento dell’intervento di idrosemina prevista nelle aree in cui sono stati riscontrati scarsi risultati delle opere di recupero ambientale realizzati in passato, dovranno essere messi a dimora esemplari di ontano alpino (Alnus viridis), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), betulla (Betula pendula) e salicone (Salix caprea). Tali interventi (idrosemina e formazione del soprassuolo arboreo-arbustivo) dovranno essere completati entro la prima stagione utile successiva all’ottenimento dell’autorizzazione comunale;

- la coltivazione dovrà procedere dall’alto verso il basso mediante ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la creazione di fronti laterali ed operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava. Nel caso in cui per questi ultimi non venga acquisita l’autorizzazione al ribasso dei rispettivi piazzali, i fronti laterali (F2 e F3) dovranno essere riprofilati così come previsto nella documentazione cartografica allegata all’istanza; in particolare lungo il fronte F2 dovrà essere lasciato in posto un gradone di quota compresa tra 1382 e 1389 circa, mentre lungo il F3 dovrà essere lasciato in posto un gradone tra le quote 1372 e 1378 m circa;

- entro il 30 marzo di ogni anno, ovvero alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all’ individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d’opera;

- sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione;

- tutte le acque provenienti dalla parte alta del fronte dovranno essere intercettate dal gradone previsto alla quota variabile da 1393 a 1397 m circa ed allontanate dal fronte mediante un canaletta rivestita con geostuoia, da realizzarsi a tergo del rilevato previsto sulla pedata in fase di recupero ambientale;

- tutte le sponde delle canalette non rivestite dovranno essere prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura;

- i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica del Cross;

- entro la prima stagione utile successiva all’ottenimento dell’autorizzazione comunale dovranno essere portati a termine gli interventi di recupero ambientale in corrispondenza della pedata del gradone superiore (quota media 1394 m s.l.m.);

- la conformazione del riporto in terra previsto sulle pedate dei gradoni risultanti dalla coltivazione dovrà garantire la stabilità globale e superficiale del materiale riportato, prevedendo in particolare, lungo il lato di valle del rilevato, appositi sistemi di contenimento (ad esempio reti) opportunamente dimensionati;

- la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;

- al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

- in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina;

- l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

- entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

- al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 28 settembre 2005 e del 31 maggio 2006, conservati agli atti dell’Ente; e cioè:

(omissis)

4. di dare atto inoltre dell’autorizzazione con prescrizioni formalizzata successivamente alla 2^ Conferenza dei Servizi da parte del Settore regionale Gestione Beni Ambientali con nota. n. 17704 del 31.05.2006, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

5. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della procedura di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di subordinare la suddetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78e s.m.i.” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

7. di rinviare il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 5) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

9. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

10. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 3 e 4 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio del parere tecnico e dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., nonché di quelle formulate dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali con nota n. 17704 del 31.05.2006;

11. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

12. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

13. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione dei progetti, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione dei progetti medesimi, la procedura è integralmente rinnovata;

14. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

15. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)