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Bollettino Ufficiale n. 35 del 31 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Delibera n. 290 del 15 giugno 2006. Esito di procedura VIA del progetto ex D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 e D.M. 3 agosto 2005 di discarica controllata dedicata allo smaltimento di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, da realizzarsi in loc. Cascina Monastero, Fraz. Loreto, Fossano

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto ex D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e D. M. 3 agosto 2005, di discarica controllata dedicata allo smaltimento di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, da realizzarsi in località Cascina Monastero della Frazione Loreto del Comune di Fossano presentato dalla ditta Cave Negro s.r.l. con sede legale in Fossano, Via Salmour, n. 1, per i motivi di seguito espressi:

- in merito alla localizzazione dell’impianto l’area di intervento è in parte all’interno della fascia B del Piano Stralcio Fasce Fluviali; la vasca di smaltimento risulta appena esterna al limite della Fascia B ed interna alla fascia C del medesimo Piano; l’intervento finalizzato al drenaggio della falda previsto ad ovest della vasca risulta in parte compreso nella fascia B; il D. Lgs 36/03 all’Allegato 1 prevede al riguardo che gli impianti non vanno ubicati di norma in aree esondabili con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni: il progetto non include relazioni idrauliche attestanti il rispetto di tale condizione;

- il progetto definitivo di Piano Regolatore Generale (P.R.G.C.), recentemente adottato dal Comune di Fossano, inserisce l’area in esame in Classe di Pericolosità Geomorfologica IIb “aree soggette a problematiche di modesti allagamenti prevalentemente a bassa energia”; viene pertanto ribadito che la condizione contenuta nell’Allegato 1 del D. Lgs. 36/03, citata al precedente capoverso non risulta soddisfatta;

- dall’analisi di alcune planimetrie allegate (ad es. Allegato 1/8), si evince che la porzione più settentrionale dell’area di intervento risulta essere parzialmente compresa all’interno del vincolo di cui al D. Lgs. 490/99. Il progetto non comprende cartografie ufficiali, ad esempio allegati al P.R.G.C., che definiscano la presenza di tale vincolo; non sembra rispettata pertanto la norma contenuta al punto 2.1 dell’Allegato 1 del D. Lgs. 36/03;

- l’analisi del progetto e gli esiti del sopralluogo effettuato da personale dei Settori Tutela Ambiente e Risorse Idriche/Cave sul sito, in data 11.4.06, hanno evidenziato come, nell’ambito di intervento, la falda idrica sia in condizioni subaffioranti; inoltre, nell’ambito medesimo e nelle aree limitrofe sono presenti numerose emergenze idriche; al riguardo si rammenta che il D. Lgs. 36/03 prescrive che “il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell’acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m”. Gli interventi proposti per fronteggiare tale situazione, essenzialmente due fossi drenanti rispettivamente ad ovest e a sud della vasca di smaltimento, in conseguenza delle caratteristiche idrogeologiche del sito e dell’attuale grado di approfondimento delle indagini, non sono in grado di garantire il rispetto della condizione soprariportata; al riguardo si rileva che: - sono state riscontrate discrepanze sulle quote riportate nei diversi elaborati del progetto, con particolare riferimento al piezometro 4; - la situazione geologica locale e l’andamento del substrato a bassa permeabilità non risultano definite e, quindi, la funzione drenante dei fossi appare non precisata, così come la loro efficacia nel corso del tempo; - l’esigenza di installare un pozzo alla profondità di 8-10 m per usi vari, al fine di captare le falde al contatto con le marne, appare sostanzialmente in contraddizione con l’esigenza di abbattere considerevolmente il livello della falda stessa; - non è sufficientemente analizzata l’influenza che i fossi e i canali esistenti determinano sul deflusso idrico superficiale e sotterraneo del sito; - in ogni caso l’intervento proposto sembra rivestire un carattere temporaneo e non strutturale o definitivo; - non sono state analizzate adeguatamente le conseguenze ambientali che verrebbero a determinarsi a seguito degli interventi di modifica del regime delle acque sotterranee;

- viste le caratteristiche del sito, la vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei presenti nell’area risulta elevata, come del resto confermato dallo “Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee”, redatto dal Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie - Gruppo di Lavoro in Idrogeologia, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Massimo Civita, su incarico della Provincia di Cuneo e riguardante i settori provinciali collinari e di pianura;

- alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, la localizzazione prescelta non risulta in linea con le prescrizioni del Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 142/5 del 21.12.1998, né con i contenuti della D.G.R. 29.12.2004, n. 41-14475 “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi. Modifiche e adeguamento alla vigente normativa della Sezione 2 del Piano di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546";

- il progetto non comprende lo specifico studio previsto al punto 2.1 dell’Allegato 1 del D. Lgs. 36/03 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, che valuti la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, stabilita sulla base di dati statistici significativi dell’intero arco dell’anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre;

- il progetto non considera l’impatto ambientale generato dal traffico e dal rumore, sia in fase di cava che di esercizio di discarica: questo appare di primaria importanza dal momento che si prevedono circa 325.000 mc di scavo, da eseguirsi secondo il progetto in 150 giorni, il che comporterà necessariamente un elevato transito di mezzi giornaliero.

2. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

3. di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

4. di dare atto altresì che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5. di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

6. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.