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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34

Codice 10.7
D.D. 22 maggio 2006, n. 473

Comune di San Bernardino Verbano (VCO). Mutamento di destinazione d’uso di terreni comunali gravati da uso civico, per la realizzazione di opere inerenti una nuova captazione dell’acquedotto comunale in loc. Casaracce - Alpe Faye’. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di San Bernardino Verbano (VCO), a:

ordinare la sospensione temporanea dell’esercizio del diritto di uso civico da parte degli aventi diritto, per le particelle oggetto dei lavori relativi al passaggio della condotta di cui al progetto in questione per il tempo di cantierizzazione strettamente necessario alla realizzazione delle opere stesse ed al conseguente ripristino dal punto di vista ambientale;

mutare la destinazione d’uso di porzione di complessivi mq. 400 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 5 mapp. 71, 82, 83 per consentire la realizzazione dell’opera di captazione nonché consentire il passaggio delle condotte necessarie al collegamento della medesima con la presa dell’acquedotto esistente;

costituire se del caso diritto di superficie e servitù di passaggio per le aree di cui ai paragrafi precedenti;

di dare atto che:

il Comune non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto;

non sia dovuto alcun risarcimento alla collettività, in quanto l’intervento potenzierà l’acquedotto a servizio della comunità stessa ed in quanto l’opera in progetto è stata dichiarata di pubblica utilità, urgente e indifferibile;

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, nel caso di futuro inutilizzo delle realizzande opere il Comune dovrà provvedere al ripristino delle aree de quibus, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, e dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di posa della condotta e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri