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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34

Codice 10.7
D.D. 15 maggio 2006, n. 447

Comune di Montescheno (VCO). Mut. temp. di dest.ne d’uso, con conc.ne amm.va e parziale (mq. 33) costituzione di diritto di sup.cie per anni 9 a favore della Soc. “Telecom Italia S.p.A.”, con contestuale conciliazione per l’uso e l’occupazione pregressa, di porzione di mq. 141,50 del t.no com.le di u.c. distinto al NCT Fg. 5 - mapp. 135, per mantenimento ripetitore passivo in loc. “Alpe Moncucco”. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Montescheno (VCO) a mutare la destinazione d’uso della porzione di mq. 141,50 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 5 - mapp. 135, per darla in concessione amministrativa, con relativa parziale costituzione di diritto di superficie (mq. 33), alla Soc. “Telecom Italia S.p.A” per un periodo di anni 9 (nove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi e con contestuale conciliazione per l’uso e l’occupazione pregressa della stessa area dall’anno 1984, per consentire il mantenimento di un ripetitore passivo in Loc. “Alpe Moncucco” oltre l’occupazione temporanea relativa alle future eventuali manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

Che il Comune di Montescheno (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di diritto di superficie, con contestuale conciliazione per la regolarizzazione del pregresso, che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che il Concessionario per poter continuare ad operare sull’area in argomento dovrà conseguire tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per il mantenimento e la futura manutenzione delle opere in oggetto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

La porzione di mq. 141,50 del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, oltre all’ovvia rimozione delle opere ivi realizzate, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area, se necessario, al termine dei lavori di eventuali futuri interventi di manutenzione;

Il mantenimento delle opere richieste oggetto della presente autorizzazione è utile all’implementazione della distribuzione del servizio telefonico nazionale nelle zone montuose;

La concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa. Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

I costi inerenti la realizzazione delle opere e la loro successiva manutenzione, sono stati e saranno a totale carico del Concessionario;

Il Comune di Montescheno (VCO) dovrà destinare le somme percepite in virtù della presente autorizzazione nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri