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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34

Codice 10.7
D.D. 10 aprile 2006, n. 349

Comune di Roccaforte Mondovi (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amm.va e relativa costituzione di diritto di superficie per anni 40 a favore di terzi, di porzione di mq. 300 circa, del terreno com.le di uso civico distinto al NCT Fg. 10 - mapp. 5, per costruzione fabbricato (Bar - ristorante) in Loc. “Borrello”, a servizio utenti di adiacenti impianti di risalita. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 300 circa del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 10 - mapp. 5, per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie, a terzi (da individuarsi a mezzo gara ed evidenza pubblica), per un periodo di anni 40 (quaranta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la costruzione di un fabbricato destinato ad ospitare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con annessi locali di servizio e area di pertinenza in Loc. “Borrello”, al servizio degli utenti di due seggiovie (parte di un progetto di collegamento della Valle Ellero con il Bacino Sciistico Mondolè Ski), oltre l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione nonché di future eventuali manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

Che il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di diritto di superficie che verranno stipulati con il futuro concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

La porzione (mq. 300 circa) del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, oltre alla rimozione delle opere ivi realizzate, se richiesto, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori, inerenti la realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

Le opere richieste oggetto della presente autorizzazione sono al servizio degli utenti dei due sopracitati impianti di risalita che sono importanti per il rilancio delle attività collegate alla pratica dello sci da discesa, attività che interessa l’intero territorio comunale, così come dichiarato nella sopracitata D.C.C. n. 18/2005;

I sopracitati impianti di risalita e le relative pista di discesa sono già stati autorizzati, per quanto di competenza dell’Ufficio Usi Civici, con precedente D.D. n. 3 del 09.01.2003;

La concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa (canone anticipato “una tantum” omnicomprensivo pari a non meno di Euro 7.400.00 - base d’asta, da versarsi contestualmente al rilascio della Concessione). Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

I costi inerenti la realizzazione delle opere e la loro successiva manutenzione, sono a totale carico del concessionario;

Il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) dovrà destinare la somma percepita in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, (es. finanziamento parziale della costruzione della Strada di Circonvallazione Est del Capoluogo, come indicato nella perizia asseverata citata in premessa e approvato con la già citata D.C.C. n. 18 del 29.09.2005), ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarla al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del futuro Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri